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Il contratto di Social Media Manager

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(@antonio-pagano)
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Spieghiamo una nuova tipologia di contratto nata dalla diffusione dei social network: come si stipula, cosa prevede e le peculiari pattuizioni in esso contenute, sviluppatesi nella prassi.

Il Contratto di Social Media Manager è l’accordo con cui un soggetto (sia egli un imprenditore, una società, ma anche semplicemente un privato) incarica una società o un freelance di curare la propria presenza sui social network.

Il social media manager è un professionista o un’azienda che gestisce gli account social del cliente, su una o più piattaforme online, in base alle sue necessità e all’andamento del mercato. In genere, può occuparsi della fase operativa di un progetto, gestendo direttamente i profili dei clienti, oppure può coordinare un team specializzato che ottimizza le loro pagine.

Tale contratto non ha necessità di forma scritta, potendosi stipulare anche oralmente; tuttavia, è sempre preferibile la forma scritta in modo tale da definire in modo preciso l’oggetto del servizio, gli obiettivi da raggiungere e il compenso, fisso o variabile, legato alla prestazione del social media manager.

È possibile altresì regolare la durata del servizio e le responsabilità di entrambe le parti.

Riguardo al tempo di durata, la gestione dei social network può essere continuativa riguardo le pagine online dell’affidante o può anche trattarsi di prestazione una tantum, come ad esempio quando si incarica la gestione di una singola campagna web per un evento particolare di durata definita e limitata.

Anche la responsabilità delle parti conosce delle deviazioni sul regime ordinario stabilito dal codice civile: ad esempio, non avendo l’attività una precisa collocazione territoriale (svolgendosi sul web), le parti possono derogare alla competenza del codice di consumo, che prevede il foro di residenza del cliente, o quello dove si svolge la prestazione o sorge l’obbligazione, ben potendo le parti scegliere un foro non aderente a tali caratteristiche (quale anche quello dove è collocata l’azienda o il domicilio del social media manager).

All’interno del contratto di social media manager, la prassi ha sviluppato tutta una serie di pattuizioni con caratteristiche molto particolareggiate.

Riguardo ad esempio il compenso del social media manager, vi sono appalti di servizi che prevedono un compenso fisso (mensile o giornaliero per l’attività svolta dall’appaltatore), oppure compensi legati al numero di ore lavorate o alla singola attività di promozione, variabili anche in rapporto all’utilità arrecata all’appaltante fino a spingersi al risultato di garantire un certo fatturato derivante dall’attività promozionale.

Spesso le attività di promozione involgono tutta una serie di contenuti e progetti coperti da privacy, quindi il social media manager viene tenuto ad un preciso obbligo di non divulgazione, spesso altresì garantito da uno specifico risarcimento del danno.

Sotto tale profilo, esiste anche la possibilità per il professionista che gestisce il servizio di vincolarsi con l’affidante, sia durante il contratto che dopo (di solito per un tempo limitato e prefissato) ad un patto di non concorrenza.

Inoltre, le dimensioni del servizio di gestione o del cliente affidante, fanno sì che lo stesso social media manager possa subappaltare l’attività promozionale ad un soggetto terzo, che risponderà a lui, con o senza preventiva approvazione da parte dell’affidante.

Infine, proprio in virtù del fatto che l’attività di promozione può generare un notevole ritorno in termine di fatturato all’appaltante, viene spesso inserito su esplicita richiesta del social media manager un determinato budget per le spese pubblicitarie, che possono variare a seconda del tipo di prodotto, della durata della campagna o della diffusione sul web dell’attività dell’appaltante, prevedendo il coinvolgimento di figure terze (come influencer o testimonial) che per il loro seguito sui social network sono in grado di promuovere l’idea, l’attività o il bene del cliente in maniera esponenziale e significativa.

 

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano

 
Pubblicato : 29 Aprile 2023 13:00