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Il condomino distaccato paga l’impianto di riscaldamento?

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(@angelo-forte)
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Il condomino distaccato dal riscaldamento centralizzato deve comunque pagare alcune spese dell’impianto? E nel caso in cui non sia comproprietario dell’impianto?

Bisogna prima di tutto partire dall’articolo 1117, 1° comma, n. 3) del Codice civile.

In base a questa norma anche i sistemi centralizzati per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria si presumono di proprietà comune tra tutti i condomini se non risulta il contrario dal titolo.

Questo significa che se nel primo atto di vendita di una unità immobiliare dall’originario unico proprietario dell’edificio ad altro soggetto (questo è il titolo a cui fa riferimento l’articolo 1117 del Codice civile) non risulta che alcuni condomini sono esclusi dalla comproprietà dell’impianto centralizzato di riscaldamento, esso dovrà essere considerato di proprietà tra tutti i condomini.

Inoltre la presunzione di comproprietà tra tutti i condomini dell’impianto centralizzato di riscaldamento (come di ogni altra parte che l’articolo 1117 del Codice civile presume comune) non può essere applicata nell’ipotesi in cui l’impianto, per caratteristiche oggettive strutturali, non servisse tutto l’edificio, ma solo una sua parte (in questo caso i condomini le cui unità immobiliari non fossero, fin dall’origine, in alcun modo servite dalle tubazioni del riscaldamento centralizzato e non fossero nemmeno potenzialmente in grado di esserne servite, non potrebbero essere considerati comproprietari dell’impianto).

Pertanto, se un condomino non è comproprietario dell’impianto centralizzato di riscaldamento (perché il titolo espressamente lo esclude o perché la sua unità immobiliare non può, nemmeno potenzialmente, essere servita da esso) non è tenuto a partecipare ad alcuna spesa relativa ad esso e nemmeno, ovviamente, potrà partecipare e votare nelle discussioni dell’assemblea aventi ad oggetto tale impianto.

Questione diversa è se il condomino risulta essere comproprietario dell’impianto, ma si sia distaccato da esso.

In questo caso, l’articolo 1118 del Codice civile lo obbliga comunque a sostenere le spese straordinarie, di conservazione e di messa a norma dell’impianto stesso con il conseguente diritto di partecipare e votare alla relative assemblee.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 

 
Pubblicato : 11 Novembre 2023 13:30