Il condominio può fare tanti decreti ingiuntivi contro un condomino?
Frazionamento del credito e abuso del diritto: quando è possibile agire con distinti giudizi contro lo stesso debitore.
Ipotizziamo il caso di un condomino che non paghi le quote condominiali da diversi anni. Al ché l’amministratore incarica un avvocato al fine di agire contro il moroso. Senonché il legale, nel presentare in tribunale la richiesta di decreto ingiuntivo contro il debitore, ne presenta tante per quante sono le annualità non riscosse. L’interessato si vede così notificare diversi atti giudiziari, ciascuno di questi maggiorato delle relative spese processuali. Con conseguente moltiplicazione dei costi che, invece, potevano essere ridotti se solo si fosse intrapresa un’unica azione legale per l’intero debito.
È legittimo un comportamento del genere? Può il condominio chiedere tanti decreti ingiuntivi contro lo stesso condomino? La questione è stata oggetto di numerosi chiarimenti giurisprudenziali l’ultimo dei quali è stato firmato dal Tribunale di Viterbo [1].
Vediamo dunque qual è la posizione dei giudici in merito a ciò che tecnicamente viene definito «frazionamento del credito».
Secondo la giurisprudenza non è possibile frazionare le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi (ad esempio le diverse annualità di gestione delle spese condominiali). È ciò che viene tecnicamente chiamato «abuso del diritto», che la giurisprudenza condanna.
Dunque il recupero dei crediti non può essere proposto in giudizi tra loro diversi, non almeno quando i fatti costitutivi si inseriscono in un rapporto unitario e continuativo tra le parti. Risultato: l’amministratore che sa che uno dei condomini è debitore di più quote, riferite alla stessa annualità o a gestioni diverse, non può presentare in tribunale tante richieste di decreto ingiuntivo ma deve procedere con un’unica azione. Diversamente, aggraverebbe ingiustamente il debitore dei costi di tutti tali giudizi (le cosiddette spese processuali) al solo fine di danneggiarlo.
Eccezionalmente è possibile avviare più azioni giudiziarie contro lo stesso soggetto solo quando il creditore dimostri un proprio interesse oggettivo ad azionare solo uno oppure alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria.
La violazione del divieto di frazionamento del credito è sanzionata con l’improponibilità della domanda: in altri termini il giudice deve rigettare la domanda proprio perché avente ad oggetto più fatti del medesimo rapporto giuridico. Tale sanzione processuale non è espressamente prevista dalla legge, tuttavia si fonda sul divieto di abuso del processo e degli strumenti processuali: quindi sulla violazione del canone della buona fede.
Non v’è dubbio che il condominio può procedere alla riscossione separata dei crediti relativi a diverse annualità di gestione ma ciò può avvenire esclusivamente se vi è una normale fisiologia nell’approvazione dei bilanci (e, quindi, se sussiste un anno di distanza circa dall’approvazione dell’uno rispetto all’altro) ed ovviamente se vengono effettuate le giuste detrazioni relativamente ai “saldi” contabilizzati (nel bilancio successivo) ma già oggetto di riscossione (in forza del bilancio precedente).
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