forum

Il condominio è obb...
 
Notifiche
Cancella tutti

Il condominio è obbligato a rimuovere le barriere architettoniche?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
78 Visualizzazioni
(@adele-margherita-falcetta)
Post: 168
Honorable Member Registered
Topic starter
 

Quello che occorre sapere sul diritto delle persone disabili all’eliminazione, in ambito condominiale, degli ostacoli alla loro libertà di movimento.

In una tranquilla via residenziale, dove le famiglie passeggiano e i bambini giocano, sorge un palazzo antico, testimone di decenni di storia e di vite. Ma, al suo ingresso, una serie di gradini rappresenta una sfida insormontabile per Mario, un anziano residente in carrozzina. Questa situazione solleva una questione legale fondamentale: il condominio è obbligato a rimuovere le barriere architettoniche? La risposta a questa domanda si trova nell’intersezione tra diritti individuali e responsabilità collettive, una tematica sempre più attuale in una società che aspira ad essere inclusiva e accessibile a tutti.

Barriere architettoniche: cosa dice la legge?

Si intende per barriera architettonica ogni elemento strutturale che ostacoli, limiti o renda complessi i movimenti o l’utilizzo di servizi.

La legge n. 13/1989 ha inizialmente stabilito le norme sull’accessibilità degli spazi nei condomini, interessando non solo le persone con disabilità ma anche chiunque, a causa dell’età o di problemi fisici, incontri ostacoli nella mobilità.

Queste regolamentazioni iniziali sono state poi modificate e ampliate da successive leggi, come la legge n. 67/2006. Quest’ultima introduce specifiche protezioni legali per le persone disabili che subiscono discriminazioni al di fuori di un contesto lavorativo.

Inoltre, l’art. 1120 cod. civ. prevede una protezione più incisiva: stabilisce che la rimozione delle barriere architettoniche in un condominio può essere decisa dall’assemblea condominiale (con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno metà del valore dell’edificio) o, in mancanza di una maggioranza adeguata, persino da un singolo condomino a proprie spese.

Recentemente, il 29 dicembre 2023, è stato emanato il decreto legge n. 212/2023, il quale introduce agevolazioni tributarie per la rimozione delle barriere architettoniche. Tuttavia, rispetto al passato antecedenti, questo decreto ha limitato l’ambito di applicazione di tali incentivi. Infatti, ora il beneficio massimo del 75% è concesso esclusivamente per specifici lavori quali l’installazione di scale, rampe, ascensori, montascale e piattaforme di sollevamento.

In cosa possono consistere le discriminazioni verso i disabili?

L’art. 2 della legge n. 67/2006 individua tre forme distinte di discriminazione che possono essere attuate nei confronti delle persone disabili:

  • la discriminazione diretta si verifica quando un individuo con disabilità subisce un trattamento differenziato, sia giuridicamente sia di fatto, rispetto a una persona senza disabilità;
  • la discriminazione indiretta si manifesta quando norme, criteri, pratiche, atti, accordi o condotte, in apparenza neutrali, pongono un individuo disabile in una situazione di minor vantaggio rispetto a persone senza disabilità;
  • le molestie, definite come azioni indesiderate, legate alla disabilità, che generano un ambiente di paura, umiliazione, disagio o ostilità verso l’individuo disabile.

Rimozione delle barriere architettoniche: quali sono i diritti dei disabili?

Come abbiamo visto, il condominio è obbligato a rimuovere le barriere architettoniche. Il dettato legislativo trova conferma nella giurisprudenza, come confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17138/2023.

Secondo la Suprema Corte, rientrano nella categoria di discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67/2006, le barriere architettoniche che ostacolano l’accesso agli edifici e il libero movimento. La Corte ha confermato che l’ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e accessibilità rende immediatamente applicabile la normativa sull’obbligo di rimuovere tali ostacoli e sul diritto all’accessibilità per le persone con disabilità, permettendo loro di ricorrere alla tutela antidiscriminatoria quando l’accessibilità è impedita o limitata, a prescindere dalla presenza di normative specifiche che qualifichino determinati stati dei luoghi come barriere architettoniche.

Inoltre, si evidenzia come la rimozione delle barriere architettoniche sia un obbligo per facilitare la vita sociale delle persone disabili, seguendo principi che tutelano la loro personalità e i loro diritti, basandosi sul rispetto della dignità umana e del diritto alla salute, come definito dall’art. 32 Cost., comprendente anche la salute psichica oltre a quella fisica.

La protezione giurisdizionale nei casi di discriminazione è regolamentata dall’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022. Il Tribunale competente si trova nel luogo di domicilio del ricorrente, costituendo un foro funzionale ed esclusivo, da preferire rispetto ad altri fori, anche quelli inderogabili.

Il soggetto che si ritenga vittima di discriminazione può richiedere un risarcimento per danni non patrimoniali e può chiedere al giudice di adottare misure adeguate per eliminare gli effetti della discriminazione, inclusi piani di rimozione entro un termine stabilito. È essenziale per il giudice adottare misure, anche atipiche e non nominate, per neutralizzare gli effetti irreversibili sulla posizione sostanziale della persona che richiede protezione.

 
Pubblicato : 3 Marzo 2024 12:15