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Il condominio deve pagare i dipendenti dell’appaltatore?

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(@mariano-acquaviva)
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Responsabilità solidale del committente per la mancata retribuzione dei dipendenti dell’impresa: il condominio è tenuto a pagare al posto del datore di lavoro?

Il condominio deve scegliere i fornitori a cui affidarsi per garantire i servizi necessari alla corretta conservazione e manutenzione dell’edificio. Tra questi vi sono anche le imprese che devono effettuare i lavori sulle parti comuni, come ad esempio il rifacimento del lastrico solare o della facciata, nonché le ditte che si occupano della pulizia delle scale e della cura del verde.

Con il presente articolo ci occuperemo di uno specifico quesito: vedremo cioè se il condominio deve pagare i dipendenti dell’appaltatore qualora quest’ultimo sia inadempiente nei loro confronti. Mettiamo il caso che la ditta chiamata a effettuare alcuni lavori di ristrutturazione non paghi lo stipendio o i contributi ai propri operai: in un’ipotesi del genere, il condominio può essere chiamato a rispondere al posto del datore di lavoro? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza.

Responsabilità solidale di appaltatore e committente: cos’è?

Secondo la legge [1],«in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento».

Ciò significa che, qualora il datore di lavoro non paghi i propri dipendenti o non versi i relativi contributi previdenziali ed assicurativi, il lavoratore, nei limiti dei due anni dalla conclusione di un cantiere, potrebbe agire direttamente contro il committente.

C’è di più: essendo stata eliminata la preventiva escussione dell’appaltatore da parte del dipendente, quest’ultimo può agire subito nei confronti del committente.

Nel caso di lavori appaltati dal condominio, tutto ciò si tradurrebbe nell’obbligo, per la compagine, di pagare lo stipendio e i contributi che la ditta, ingiustamente, non ha versato ai suoi dipendenti. Ma è proprio così? Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza.

Il condominio è responsabile se l’appaltatore non paga i dipendenti?

Secondo la giurisprudenza prevalente [2], la responsabilità solidale tra appaltatore/datore di lavoro e committente non si applica se l’appaltante è il condominio, in ragione della particolare natura giuridica di quest’ultimo.

È infatti noto come il condominio sia sprovvisto di personalità giuridica [3], cioè non sia un soggetto diverso dai proprietari, ma solamente un ente di gestione collegiale di interessi individuali, sfornito di autonomia patrimoniale.

In soldoni, il condominio non è come una società o un’associazione riconosciuta, in grado di porsi nei confronti dei terzi come un’entità a sé stante, separata dai soggetti che la compongono.

Per questa ragione, secondo la giurisprudenza la responsabilità solidale tra committente e appaltatore nel caso di mancato pagamento dei dipendenti di quest’ultimo non si applica nell’ambito dei lavori condominiali.

Peraltro, la stessa legge afferma che la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi dei dipendenti di quest’ultimo non si applica qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Dipendenti non pagati dal datore: come tutelarsi?

Ad ogni modo il condominio, in quanto appaltante, può adottare alcune cautele al fine di prevenire qualsiasi rischio di chiamata in causa.

A tal proposito si possono prevedere tutele idonee atte a ridurre il pericolo che l’appaltatore accumuli debiti verso i propri dipendenti e/o enti previdenziali, magari attraverso meccanismi contrattuali che permettano di scoprire tali esposizioni debitorie in tempo utile per evitare che venga chiamato a rispondere il committente.

Ad esempio, nel caso il pagamento venisse concordato in modalità tali da saldare l’impresa esattamente al termine dei lavori, si potrebbe prevedere l’accantonamento, a titolo di garanzia, di una quota della somma da corrispondere, la quale verrebbe svincolata dopo qualche tempo.

In questo modo il committente potrebbe contare su una somma di denaro disponibile per coprire eventuali inadempienze dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Va altresì ricordato che un modo per verificare che l’appaltatore abbia impiegato lavoratori regolarmente assunti e che gli stessi abbiano percepito la retribuzione indicata nelle buste paga può essere la previsione contrattuale dell’obbligo in capo all’appaltatore di:

  • fornire copia delle proprie polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e quella verso i Lavoratori – Operai (RCO);
  • fornire l’elenco dei lavoratori (dipendenti ed eventuali subappaltatori) impiegati nell’appalto;
  • esibire il Durc (acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva), cioè il documento con cui si attesta l’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi di legge nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.
 
Pubblicato : 24 Giugno 2023 12:00