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I diritti dell’accusato

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa può fare la persona che è stata denunciata alla polizia? In cosa consistono le investigazioni difensiva? L’imputato può sottrarsi al suo esame?

La legge tutela la persona accusata di aver commesso un reato mettendo a sua disposizione alcuni strumenti che gli consentono di difendersi, anche durante lo svolgimento delle indagini preliminari, cioè prima che sia stato stabilito il rinvio a giudizio. L’indagato può ad esempio chiedere di essere sentito dal pm e perfino incaricare il proprio legale di effettuare investigazioni difensive. Vediamo quali sono i diritti dell’accusato.

Quali sono i diritti della persona denunciata?

La persona che è stata denunciata per aver commesso un reato potrebbe venire a conoscenza della segnalazione sporta nei suoi confronti anche dopo molto tempo: la legge, infatti, obbliga la Procura a notificare l’avviso di garanzia solamente se occorre compiere atti investigativi a cui deve necessariamente partecipare il difensore, come ad esempio l’interrogatorio.

Pertanto, chi è stato denunciato potrebbe anche rimanere del tutto all’oscuro di tale situazione, almeno fino a quando non gli verranno notificati l’informazione di garanzia oppure l’avviso di conclusione delle indagini.

Ciononostante, la persona che ritiene di essere stata denunciata (ad esempio perché è stato il querelante stesso a dirglielo) può effettuare un controllo direttamente in Procura, chiedendo che gli venga comunicata l’eventuale iscrizione all’interno del registro delle notizie di reato.

Si tratta della cosiddetta istanza ex art. 335 c.p.p., che può essere presentata anche senza l’assistenza di un avvocato e che consente di sapere se si è indagati o meno.

Quali sono i diritti dell’indagato?

Durante le indagini preliminari svolte dal pubblico ministero a seguito di denuncia, l’indagato può scegliere di attendere che le stesse giungano a conclusione oppure attivarsi sin da subito per poter dimostrare la propria innocenza.

Durante la fase delle indagini preliminari, l’accusato può:

  • depositare memorie difensive presso l’ufficio del pubblico ministero, magari indicando eventuali mezzi di prova da prendere in considerazione. Ad esempio, negli scritti difensivi è possibile fare il nome di testimoni che possono deporre a suo favore;
  • chiedere di essere sentito per rendere dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria;
  • incaricare il proprio avvocato di fiducia di effettuare investigazioni difensive.

L’indagato ha inoltre il diritto di non rispondere alle domande che gli possono essere poste in sede di interrogatorio, al quale peraltro dovrà necessariamente partecipare il suo difensore.

Al termine delle indagini, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle stesse, l’indagato ha inoltre diritto a prendere visione delle investigazioni svolte dal pm (fino a quel momento coperte dal segreto), di depositare memorie indicanti le indagini suppletive da svolgere e a essere sottoposto a interrogatorio.

Investigazioni difensive: in cosa consistono?

Le investigazioni difensive sono atti d’indagine compiuti dall’avvocato, il quale può farsi aiutare da consulenti tecnici di parte oppure da investigatori privati autorizzati.

Le investigazioni difensive possono essere molto importanti, in quanto potrebbero rivelarsi decisive per convincere il pubblico ministero ad archiviare il caso oppure il giudice a pronunciare l’assoluzione.

L’avvocato, munito di regolare mandato difensivo, può sentire testimoni, raccogliere documentazione e chiedere di accedere a luoghi, pubblici o privati, per effettuare accertamenti e rilievi.

Nel caso in cui ci si opponga all’attività investigativa dell’avvocato, questi può sempre farsi autorizzare direttamente dal giudice. Si pensi a chi non voglia far entrare il difensore all’interno della sua proprietà privata: in un caso del genere l’opposizione può essere vinta facendo istanza al magistrato.

Le indagini difensive vengono poi depositate presso la cancelleria del gip, il quale potrà prenderne visione nel momento in cui dovrà decidere se procedere con il rinvio a giudizio.

Il difensore può altresì presentare il materiale raccolto durante le proprie investigazioni direttamente al pm, in modo tale da convincerlo a chiedere l’archiviazione.

Quali sono i diritti dell’accusato in giudizio?

Se le indagini preliminari dovessero terminare con il rinvio a giudizio, allora l’accusato potrebbe far valere il proprio diritto di difesa direttamente in giudizio.

Per la precisione, l’imputato ha diritto a essere assistito da un avvocato; se non ha i soldi per permettersene uno, potrà accedere al gratuito patrocinio: in questo modo, sarà lo Stato a pagare la parcella del legale.

L’imputato ha diritto di portare in giudizio tutte le prove che ritiene opportune, come ad esempio testimonianze, documenti e consulenze tecniche.

Ha inoltre il diritto di chiedere che la persona che lo ha denunciato venga in giudizio a rendere la propria deposizione, in modo tale da potergli porre delle domande (tramite il proprio avvocato, ovviamente).

L’imputato ha il diritto di essere sentito in udienza. In particolare, egli può decidere di rendere spontanee dichiarazioni oppure di essere sottoposto ad esame: la differenza è che, scegliendo l’esame, l’imputato si sottopone alle domande di tutte le parti, cioè di pm e avvocati.

Infine, l’imputato ha il diritto di restare assente e di non partecipare al processo, il quale comunque farà il suo corso. Pertanto, nessuno potrà costringere l’imputato a essere sentito in udienza, trattandosi di una propria libera scelta.

Per ulteriori approfondimenti sul tema, si legga l’articolo dal titolo Come rispondere ad un’accusa.

Che cos’è il diritto all’oblio?

Per tutelare dalle gogne mediatiche, la Riforma Cartabia ha previsto che la persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o un provvedimento di archiviazione possa richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento. Si parla in questi casi di diritto all’oblio.

Per la precisione, la differenza tra preclusione all’indicizzazione e deindicizzazione è costituita dal momento in cui viene richiesta tale tipo di tutela:

  • la deindicizzazione, infatti, garantisce una tutela successiva, ossia dopo l’indicizzazione dei contenuti, mentre la preclusione all’indicizzazione può essere disposta in via preventiva, prima dell’indicizzazione dei contenuti;
  • la preclusione all’indicizzazione e/o la deindicizzazione dei propri dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento non determinano la cancellazione della notizia, ma evitano che i dati personali siano inseriti nei motori di ricerca in associazione a parole chiave relative ad esempio al reato contestato.

Insomma: la persona uscita pulita da un processo penale ha il diritto di chiedere che il suo nome scompaia dalle ricerche in internet.

 
Pubblicato : 14 Agosto 2023 18:00