forum

I debiti per tribut...
 
Notifiche
Cancella tutti

I debiti per tributi locali come si dividono tra gli eredi?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
61 Visualizzazioni
(@angelo-forte)
Post: 319
Prominent Member Registered
Topic starter
 

Mia moglie riceve qualche giorno fa cartella di pagamento dell’Imu e Tasi del 2016 in cui si fa riferimento a precedente avviso di accertamento (risalente al 2021 e mai ricevuto da mia moglie) presumibilmente relativo a diversi appartamenti all’epoca di proprietà di mia suocera (e abitati dai fratelli e sorelle di mia moglie) poi deceduta prima dell’avviso di accertamento.  Chiedo se mia moglie sia tenuta a pagare questi importi e in caso affermativo se è possibile per lei pagare soltanto la sua quota.

L’Imu e la Tasi che il Comune, relativamente all’anno 2016, chiede in pagamento anche a sua moglie (oltre che agli altri obbligati in solido) si riferiscono, come lei ipotizza, ad appartamenti che erano, a quell’epoca (cioè, mi ripeto, nel 2016) di proprietà di sua suocera.

I soggetti passivi Imu, cioè i soggetti che per la legge sono obbligati a pagare l’Imu, sono innanzitutto i proprietari degli immobili e nel 2016 proprietaria degli immobili a cui presumibilmente si riferisce l’Imu indicata nella cartella allegata, era sua suocera.

Questo significa che, chiunque fosse stato ad abitare quegli appartamenti nell’anno 2016, il soggetto che per legge era obbligato a pagare al Comune l’Imu era soltanto sua suocera in quanto proprietaria di quegli appartamenti.

Allo stesso modo per la Tasi è il proprietario il soggetto tenuto a versare l’imposta nei confronti del Comune e nel caso in cui gli immobili siano occupati da altro soggetto (affittuario o comodatario) era prevista una ripartizione in percentuale della tassa tra proprietario (dal 90 al 70%) ed occupante (tra il 10 ed il 30%) a condizione però che l’occupazione dell’immobile fosse basata su contratto di cui fosse stata data notizia al Comune o che il Comune poteva autonomamente conoscere come nel caso di contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate.

Perciò, riassumendo:

  • nel 2016 era sua suocera la persona obbligata a versare al Comune l’Imu e la Tasi (tutta l’Imu e almeno il 70% della Tasi) e non le persone che dimoravano negli appartamenti di proprietà di sua suocera;
  • con la morte di sua suocera, il debito che lei aveva nei confronti del Comune per il mancato pagamento di Imu e Tasi (relative agli appartamenti di sua proprietà) è caduto in successione ed è diventato debito degli eredi (che hanno accettato l’eredità) di sua suocera, cioè debito di sua moglie e dei fratelli di sua moglie (e, se era ancora in vita, di suo suocero);
  • normalmente gli eredi rispondono dei debiti del defunto solo in proporzione alla quota di eredità (in base a quello che stabilisce l’articolo 752 del Codice civile), ma è possibile che l’avviso di accertamento del 2021 sia stato notificato (come l’articolo 65 del d.p.r. n. 600 del 1973 consente di fare) impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto (faccio un’ipotesi perché non ho a disposizione l’avviso di accertamento del 2021); e se l’avviso di accertamento del 2021 fu effettivamente notificato impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto, allora è scattato un meccanismo (previsto dall’articolo 65 sopra richiamato) che impone agli eredi del defunto di rispondere del debito della persona scomparsa per l’intero suo importo.

Per spiegarmi meglio: la legge consente agli enti creditori di tributi ed imposte (ad esempio i Comuni) di notificare un atto fiscale a tutti quanti gli eredi inviando un unico atto presso l’ultimo domicilio del defunto (questo accade quando gli eredi non hanno comunicato al fisco i propri dati dopo la morte del loro parente).

Questa notifica di un solo atto inviato all’ultimo domicilio del defunto è per la legge perfettamente valida e produce effetto nei confronti di tutti quanti gli eredi del defunto che, da quel momento in poi, sono tutti obbligati nei confronti dell’ente creditore (quindi del Comune nel nostro caso) a pagare l’intero importo delle tasse che il defunto omise di pagare.

E’ probabile che nel suo caso sia accaduto proprio quello che le sto descrivendo.

Pertanto tutti coloro i quali hanno ricevuto la cartella che lei ha allegato (quindi sua moglie e i fratelli di sua moglie) sono oggi obbligati a pagare l’intero importo.

Chiaramente l’importo totale va versato solo una volta: al Comune non interessa chi fra gli eredi pagherà, ma chi pagherà al Comune dovrà pagare tutto l’importo e non potrà chiedere al Comune di versare solo una parte del totale (proprio perché la legge, per il meccanismo che le ho descritto, consente il sorgere a favore del Comune di un’obbligazione solidale tra tutti gli eredi, cioè di un’obbligazione che obbliga al pagamento dell’intero importo).

Allo stesso tempo occorre aggiungere che nei rapporti interni tra gli eredi, il debito che era del defunto resta un debito proporzionale alle rispettive quote di eredità.

Questo vuol dire che se un erede pagasse l’intero importo tutto di tasca propria al Comune, avrà poi il diritto di ottenere dagli altri eredi il rimborso della parte dell’importo corrispondente alle quote di eredità degli altri coeredi.

Pertanto, siccome nei confronti del Comune e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (che riscuote le somme per conto del Comune) tutti i fratelli sono obbligati a pagare l’intero importo e nessuno può invece pretendere di pagare solo la propria quota di debito corrispondente alla propria quota di eredità, il consiglio è quello di far contattare da sua moglie gli altri eredi:

  • per verificare innanzitutto se tutti hanno ricevuto la stessa cartella;
  • successivamente gli eredi potranno concordare chi di loro, entro il termine massimo concesso per il pagamento, verserà l’intero importo (basterà infatti, come le dicevo, che l’importo totale sia versato una sola volta) stabilendo di comune intesa che, prima o dopo il versamento, ciascuno corrisponda la propria quota parte a colui il quale materialmente eseguirà il pagamento dell’intera somma.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 10 Febbraio 2024 09:15