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I coniugi non separati possono avere residenze diverse?

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(@angelo-forte)
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L’anagrafe del comune nel quale mia moglie intende trasferire la propria residenza si rifiuta di iscriverla come nuova residente perché insieme a lei non andrà ad abitare il sottoscritto (cioè il marito non legalmente separato). E’ lecito un rifiuto simile?

Le riporto testualmente parte del testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 (depositata il 13 ottobre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 ottobre 2022) ed il cui testo integrale è agevolmente reperibile in rete.

Al numero 9 la citata sentenza, riferendosi ai coniugi, afferma che: “una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1785). Né a tale possibilità si oppongono le norme sulla residenza familiare dei coniugi (art. 144 cod. civ.)”.

La Corte Costituzionale quindi afferma chiaramente che due coniugi non separati possono legittimamente avere due residenze diverse qualora vi sia un accordo tra loro in tal senso oppure una giusta causa che determini la necessità di risiedere in due luoghi distinti.

E, come il passo della sentenza riportata specifica, pure la Corte di Cassazione è dello stesso parere (vedasi sentenza n. 1.785 del 2021).

Pertanto non è legittimo il rifiuto degli uffici comunali a consentire l’iscrizione di sua moglie nel registro della popolazione residente senza che vi sia, insieme, l’iscrizione del consorte.

Il consiglio che le do è pertanto, quello di parlare, prima di presentare formalmente nuova richiesta di trasferimento di residenza di sua moglie, con il dirigente del servizio anagrafe del comune evidenziandogli che sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione hanno ritenuto perfettamente conforme alla normativa vigente che due coniugi possano avere due residenze distinte (perché essi hanno concordemente deciso così o perché vi sia una giusta causa).

Il dirigente dell’ufficio anagrafe (che dovrebbe conoscere queste fondamentali sentenze) dovrebbe quindi, perso atto di ciò, agevolare la richiesta di sua moglie e non ostacolarla.

Se invece, inopinatamente, il Comune dovesse formalizzare nuovamente un diniego, c’è sempre la possibilità di fare ricorso contro le decisioni dell’anagrafe (al Prefetto entro trenta giorni dal rifiuto di iscrizione anagrafica oppure al giudice ordinario).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 21 Ottobre 2023 19:00