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Grondaie e canali di scarico: come ripartire le spese in condominio

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(@mariano-acquaviva)
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Gronde, doccioni e canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di un edificio condominiale sono beni comuni? 

Il condominio è l’edificio in cui coesistono parti comuni con unità immobiliari di proprietà privata. Mentre le spese di conservazione, manutenzione e rifacimento delle prime sono a carico di tutti i condòmini, ciascuno in proporzione alla propria quota espressa in millesimi, le spese riguardanti le seconde sono a carico esclusivo dei proprietari. Come ripartire le spese di grondaie e canali di scarico in condominio? Scopriamolo.

Grondaie e canali di scarico sono parti comuni?

Le grondaie sono parti dell’edificio che si considerano di proprietà di tutti i condòmini; di conseguenza, le spese per la loro manutenzione, riparazione o sostituzione vanno divise tra di essi, secondo millesimi.

Ciò vale anche per i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale.

Detti beni, infatti, si considerano rientranti nella cosiddetta “proprietà comune” del condominio in quanto svolgono una funzione necessaria all’uso e al godimento comune dello stabile.

Tale principio vale anche se il terrazzo (o lastrico solare) che copre l’intero edificio è di proprietà esclusiva di un unico condomino.

Gronde e doccioni nel caso di lastrico solare esclusivo

Secondo la Cassazione [1], gronde e doccioni sono parti comuni dell’edificio anche nel caso in cui il lastrico solare sia di proprietà di un solo condomino.

Tali beni, infatti, svolgono una funzione necessaria all’uso comune, in quanto servono all’uso e al godimento di tutti i condòmini.

Pertanto, le relative spese di sostituzione o riparazione vanno sostenute da tutti i condòmini delle proprietà sottostanti.

Le gronde, si legge in sentenza, convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell’edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono, quindi, funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura.

Infatti, la proprietà esclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettono nei canali non muta questo regime.

 
Pubblicato : 6 Agosto 2023 17:25