Gli irreperibili sono tenuti al pagamento della TARI?
Ove il proprietario di un immobile sia o si renda irreperibile, è comunque tenuto al pagamento della Tassa sui Rifiuti?
S’è detto in altro articolo [1] che la tassa sui rifiuti (acronimo TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni evidenziato come ciò che rilevi ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d’inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.
In sintesi, non è la proprietà a far insorgere il tributo, ma è sufficiente la mera detenzione o il semplice possesso; e non è la presenza o meno del soggetto passivo a esonerarlo dall’obbligo del tributo, quanto piuttosto l’inidoneità del locale a produrre rifiuti (quindi l’inabitabilità, l’assenza di utenze e di arredi, etc.).
Ma gli irreperibili sono tenuti al pagamento della TARI?
Spieghiamo anzituttto quand’è che una persona si dice irreperibile.
Una persona è irreperibile quando non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno; non dà notizia di sé, né del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero e non è possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici.
Si distingue una irreperibilità relativa ed una assoluta.
Per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre:
– Il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
– L’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
– La comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento;
– Il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.
Relativamente “all’irreperibilità assoluta”, occorre:
– il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale;
– l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune;
– il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale.
In relazione a quest’ultima modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di “irreperibilità assoluta” del destinatario, rende impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilità relativa”, e si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale” [2].
Dall’irreperibilità poi va distinta la “momentanea assenza” del destinatario.
L’articolo 139 del codice di procedura civile indica i soggetti abilitati a ricevere l’atto in caso di momentanea assenza del destinatario (persona di famiglia, addetta alla casa o alla sede, portiere dello stabile, vicino di casa), che la giurisprudenza qualifica come irreperibilità relativa.
È palese come in questo caso, il tributo sia assolutamente dovuto, perché il soggetto non è da considerarsi irreperibile.
In ipotesi di contratto di locazione regolarmente registrato, qualora l’inquilino da ricerche risulti non residente ed irreperibile, è opportuno che il proprietario cessi la propria utenza, così da far venir meno l’imposizione della Tari.
Talvolta, laddove vi sia un procedimento penale, qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.
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