forum

Giacenza atti giudi...
 
Notifiche
Cancella tutti

Giacenza atti giudiziari

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
104 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Cosa sono gli atti giudiziari? Qual è la differenza tra giacenza e compiuta giacenza? Come funziona la procedura di notificazione?

Per legge, il postino può consegnare non solo le comunicazioni provenienti dai privati, come ad esempio bollette e raccomandate varie, ma anche gli atti giudiziari, cioè quelli che riguardano un procedimento che si svolge davanti a un giudice. Con questo articolo ci occuperemo di un particolare aspetto: vedremo cioè come funziona la giacenza degli atti giudiziari.

La giacenza è il periodo di tempo durante il quale il plico resta presso l’ufficio postale in attesa di essere ritirato dal destinatario che, al momento della consegna, era assente. Questo lasso di tempo è diverso a seconda del tipo di atto: per le raccomandate ordinarie, infatti, si applica un termine diverso rispetto agli atti giudiziari. Lo stesso dicasi per la compiuta giacenza, che si verifica quando l’atto, non ritirato, viene restituito al mittente. Approfondiamo questi argomenti.

Cosa sono gli atti giudiziari?

Cominciamo subito col dire che sono giudiziari gli atti che si inseriscono all’interno di un procedimento giudiziario, cioè di una causa, di qualunque tipo sia (civile, penale, amministrativa o tributaria).

Chi emana gli atti giudiziari?

Gli atti giudiziari non sono solamente quelli emanati dal giudice, come ad esempio la sentenza o il decreto ingiuntivo, ma anche quelli che provengono da un privato o da un ente pubblico.

Ad esempio, l’atto di citazione e il precetto sono atti giudiziari a tutti gli effetti, nonostante siano preparati e sottoscritti da un privato, cioè dall’avvocato. Sono giudiziari in quanto si inseriscono comunque in un procedimento di tipo giudiziario (l’atto di citazione serve a introdurre una causa mentre il precetto a portare ad esecuzione un titolo esecutivo).

Anche alcuni enti pubblici possono emanare atti giudiziari. È il caso della cartella di pagamento che proviene dall’Agenzia delle entrate: essa costituisce titolo esecutivo equiparabile a un decreto ingiuntivo o a una sentenza.

Atti giudiziari: come si notificano?

Gli atti giudiziari devono essere portati a conoscenza del destinatario. Per fare ciò, occorre procedere alla loro notificazione, la quale può avvenire in diversi modi.

Innanzitutto, per notificare un atto giudiziario si può ricorrere agli ufficiali giudiziari: si tratta di funzionari pubblici che svolgono appositamente questo compito, provvedendo ad attestare la conformità all’originale dell’atto che notificano.

Gli ufficiali giudiziari procedono alla notifica in due modi:

  • mediante consegna a mani, recandosi personalmente presso il destinatario;
  • attraverso il servizio postale. In questo caso, l’ufficiale giudiziario porta alle Poste il plico contenente l’atto da notificare. La consegna è curata dal postino esattamente come accade per le raccomandate.

La notifica degli atti giudiziari mediante gli ufficiali è praticamente obbligatoria quando il mittente è il tribunale e il destinatario è privo di casella di posta elettronica certificata.

Anche gli avvocati possono notificare gli atti giudiziari senza ricorrere agli ufficiali, in due modi diversi:

  • avvalendosi del servizio postale. In questo caso, l’avvocato si sostituisce all’ufficiale giudiziario, attestando la conformità dell’atto che invia all’originale che conserva presso di sé. Per procedere a tale tipo di notificazione, l’avvocato deve aver avuto il permesso dal proprio Consiglio dell’ordine. La notifica avviene spedendo l’atto all’interno di una raccomandata con avviso di ricevimento;
  • tramite pec. In questa ipotesi, l’avvocato attesta la conformità dell’atto e procede all’invio a mezzo posta elettronica certificata. Perché la notificazione sia valida, però, occorre che anche il destinatario sia titolare di una pec.

Infine, anche alcuni enti abilitati possono effettuare la notifica degli atti giudiziari: è il caso dell’Agenzia delle entrate che trasmette la cartella di pagamento, tramite servizio postale o pec.

Cos’è la giacenza degli atti giudiziari?

La giacenza si verifica quando il portalettere non ha potuto effettuare la consegna dell’atto perché il destinatario era assente e non c’era nessuno abilitato alla ricezione (familiare, portiere del condominio, ecc.).

In questa circostanza, il postino lascia l’atto giudiziario presso l’ufficio postale, che resta qui in attesa di essere ritirato dal destinatario per i successivi sei mesi.

La giacenza indica quindi il periodo di tempo (pari a 180 giorni) durante il quale l’atto che non è stato possibile consegnare resta alle poste in attesa del ritiro. Spirato questo termine, il plico viene restituito al mittente.

La giacenza delle raccomandate semplici è invece molto più breve, pari solamente a 30 giorni.

Cos’è la compiuta giacenza degli atti giudiziari?

La compiuta giacenza si verifica quando l’atto giudiziario non è stato ritirato dal destinatario nei successivi 10 giorni da quando il postino ha tentato di effettuare la consegna.

Decorso questo lasso di tempo, ai fini legali la notifica si ritiene andata a buon fine, con la conseguenza che il mittente potrà procedere come se l’atto fosse stato effettivamente consegnato al destinatario.

In altre parole, la legge ha previsto la compiuta giacenza per evitare che il ritardo o il disinteresse del destinatario potesse incidere sui diritti del mittente.

Ad esempio, se l’atto giudiziario in giacenza è una convalida di sfratto, il proprietario di casa potrà procedere con il rilascio dell’immobile anche nel caso in cui l’inquilino non abbia mai ritirato il piego.

Giacenza e compiuta giacenza atti giudiziari: come funzionano?

Sintesi, la giacenza e la compiuta giacenza degli atti giudiziari funzionano in questo modo:

  • l’atto non consegnato resta in giacenza presso l’ufficio postale per 6 mesi;
  • la compiuta giacenza si perfeziona 10 giorni dopo il tentativo di consegna.

Il mittente viene informato della mancata consegna e della giacenza dell’atto mediante la ricevuta di ritorno della raccomandata che il portalettere invia al destinatario per comunicargli il deposito dell’atto giudiziario presso l’ufficio postale.

Nello specifico il postino, una volta lasciato in giacenza l’atto, invia al destinatario una raccomandata a/r (denominata CAD – Comunicazione avviso di deposito) per informarlo del tentativo di consegna.

L’avviso di ricevimento della CAD viene invece spedito al mittente, unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’atto giudiziario, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD (che coincide con il giorno di deposito del piego presso l’ufficio postale).

Insomma, nel caso di giacenza di un atto giudiziario, al mittente torneranno indietro due avvisi di ricevimento: quello della raccomandata contenente l’atto e quello della CAD.

LA CAD è importantissima per provare il buon fine della notifica. Secondo la Corte di Cassazione [1], se l’atto giudiziario da notificare non viene consegnato al destinatario (per rifiuto, per temporanea assenza, ecc.), la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, cioè della CAD.

 
Pubblicato : 11 Marzo 2023 18:00