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Gestione separata Inps: chi deve iscriversi

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(@paolo-remer)
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Lavoratori autonomi o parasubordinati, liberi professionisti senza cassa, consulenti, freelance e altre categorie: chi è tenuto a versare i contributi previdenziali a questo speciale fondo pensionistico.

Esiste molta confusione in Italia su chi deve iscriversi alla Gestione separata Inps: sarà perché questo obbligo non riguarda soltanto i titolari di partita Iva, o perché le categorie comprese sono eterogenee e residuali rispetto ai lavoratori iscritti alle più classiche, consolidate (e per alcuni anche più solide) gestioni previdenziali dell’Istituto.

La Gestione separata Inps è nata di recente, nel 1995, quindi è ancora “giovane” e oltretutto è stata più volte riformata per farvi rientrare numerose classi di lavoratori che, per vari motivi, sono rimasti “orfani” di una gestione pensionistica tipica e propria; basti pensare al fatto che talvolta anche gli avvocati devono iscriversi alla Gestione separata Inps, nonostante abbiano la propria Cassa di riferimento, e la giurisprudenza è dovuta intervenire più volte per precisare i confini dell’obbligo previdenziale.

Gestione separata: cos’è

La gestione separata è un fondo pensionistico istituito presso l’Inps con la “riforma Dini” [1] – che ben prima della legge Fornero aveva modificato i requisiti contributivi per il conseguimento la pensione – ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 1996.

Questa data, come molti lavoratori sanno, ha segnato lo spartiacque tra il sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni conseguite prima del pensionamento, e quello contributivo, in base al quale l’ammontare della pensione dipende dall’entità e dalla durata dei contributi versati durante la vita lavorativa. Come vedremo fra poco, per gli iscritti alla Gestione separata è proprio questo l’unico (e meno conveniente) regime praticabile.

Gestione separata: a chi è destinata

La Gestione separata Inps è stata creata pensando a tutti i lavoratori privi di una cassa previdenziale e che non hanno un datore di lavoro che opera le trattenute in busta paga e versa periodicamente all’Inps i contributi dovuti. Milioni di persone si trovano in questa situazione di “scopertura”, e, pertanto, necessitano di una forma di contribuzione in grado di garantirgli i trattamenti previdenziali ed assistenziali spettanti.

È chiaro che tutti questi lavoratori esclusi dalle forme previdenziali ordinarie devono provvedere da sé ad iscriversi e ad effettuare anche i versamenti periodici dovuti, non avendo un datore di lavoro che provvede ad effettuare tali adempimenti. Ora vediamo precisamente chi deve iscriversi alla Gestione separata, premettendo che si tratta di un vero e proprio obbligo, prima ancora che di una tutela imposta da evidenti ragioni di convenienza.

Obbligo di iscrizione alla Gestione separata

La legge istitutiva della Gestione separata [2] dispone che: «sono tenuti all’iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l’Inps, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo».

Questa generica formulazione normativa aveva creato molti dubbi su chi, concretamente, deve iscriversi alla Gestione separata; così una successiva legge di interpretazione autentica [3] ha chiarito che sono obbligati all’iscrizione anche coloro «che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti».

Chi deve iscriversi alla Gestione separata?

Concretizzando queste norme, devono iscriversi alla gestione separata Inps i seguenti soggetti:

  • liberi professionisti che non hanno una cassa previdenziale di categoria (sono i “professionisti senza cassa“, in quanto privi di ordine o albo), o la cui cassa non considera alcune tipologie di compensi percepiti;
  • lavoratori autonomi che svolgono l’attività in forma abituale e continuativa – e quindi sono titolari di partita Iva – quando non rientrano in una specifica cassa previdenziale di categoria;
  • lavoratori autonomi occasionali, quando superano i 5.000 euro di redditi imponibili lordi annui;
  • prestatori di lavoro occasionale accessorio;
  • collaboratori coordinati e continuativi (i cosiddetti “co.co.co.”)
  • venditori a domicilio (comunemente detti “porta a porta”), se non hanno un rapporto di lavoro dipendente e superano i 6.410,26 euro annui di compensi percepiti [4];
  • dottorandi di ricerca con borsa di studio, i beneficiari di assegni di ricerca, gli iscritti alle scuole di specializzazione per le professioni legali (Sspl);
  • i medici con contratto di formazione specialistica;
  • associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, e non anche di capitale (fino al 31 dicembre 2015);
  • spedizionieri doganali non dipendenti;
  • amministratori locali che, alla data di assunzione dell’incarico, non sono iscritti ad una gestione previdenziale di lavoro dipendente;
  • volontari del servizio civile universale (avviati dal 2006 al 2008).

Domanda iscrizione Gestione separata

La domanda di iscrizione alla gestione separata deve essere inviata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività esercitata, utilizzando il servizio online disponibile nell’area riservata del portale Inps (cui si accede autenticandosi con lo Spid, la Carta di identità elettronica o la Cns – Carta nazionale dei servizi).

In alternativa, è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato, come i Caf ed i patronati, o tramite il contact center, al numero verde 803164 (o allo 06164164) seguendo le istruzioni vocali.

Le informazioni da inserire nell’apposito modulo sono molto semplici: dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, tipologia dell’attività svolta e data di inizio.

Prestazioni spettanti agli iscritti alla Gestione separata

Essendo nata nel 1995 con decorrenza dal 1996, il sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche spettanti agli iscritti alla Gestione separata è esclusivamente quello con il metodo contributivo, e non con quello retributivo (valevole, ma solo ante 1996, per gli iscritti alle altre gestioni e casse dell’Istituto e di quelle che vi sono confluite, come l’Inpdap per i dipendenti pubblici).

Nell’entità, i trattamenti pensionistici riconosciuti agli iscritti alla Gestione separata sono equiparati (a decorrere dal 1° gennaio 2012) a quelli dei lavoratori autonomi. Ricordiamo che la tutela previdenziale ed assistenziale in favore dei lavoratori in Gestione separata Inps comprende non solo la pensione di vecchiaia, ma anche, sussistendone i requisiti e le condizioni, tutte le altre prestazioni rientranti nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs), tra cui, quindi, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione anticipata, la pensione di reversibilità e la pensione indiretta.

 
Pubblicato : 11 Aprile 2023 11:30