forum

Gestione fondi del ...
 
Notifiche
Cancella tutti

Gestione fondi del figlio minore

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
27 Visualizzazioni
(@consulenze)
Post: 66
Estimable Member Registered
Topic starter
 

Qualora un figlio minorenne percepisca la pensione indiretta Inps che spettava al padre, alla madre servirà l’autorizzazione del giudice tutelare al fine di utilizzare dette somme per le spese ordinarie del fanciullo?

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa. Tra i soggetti cui spetta tale trattamento pensionistico, vi sono chiaramente i figli minori.

Certamente, seppure tali somme spettino unicamente al figlio e non all’altro genitore, è pacifico che costui (la madre nel caso in esame) possa gestirle nell’interesse del figlio per le spese ordinarie, ossia di mantenimento, scolastiche e per necessità sanitarie o mediche. Difatti, entrambi i genitori hanno il cosiddetto usufrutto legale dei beni del figlio minore, per come disposto dal Codice civile [1]. Il problema è se il genitore possa utilizzare tali somme in autonomia o sia necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Sempre il Codice civile, nell’articolo che regola l’amministrazione e la rappresentanza dei figli da parte dei genitori [2], dispone chiaramente ed in via generale al primo comma che gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (esempio tipico: contratti di locazione), possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Tuttavia, al quarto comma, si legge che i capitali non possono essere riscossi senza l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego. Tale norma potrebbe far pensare che, rientrando la pensione tra i capitali, una sua riscossione e successivo utilizzo, debbano esser preceduti da un’autorizzazione del giudice.

Ma proprio la norma citata sull’usufrutto legale [2], al secondo comma, dispone che i frutti percepiti (dai beni del figlio in usufrutto legale al genitore) sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli, e quindi considerando il trattamento pensionistico accumulato su un conto corrente un bene del figlio in usufrutto al genitore, è plausibile si possa almeno in parte utilizzarlo per il mantenimento del figlio stesso ed per la sua istruzione.

Non si dimentichi che nei proventi e beni acquisiti grazie all’attività del figlio sono da ricomprendere i redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta dallo stesso in maniera autonoma come anche in maniera subordinata e che gli interessi sul capitale spettano al genitore sino al compimento della maggiore età da parte del figlio.

Anche per tale verso, se il trattamento pensionistico venisse considerato reddito, se ne potrebbe giustificare un utilizzo sempre per le proprie spese ordinarie, di mantenimento e scolastiche e sanitarie/mediche almeno.

Ma la non necessità di previa autorizzazione del giudice tutelare per l’utilizzo della pensione del minore per le spese ordinarie da parte del genitore, può decisamente evincersi se si confronta quanto disposto per il tutore [3].

Il tutore ha la cura personale e patrimoniale del minore affidatogli e ne gestisce il patrimonio. Ma per alcuni atti necessita dell’autorizzazione del giudice.

Il Codice civile menziona come atti in cui occorra la previa autorizzazione del giudice anche la riscossione dei capitali e l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.

Dunque, è possibile che al tutore sia consentita la riscossione dei capitali e l’assunzione di obbligazioni senza autorizzazione del giudice tutelare quando riguardino spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio ed al genitore esercente la patria potestà no?

Ne conseguirebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, considerato anche il legame di sangue e parentale massimo che lega un genitore al proprio figlio, rispetto quello che potrebbe intercorrere tra un tutore (se parente) ed il minore, per cui un’autorizzazione del giudice tutelare appare davvero eccessiva.

Pertanto, non occorre la preventiva autorizzazione del giudice tutelare per riscuotere ed impiegare i capitali derivanti da pensione indiretta fornita dall’Inps, ove tale utilizzo riguardi le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano

The post Gestione fondi del figlio minore first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 10 Dicembre 2022 08:00