forum

Genitore responsabi...
 
Notifiche
Cancella tutti

Genitore responsabile se l’altro picchia i figli?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
67 Visualizzazioni
(@angelo-greco)
Post: 3141
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Maltrattamenti su minori: la madre può essere accusata per non aver impedito le violenze da parte del padre?

Un genitore è responsabile se l’altro picchia i figli? Quali obblighi ha un padre o una madre se il coniuge o il/la compagno/a convivente maltratta o compie delle violenze – fisiche o psicologiche – sui propri bambini? La giurisprudenza [1] ha stabilito le regole sulla responsabilità dei genitori in caso di maltrattamenti sui figli. Ma procediamo con ordine. 

La responsabilità dei genitori

Prima di parlare di responsabilità penale dei genitori per le violenze inflitte ai figli dal coniuge o dal convivente, dobbiamo partire dal dato testuale della legge che, in questo caso, è il codice civile. 

L’articolo 147 cod. civ. stabilisce l’obbligo, sia per il padre che per la madre, di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Una norma di carattere generale dalla quale è stata poi tratta la regola – come vedremo a breve – di tutelare anche la salute (fisica e psichica) del minore. 

Dal un punto di vista della responsabilità penale, però, le cose seguono una strada parzialmente diversa e non è sempre detto perciò che un genitore sia responsabile se l’altro picchia i figli.

Per i reati, infatti, vige il principio della personalità della responsabilità: nessuno cioè può essere incriminato per una condotta posta in essere da altri, a meno che, tra i propri compiti, vi fosse anche quello di prevenire ed impedire la commissione di tale illecito. Solo chi ha una «posizione di controllo» può rispondere del reato commesso da terzi.

Il punto è, quindi, stabilire se la responsabilità di un genitore si estende anche alle condotte poste dall’altro quando la vittima è il figlio: il padre o la madre ha l’obbligo di supervisione? È tenuto a impedire che l’altro coniuge o il partner maltratti il minore?

Il genitore è responsabile se l’altro picchia i figli?

Dal menzionato articolo del codice civile la giurisprudenza ha elaborato una ulteriore regola di carattere generale: ogni genitore, esercente la potestà sui figli minori, ha una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psicofisica dei medesimi. Questa posizione gli impone di impedire qualsiasi danno nei confronti della prole. 

Da tale dovere consegue una responsabilità, da parte del padre o della madre, per le violenze commesse dall’altro ai danni dei figli.  

Come si concilia questa regola con il principio della responsabilità penale personale? La Cassazione ha spiegato che la responsabilità penale dei genitori per i maltrattamenti commessi dall’altro ricorre però solo se sussistono le seguenti condizioni [2]:

  • conoscenza o conoscibilità del fatto illecito;
  • possibilità oggettiva di impedire il fatto illecito.

Perciò, un genitore ha l’obbligo di intervenire per evitare che l’altro coniuge compia atti di violenza ai danni dei figli solo quando sia venuto a conoscenza di tali eventi. A tal fine, egli deve immediatamente provvedere alla denuncia del responsabile, sempre che non vi sia la possibilità di altri interventi idonei ad impedire l’evento [3].

La suddetta responsabilità si configura, quindi, solo se siano percepibili segnali precisi della violenza commessa nei confronti del minore.

Figli maltrattati: l’altro genitore deve intervenire?

Applicando tali principi al caso in esame, quando le condizioni di salute del piccolo fanno chiaramente intuire che lo stesso è vittima di violenza, il genitore ha l’obbligo di intervenire per impedire i maltrattamenti da parte del proprio coniuge o del convivente.

Come chiarito dalla Suprema Corte, dalla posizione di garanzia consegue l’obbligo di impedire gli eventi lesivi dell’integrità psico-fisica del minore. La violazione di tale dovere equivale ad aver prodotto l’evento delle lesioni stesse, per non essere il genitore garante – in tale qualità tenuto ad attivarsi – intervenuto con iniziative idonee a fermare o porre adeguato rimedio ai comportamenti violenti del coniuge (o della coniuge) ai danni del piccolo. 

Detto in termini pratici, il genitore che non commette l’azione delittuosa, ma ne è al corrente, è responsabile al pari di chi l’ha posta in essere. 

 
Pubblicato : 8 Aprile 2023 19:40