Garanzia per i vizi nella vendita: diritti e le azioni legali
Scopri i tuoi diritti in caso di vizi nella vendita e le azioni legali a tua disposizione. Approfondisci l’articolo 1490 del Codice Civile e le recenti sentenze.
La garanzia per i vizi nella vendita è un argomento di grande interesse per chi acquista beni di diversa natura. Conoscere i propri diritti e le azioni legali disponibili è fondamentale per tutelarsi e affrontare situazioni in cui si riscontra un difetto o un’anomalia nel bene acquistato. In questo articolo, analizzeremo l’articolo 1490 del Codice Civile e le recenti sentenze del Tribunale di Piacenza, al fine di chiarire i concetti chiave e offrire esempi pratici.
Cosa sono i vizi e quali sono le tipologie di inidoneità?
Poniamo il caso di Tizio, che ha appena acquistato un’automobile usata. Dopo qualche giorno, si accorge che il motore presenta un’anomalia strutturale. In questo caso, si parla di inidoneità assoluta, in quanto il bene presenta un’alterazione patologica che lo rende inutilizzabile. Se invece il difetto fosse di minore entità e diminuisse solamente il valore dell’automobile, si parlerebbe di inidoneità relativa.
Quali azioni legali può intraprendere l’acquirente in caso di vizi?
L’acquirente ha a disposizione tre azioni legali nei confronti del venditore:
- azione di risoluzione (actio redhibitoria);
- azione estimatoria (actio aestimatoria o quanti minoris);
- azione risarcitoria.
Quali sono le differenze tra le azioni legali e i termini di decadenza e prescrizione?
L’azione di risoluzione mira a risolvere il contratto, ma è soggetta a termini di decadenza (bisogna fare denuncia al venditore del difetto entro 8 giorni dalla scoperta del vizio) e prescrizione (bisogna agire in tribunale 1 anno dalla consegna del bene).
Essa è possibile solo quando il vizio è grave rispetto al valore del bene (è il caso di inidoneità assoluta) o, in caso di inidoneità relativa, quando la sua riparazione o sostituzione non è possibile.
L’azione estimatoria, invece, intende ridurre il prezzo di vendita in proporzione al deprezzamento causato dal vizio, ed è soggetta agli stessi termini di decadenza e prescrizione. Questa è possibile quando il vizio non è particolarmente grave (inidoneità relativa).
L’azione risarcitoria, infine, è basata sui principi generali dell’inadempimento e può essere intrapresa indipendentemente dalle altre due azioni, ma è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’articolo 1495 del Codice Civile.
Quando decorrono i termini di decadenza per la denuncia dei vizi?
Per i vizi apparenti, il termine di decadenza decorre dalla consegna del bene, mentre per i vizi occulti dal momento in cui sono riconoscibili per il compratore. Tuttavia, è importante notare che il dies a quo si fa risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, e non è sufficiente un semplice sospetto.
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