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Furto in casa dalle impalcature: di chi è la responsabilità?

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(@angelo-greco)
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Risarcimento danni da furto agevolato dai ponteggi: il soggetto derubato può agire contro il condominio, contro l’impresa edile o può solo rivalersi contro il ladro?

La responsabilità del condominio e dell’impresa edile in caso di furto agevolato dai ponteggi è un argomento di crescente attualità nel settore immobiliare e legale, visto l’incremento dei lavori di ristrutturazione edilizia incentivato dai numerosi bonus e detrazioni. 

In questo articolo, analizzeremo un caso recente del Tribunale di Catanzaro che ha stabilito i criteri per determinare la responsabilità e il risarcimento del danno in caso di furto in casa dalle impalcature. Ma procediamo con ordine. 

Furto nell’appartamento e ponteggi senza misure di salvaguardia

Nel caso in esame, due coniugi avevano subito un furto nel loro appartamento situato al sesto piano di un edificio. I ladri erano riusciti ad introdursi nell’abitazione grazie all’impalcatura esterna, montata per lavori di manutenzione sulle facciate, che era priva di illuminazione notturna e di misure di sicurezza per impedire l’accesso ai piani superiori. 

I coniugi avevano quindi deciso di adire il tribunale, chiedendo l’accertamento della responsabilità del furto da parte del condominio e dell’impresa appaltatrice e la condanna in solido al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 febbraio 2023, ha stabilito che sia il condominio che l’impresa sono responsabili del furto se l’evento delittuoso è stato agevolato dall’assenza di misure di sicurezza nell’impalcatura, come l’illuminazione notturna e la rimozione giornaliera delle scale di collegamento tra i piani. 

La decisione si basa su un precedente della Cassazione [2] secondo cui condominio e impresa sono responsabili del risarcimento del danno [3] nel caso in cui non abbiano adottato cautele per evitare il verificarsi dell’evento.

Le responsabilità dell’impresa e del condominio

L’impresa edile è tenuta ad adottare misure per evitare furti nelle abitazioni, come l’illuminazione notturna, un allarme contro le intrusioni notturne dei ladri e la rimozione delle scale che collegano i diversi piani. Non è responsabile però solo se il condominio, in sede di stipula del contratto di appalto, abbia esplicitamente esonerato l’azienda stessa dal prendere tali misure di sicurezza (esonero che viene spesso realizzato per risparmiare sui costi dei lavori).

Il condominio, dal canto suo, non può limitarsi a prevedere nel contratto clausole che obblighino l’appaltatore a mettere in atto misure di prevenzione, ma deve anche vigilare sull’esecuzione degli adempimenti e intervenire nel posizionamento dei sistemi di sicurezza dei ponteggi per proteggere le proprietà esclusive.

Poniamo il caso di Tizio e Caia, una coppia che vive al sesto piano di un condominio in cui sono in corso lavori di manutenzione alle facciate. Un giorno, scoprono che il loro appartamento è stato svaligiato e si accorgono che i ladri sono entrati facilmente grazie all’impalcatura esterna priva di misure di sicurezza. Decidono quindi di rivolgersi a un avvocato per valutare la possibilità di chiedere un risarcimento al condominio e all’impresa appaltatrice.

L’importanza della vigilanza e delle misure di prevenzione

Il caso di Tizio e Caia rappresentato nell’esempio precedente mette in evidenza l’importanza della vigilanza e delle misure di prevenzione nei lavori di manutenzione che coinvolgono l’uso di ponteggi. È fondamentale che sia l’impresa appaltatrice che il condominio siano attenti al rispetto delle norme di sicurezza e adottino tutte le precauzioni necessarie per evitare che situazioni come questa si verifichino.

La responsabilità dell’amministratore di condominio 

Secondo la Cassazione [4], alla stipula del contratto di appalto l’amministratore deve imporre alla esecutrice di adottare accorgimenti tecnici tesi ad evitare l’ingresso dei ladri nelle abitazioni tramite ponteggi collocati sulle facciate. Quale custode, il condominio deve assicurarsi che siano efficaci in quanto l’omessa vigilanza farà sorgere la responsabilità.

La solidarietà impropria tra impresa e condominio

Nel caso analizzato, il Tribunale di Catanzaro ha stabilito una solidarietà impropria tra l’impresa e il condominio, permettendo ai coniugi di chiedere il risarcimento per l’intero danno subìto a entrambi i coobbligati, ossia tanto al condominio quanto all’impresa dei lavori di ristrutturazione. 

Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta attribuzione delle responsabilità e delle conseguenze legali che ne derivano per le parti coinvolte.

Conclusioni: le lezioni apprese dal caso

Il caso esaminato ci insegna che è fondamentale prestare attenzione alle misure di sicurezza quando si tratta di lavori di manutenzione che coinvolgono l’utilizzo di ponteggi. Sia l’impresa appaltatrice che il condominio hanno il dovere di vigilare sull’adempimento delle norme di sicurezza e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di furti nelle abitazioni. Inoltre, il caso ci mostra come sia possibile, in determinate circostanze, attribuire una responsabilità solidale tra le parti coinvolte, con conseguente obbligo di risarcimento del danno.

In conclusione, è fondamentale per tutti i soggetti coinvolti in lavori di manutenzione che prevedono l’utilizzo di ponteggi essere consapevoli delle loro responsabilità e delle possibili conseguenze legali che ne possono derivare in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle misure di prevenzione.

 
Pubblicato : 4 Aprile 2023 12:30