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Furto in abitazione: procedibilità

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(@mariano-acquaviva)
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Quando scatta il furto commesso in un luogo di privata dimora? Cos’è la procedibilità d’ufficio? In quali casi occorre la querela della vittima?

Il furto consiste nell’impossessarsi di un bene mobile altrui senza il permesso di chi legittimamente lo detiene. Ciò significa due cose: che non è possibile rubare una casa né un terreno (è invece possibile occuparli abusivamente); che è reato anche la sottrazione commessa ai danni di chi non è proprietario di un bene ma ne è comunque temporaneamente in possesso (si pensi al cellulare rubato a una persona che lo aveva preso in prestito).

Il fatto che non si possa rubare un immobile non significa che un furto non possa essere all’interno di uno di essi. È in questa cornice che si inserisce il furto in abitazione e il problema della sua procedibilità. Vediamo cosa dice la legge.

Quando c’è furto in abitazione?

Secondo la legge, c’è furto in abitazione ogni volta che, per rubare, ci si introduce in un luogo di privata dimora o in una delle sue pertinenze [1].

Il furto in abitazione si commette non solo entrando in casa altrui, ma anche in altri luoghi. Secondo la Corte di Cassazione [2], il reato scatta in tutti quei casi in cui il furto interessi un luogo, anche se in una struttura lavorativa o produttiva, che sia inaccessibile al pubblico e in cui si svolgano in maniera costante atti di vita privata.

Di conseguenza, gli elementi richiesti per qualificare un edificio come “privata dimora” ai fini del furto in abitazione sono:

  • la non apertura al pubblico;
  • il necessario consenso del titolare per l’accesso di terzi;
  • lo svolgimento non occasionale di atti di vita privata.

Commette dunque furto in abitazione chi entra, senza permesso e col fine di rubare, nell’ufficio di lavoro di un’altra persona, nel suo studio professionale oppure nel suo negozio. Secondo la Cassazione, è furto in abitazione anche quello commesso in un ristorante [3].

Per la Suprema Corte, anche rubare un pacco lasciato dal corriere all’interno della portineria del condominio fa scattare il reato di furto in abitazione [4].

Com’è punito il furto in abitazione?

Il furto in abitazione è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. Si tratta della pena in assoluto più alta prevista dalla legge per un furto, unitamente a quello commesso con scippo.

Chi può denunciare il furto in abitazione?

Considerata la sua gravità, il furto in abitazione può essere denunciato da chiunque, anche da una persona assolutamente estranea al delitto.

Si pensi al vicino che si accorge di un uomo che si sta intrufolando nell’appartamento accanto: in questa ipotesi potrebbe validamente chiamare i carabinieri per segnalare il fatto.

Allo stesso modo, le forze dell’ordine che si accorgono che è in atto un furto all’interno di un luogo di privata dimora possono intervenire anche senza che alcuno abbia segnalato l’accaduto, potendo perfino procedere all’arresto del ladro colto in flagranza di reato.

Tutto ciò può avvenire perché il furto in abitazione è procedibile d’ufficio e non a querela di parte. Spieghiamo meglio questa differenza.

Come funziona la procedibilità del furto in abitazione?

Il furto in abitazione è procedibile d’ufficio: ciò significa che l’autore del crimine può essere perseguito anche in assenza della querela sporta dalla vittima e perfino contro la volontà di quest’ultimo.

Come ricordato nel precedente paragrafo, procedibilità d’ufficio significa che:

  • chiunque può presentare denuncia per il reato, anche persona diversa dalla vittima;
  • le forze dell’ordine possono intervenire contro il responsabile anche senza che qualcuno ne abbia segnalato il crimine;
  • non è possibile ritirare la denuncia sporta.

La procedibilità del furto in abitazione rappresenta un’eccezione visto che, a seguito della riforma Cartabia, praticamente tutte le tipologie di furto sono procedibili a querela di parte, salvo particolari tipologie di furto aggravato aventi una dimensione “pubblicistica”, come ad esempio il furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro o a pignoramento, oppure su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici (è il caso del furto di rame, ad esempio).

 
Pubblicato : 28 Agosto 2023 12:45