Furto energia elettrica: quali sono i presupposti?
Separazione matrimoniale. L’accordo raggiunto prevedeva, tra le altre cose, il rimborso della fornitura di energia elettrica consumata dalla ex moglie per la sua attività commerciale, adiacente al mio immobile. Mai ricevuto alcun rimborso. Pertanto, essendo possibile distaccare il contatore, decido di procedere ad isolare l’immobile, così da non dover più pagare somme mai rimborsate. La reazione della ex moglie è stata esageratamente grave, tanto da condizionare il rapporto con i figli. Posso denunciare la signora di furto o sottrazione di energia?
Da quanto leggo, rilevo nella vicenda profili di illiceità civile, e non penale.
Difatti, in tema di furto di energia elettrica, si presuppone un accertamento della condotta di volontaria alterazione del contatore dell’abitazione occupata, finalizzata alla sottrazione dell’energia, escludendo il contatore e prelevando l’energia direttamente dalla rete senza la sussistenza di alcuna registrazione e contabilizzazione.
In tal senso, sussiste la responsabilità del soggetto che ne abbia tratto vantaggio sia che egli abbia effettuato le direttamente le modifiche sull’impianto sia che sia ricorso all’aiuto di un soggetto dotato delle opportune competenze tecniche, essendo responsabili in tale caso a titolo di concorso quale istigatore (Tribunale Napoli, sez. V, 18/01/2022, n. 157).
Nella fattispecie, Voi risultate, o comunque risultavate, contitolari dell’immobile, per quanto pro quota e, cosa più importante, la signora non risulta abbia mai operato delle alterazioni finalizzate a non essere rilevata dai contatori, per poter fruire dell’energia senza la consapevolezza di chi la forniva, o di chi la pagava.
In sostanza, l’utilizzo era penalmente lecito, in quanto “autorizzato” da una comproprietà e da una precedente convivenza familiare, senza che vi sia stato, a tal proposito, un allaccio abusivo, o non dichiarato.
Diversamente, Vi è una condotta illecita dal punto di vista civile.
Infatti, Lei ha maturato un credito nei confronti della Sua ex moglie, determinabile nell’ammontare della fornitura che, per la rispettiva quota, avrebbe dovuto pagare la signora.
Così, Lei avrebbe diritto di ottenere un rimborso della Sua quota, così come oggi determinata dagli anni degli arretrati accumulati.
In questo senso, il mio consiglio è quello di procedere, tramite legale, ad inviare una messa in mora con la quale chiedere alla Sua ex moglie il rimborso delle somme di Sua competenza, oltre interessi legali maturati dal dovuto e fino al soddisfo.
Nel caso in cui la signora non dovesse collaborare, allora sarebbe necessario agire giudizialmente.
Sul punto, potrebbe essere avviato un ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato ad ottenere, senza contraddittorio, un’ingiunzione contro la signora per il pagamento immediato degli arretrati maturati.
Quel decreto andrebbe notificato alla controparte, che avrebbe quaranta giorni per opporsi, documentando la non debenza di quelle somme.
Tenga conto, però, che se il ricorso è corredato da documentazione che provi il credito, la sua esigibilità e, magari, delle dichiarazioni confessorie della signora, che riconosce il debito, allora sarebbe possibile ottenere la provvisoria esecuzione del provvedimento, che Le permetterebbe di agire con un pignoramento, senza dover attendere l’esito di un’eventuale opposizione.
Infatti, l’articolo 642 del codice di procedura civile stabilisce che, se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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