Fuorionda televisivi: è legale la pubblicazione?
È possibile divulgare immagini e filmati ottenuti all’insaputa dei soggetti registrati per scopi di cronaca oppure di satira?
Alcune trasmissioni fondano il loro successo sulla divulgazione di fatti che avvengono negli studi televisivi a telecamere (almeno apparentemente) spente. Il caso più noto è sicuramente quello del tg satirico “Striscia la Notizia”, in onda oramai da decenni sulle reti Mediaset. È proprio in questo contesto che si pone il seguente quesito: è legale la pubblicazione dei fuorionda televisivi?
Il problema si pone in quanto i soggetti coinvolti, essendo registrati a loro insaputa, spesso subiscono danni rilevanti alla propria immagine. Da un lato, quindi, si pone il diritto alla riservatezza e alla tutela della propria reputazione; dall’altro, quello a rendere noto e a “sbeffeggiare” quanto accade in uno studio televisivo. Approfondiamo la questione.
Cosa sono i fuorionda televisivi?
Per “fuorionda” si intende la scena o la conversazione registrata a insaputa dei protagonisti, ai margini di una trasmissione televisiva o radiofonica
È così definito poiché il materiale registrato non viene, appunto, messo in onda, cioè trasmesso al pubblico, ma resta all’interno del luogo (in genere, uno studio televisivo) in cui si è verificato.
Come si ottengono i fuorionda?
Prima di vedere se è legale la loro pubblicazione, cerchiamo di capire come si ottengono i fuorionda, cioè come fanno alcune trasmissioni (tipo “Striscia la Notizia”) ad avere la disponibilità di tali filmati.
In realtà, si tratta di una domanda a cui è davvero difficile fornire una risposta certa e, soprattutto, univoca.
È sicuramente possibile che i fuorionda possano essere registrati di nascosto tramite smartphone e poi, successivamente, passati alla redazione che si occupa della loro pubblicazione, magari dietro pagamento.
Alcuni ritengono invece che i video di una trasmissione possono essere registrati in quella che tecnicamente si chiama “bassa frequenza”, una sorta di circuito chiuso che collega le varie regie degli studi televisivi e che potrebbe fornire filmati di momenti fuorionda.
Non è infine da escludere che, in alcuni casi, sia addirittura contrattualmente previsto che le telecamere all’interno di uno studio televisivo, anche quando non sono in onda, possano ugualmente registrare e consegnare il materiale alle redazioni satiriche che si occupano poi di metterlo in onda.
In buona sostanza, non è da escludere che chi si trova in uno studio televisivo sappia che i cosiddetti “fuorionda” possano essere pubblicati altrove.
È legale pubblicare i fuorionda?
È legale pubblicare i fuorionda? La questione è dibattuta in quanto ci sono interessi legalmente riconosciuti da controbilanciare.
Da un lato, infatti, c’è il diritto alla riservatezza e alla tutela dell’immagine; dall’altro, invece, quello alla cronaca e alla satira, importantissime espressioni del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sancito direttamente dall’articolo 21 della Costituzione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo (cosiddetta CEDU), esprimendosi su un caso che ha riguardato proprio “Striscia la Notizia”, ha affermato che è lecita la diffusione di fuorionda, anche illegalmente reperiti, se «finalizzati all’interesse fondamentale per la società di mostrare il ruolo dei media televisivi, criticandone comportamenti non edificanti».
In buona sostanza, secondo la Corte europea di Strasburgo gli scoop giornalistici di testate satiriche come “Striscia la Notizia”, quando si basano su fuorionda ottenuti illegalmente (ad esempio, perché registrati di nascosto a totale insaputa delle persone coinvolte), sono ugualmente leciti se hanno come scopo quello di portare a conoscenza del pubblico fatti di rilevante interesse per la collettività.
Solo in questo caso i diritti di cronaca e di satira prevalgono su quelli alla privacy e alla reputazione, operando la scriminante dell’esercizio di un proprio diritto prevista dall’articolo 51 del codice penale.
In tutte le altre ipotesi, invece, possono integrarsi perfino illeciti penali, come ad esempio quello di cui all’art. 617-quater del codice penale, che punisce l’intercettazione fraudolenta di comunicazioni informatiche o telematiche e la successiva divulgazione di queste ultime.
Nel caso di specie, la Corte europea ha ritenuto non punibile la condotta consistente nella messa in onda di immagini registrate in uno studio televisivo all’insaputa dei protagonisti, ritenendo preciso diritto dei cittadini essere informati sul ruolo dei media televisivi allorquando questi creano scoop al solo scopo di aumentare gli ascolti, spacciandoli peraltro per contenuti culturali (i finti alterchi tra intellettuali in tv, per intenderci).
Deve invece ritenersi perfettamente lecita la pubblicazione di fuorionda a cui è stato prestato il consenso, successivamente o addirittura preventivamente alla registrazione degli stessi.
Quest’ultima ipotesi si verifica allorquando i soggetti che si trovano sotto l’occhio delle telecamere (ad esempio, all’interno di uno studio televisivo) firmano una liberatoria in cui accettano che le immagini, registrate ma non andate in onda, possano essere inoltrate a format che si occupano proprio di questo, cioè di trasmettere i cosiddetti “fuorionda”.
Pubblicazione fuorionda: quando è legale in sintesi
In conclusione, è possibile affermare il seguente principio: è legale pubblicare i fuorionda se questi servono a rendere noti deprecabili episodi di malcostume, soprattutto se avvengono in una televisione pubblica, pagata quindi dai cittadini, i quali hanno il diritto di sapere in che modo vengono utilizzate le tasse (canone Rai).
Quando invece non c’è alcun interesse pubblico alla diffusione del filmato, possono integrarsi illeciti sia civili che penali, con obbligo del responsabile a pagare il risarcimento dei danni.
Infine, nessun dubbio sussiste sulla liceità della pubblicazione dei fuorionda quando questi sono autorizzati dai diretti interessati, eventualmente mediante liberatoria sottoscritta ancor prima della registrazione.
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