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Fotovoltaico sul tetto: per il bonus ci vuole il permesso del condominio?

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(@angelo-greco)
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Incentivi agli impianti fotovoltaici sulla terrazza o sul tetto del condominio: non bisogna chiedere l’autorizzazione all’assemblea.

In epoca di incentivi energetici, è frequente porsi la seguente domanda: per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto e per l’ottenimento del relativo bonus ci vuole il permesso del condominio? La risposta è secca: non si può impedire al condomino di realizzare pannelli fotovoltaici sul tetto anche se non è stato autorizzato dall’assemblea, a meno che non sia provata la lesione alla staticità dello stabile o al decoro dello stesso. È questa la sintesi di una recente pronuncia del Tar Roma che qui si intende commentare per l’importante impatto che avrà sui lavori in condominio.

Cosa sono i pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici sono dispositivi che utilizzano la luce del sole per produrre energia elettrica. Sono composti da celle fotovoltaiche, che trasformano l’energia luminosa in energia elettrica, e sono solitamente installati sui tetti delle case o su altre superfici esposte ai raggi del sole. L’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici può essere utilizzata per alimentare la propria abitazione o per immetterla nella rete elettrica.

Installazione pannelli fotovoltaici

La legge italiana prevede che ogni condomino può installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, a condizione che non siano pregiudicate la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio. A tal fine non ha bisogno di chiedere il previo consenso al condominio, salvo solo l’obbligo di comunicare l’avvio dei lavori all’amministratore. 

Dunque l’assemblea non può negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile. Tuttavia, se viene fornita la prova che la posa dei pannelli possa danneggiare il decoro architettonico o compromettere la sicurezza dell’edificio, l’assemblea può intervenire per impedire l’installazione o ordinare lo smantellamento dell’impianto.

Incentivi pannelli fotovoltaici

In Italia, è previsto un incentivo per l’installazione di pannelli fotovoltaici, chiamato “Conto Energia”. Questo incentivo consiste in un rimborso per ogni kilowattora (kWh) di energia elettrica prodotta dai pannelli, che viene corrisposto per un periodo di 20 anni. L’importo del rimborso dipende dalla data di installazione dei pannelli e può essere modificato dal Governo in base a determinate condizioni. 

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che gestisce il Conto Energia. 

Indipendentemente dal fatto che l’installazione sia stata autorizzata dall’assemblea dei condomini o meno, il condomino che realizza un impianto fotovoltaico può beneficiare del Conto Energia, a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste dal programma. Tuttavia, se l’installazione non è stata autorizzata dall’assemblea e comporta un danno all’estetica o alla stabilità dell’edificio, il condomino potrebbe essere tenuto a rimuovere l’impianto e a risarcire eventuali danni causati.

Secondo una recente sentenza del Tar di Roma [1], le tariffe incentivate alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici spettano anche al condomino che li realizza senza alcuna autorizzazione del condominio. 

La vicenda

A rivolgersi al Tribunale amministrativo della capitale il titolare di un immobile che aveva ottenuto dal Comune il via libera all’inizio dei lavori per intervento di attività edilizia libera, consistente nella costruzione di pannelli solari fotovoltaici e termici sul tetto del suo palazzo. Il proprietario aveva anche ottenuto poi dal Gestore dei servizi energetici – Gse Spa il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al Dm 5 maggio 2011. A seguito di una richiesta di verifica però queste ultime erano venute meno e il Gse aveva ritenuto trattarsi di una realizzazione abusiva da parte del ricorrente, in quanto il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale. Il Gestore pertanto aveva disposto la decadenza della tariffa incentivante assegnata.

Contro quest’ultimo provvedimento l’azione del condomino per eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento impugnato, errore in diritto e carenza di motivazione.Ricorso fondato secondo i giudici amministrativi.L’articolo 1122 bis Codice civile, aggiunto con legge 220/2012 e quindi entrato in vigore prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, consente espressamente ad ogni condomino di installare «impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato».

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Pubblicato : 15 Dicembre 2022 08:00