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Fioriere in condominio: serve il permesso dell’assemblea?

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(@mariano-acquaviva)
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Piante e fiori nelle parti comuni dell’edificio: occorre l’autorizzazione degli altri condòmini oppure dell’amministratore?

In condominio l’utilizzo delle parti comuni è subordinato al rispetto dei diritti degli altri proprietari, i quali non possono essere estromessi dal godimento degli stessi. In alcuni casi, poi, occorre la preventiva autorizzazione degli altri condòmini, ad esempio se occorre effettuare un’importante modifica dello stato dei luoghi. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: per apporre le fioriere in condominio serve il permesso dell’assemblea?

Le piante in un edificio condominiale costituiscono sicuramente un elemento di ornamento del fabbricato; tuttavia, il loro posizionamento non può essere completamente libero, nel senso che occorre rispettare determinate regole per non incorrere in una condanna giudiziaria. Approfondiamo la questione.

Piante e fiori sul proprio balcone in condominio: è legale?

È senza dubbio lecito abbellire il proprio balcone o il terrazzo di proprietà esclusiva con piante e fiori, a meno che:

  • il regolamento contrattuale non lo impedisca;
  • l’ornamento causi un grave pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio.

Per ciò che concerne il primo limite, solamente un regolamento di natura contrattuale (in quanto approvato dall’originario costruttore dell’edificio oppure all’unanimità da tutti i condòmini) può porre limiti alle facoltà d’uso delle singole unità immobiliari.

Per quanto riguarda il decoro architettonico, cioè l’estetica dell’edificio, si tratta di un limite legale, imposto direttamente dal codice civile, che può essere derogato solo col consenso unanime dei proprietari.

È pur vero che, secondo un orientamento, il decoro architettonico del condominio potrebbe essere leso solamente da opere non precarie, cioè da modifiche permanenti del fabbricato, come ad esempio la realizzazione di un nuovo piano o l’installazione di una scala antincendio esterna.

In ogni caso, è sconsigliato abbellire il proprio balcone con piante e foriere che, dall’esterno, possono pregiudicare il decoro architettonico del palazzo.

Va infine ricordato che le piante sul proprio balcone/terrazzo non possono costituire pregiudizio per i vicini.

Si pensi all’edera che vada a coprire anche il balcone del vicino oppure alla pianta che, sgocciolando, bagna il terrazzo sito al piano inferiore.

Fioriere in condominio: sono legali?

È lecito abbellire le parti comuni del condominio, come ad esempio il pianerottolo, il cortile oppure l’androne, purché le fioriere non costituiscano un intralcio per gli altri condòmini né alterino la funzione propria dei beni condominiali.

Non è possibile riempire il pianerottolo di fiori e piante in modo da impedire od ostacolare il passaggio degli altri condòmini.

Insomma: è legale ornare l’edificio con fioriere, purché non si esageri fino a “snaturare” del tutto la funzione del bene condominiale.

Limiti possono però derivare dal regolamento condominiale, il quale potrebbe anche vietare del tutto l’apposizione di fiori e piante negli spazi comuni.

Il divieto non necessita di un’approvazione unanime: a differenza di quello che proibisce di mettere fiori sui balconi privati, il regolamento può disciplinare l’utilizzo delle parti comuni senza ricorrere al consenso totalitario dei proprietari.

Insomma: il semplice regolamento condominiale adottato a maggioranza può proibire di collocare piante e foriere nelle parti comuni.

Piante e fiori in condominio: serve il permesso dell’assemblea?

Per collocare una fioriera in condominio non serve il permesso dell’assemblea, a meno che il regolamento non lo preveda.

Nemmeno occorre l’autorizzazione dell’amministratore.

L’unica regola da rispettare è quella che proibisce di alterare la normale destinazione d’uso del bene comune e di impedire anche agli altri di farne parimenti uso. Non si può quindi occupare una cosa comune fino a renderla inservibile.

Si prenda nuovamente il caso del pianerottolo: tale bene serve per consentire il passaggio dei condòmini, i quali possono così raggiungere le proprie abitazioni. Stessa cosa dicasi per l’androne.

Orbene, se queste aree venissero occupate con numerose fioriere, gli altri condòmini legittimamente potrebbero chiederne la rimozione.

Piante e fiori in condominio: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, si leggano i seguenti articoli:

 
Pubblicato : 20 Gennaio 2024 09:15