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Fino a quando si può donare il midollo osseo?

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(@carlos-arija-garcia)
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Esiste un limite di età per sottoporsi al prelievo? Quali sono i diritti al lavoro? Ci sono dei permessi retribuiti? Quanti sono i giorni di convalescenza?

Chi è attento e sensibile ai problemi degli altri ed è in buone condizioni di salute forse si sarà chiesto qualche volta che cosa può fare e come mettere a disposizione una parte di sé per aiutare chi ha una malattia particolare, magari attraverso la donazione del midollo osseo. Si tratta di un gesto estremamente importante perché contribuisce di curare molte malattie che, altrimenti, hanno una rara soluzione: si parla di leucemie, linfomi, mielomi, talassemie, disordini congeniti dell’pediatrica e, in casi particolari, malattie autoimmuni e tumori solidi. Ma fino a quando si può donare il midollo osseo? C’è un limite di età? A chi è vietato il prelievo?

La legge [1] parla testualmente ed in modo generico di «cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale» dei donatori. Ma, nella pratica, viene rispettato un tetto anagrafico. Bisogna anche avere determinati requisiti. Vediamo quali.

Che cos’è il Registro nazionale dei donatori di midollo?

Il Registro nazionale di donatori di midollo osseo, noto anche come Ibmdr, è un elenco che contiene le persone atte a potersi sottoporre al prelievo del midollo per un eventuale futuro trapianto.

Prima di effettuare l‘iscrizione, il candidato donatore dovrà fare un colloquio con il personale sanitario di uno dei centri dedicati che si trovano in tutto il territorio nazionale. Lo scopo di questo incontro è quello di verificare le condizioni di salute di chi vuole sottoporsi al prelievo.

Il secondo passaggio prevede la firma del consenso informato, dopodiché vengono raccolti dei campioni di saliva o di sangue. Serviranno tracciare un profilo genetico per accertare la compatibilità con un possibile paziente. Se non ci sono delle controindicazioni, si conclude la procedura con l’iscrizione al Registro, dove si resterà fino al compimento dei 50 anni di vita. Il Registro è collegato con altri elenchi simili che si trovano all’estero.

Questa adesione, firmata all’atto del primo prelievo, ha valore di impegno morale: fino all’ultimo il donatore può ritirare il proprio consenso. Pertanto, il donatore diventa effettivamente tale solo nel caso in cui sia compatibile con un paziente e accetti di sottoporsi al prelievo.

Chi può iscriversi al Registro dei donatori di midollo osseo?

L’iscrizione al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo è riservata a chi ha:

  • un’età compresa tra 18 e 35 anni;
  • un peso di almeno 50 kg;
  • buona salute.

Quanto si dice «buona salute» si intende che l’aspirante donatore non deve avere certe patologie, come ad esempio quelle di tipo:

  • cardiovascolare (aritmie, alterazioni gravi della pressione, ecc.);
  • respiratorio (asma, bronchite cronica);
  • gastrointestinali (morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa);
  • autoimmuni (lupus, tiroidite autoimmune, artrite reumatoide);
  • nervoso (epilessia);
  • oncologiche (è escluso chi ha oppure ha avuto qualsiasi tipo di tumore, anche se già guarito);
  • psichiatrico, in trattamento;
  • di altro genere, come problemi nella coagulazione, di tossicodipendenza o di alcolismo.

Non possono, inoltre, donare il midollo osseo le donne in stato di gravidanza o le persone che hanno comportamenti sessuali a rischio.

Pertanto, il limite di età per iscriversi al Registro è di 35 anni compiuti, dopodiché il prelievo può essere effettuato fino a 55 anni: da questa soglia in poi, infatti, la legge presume che il donatore possa avere qualche patologia che gli impedisce di sottoporsi all’intervento. Questa regola non è valida per i donatori familiari (fratelli HLA-identici), che vengono studiati per la loro idoneità indipendentemente dall’età anagrafica.

Come avviene la donazione del midollo osseo?

Ci sono diverse tecniche per ricavare il campione di midollo osseo necessario per la donazione. Una di queste, la più utilizzata, è il prelievo di sangue periferico o aferesi. Prevede la somministrazione, nei cinque giorni che precedono la donazione, di un farmaco che promuove la crescita delle cellule staminali nel midollo osseo e il loro passaggio al sangue periferico.

Questa tecnica, nello specifico, si avvale dell’utilizzo di separatori cellulari: il sangue prelevato da un braccio attraverso un circuito sterile entra in una centrifuga dove la componente cellulare utile al trapianto viene isolata e raccolta in una sacca, mentre il resto viene reinfuso nel braccio opposto. Insomma: si prende quello che serve e il resto viene «restituito» al donatore.

In alternativa, c’è il prelievo del midollo osseo vero e proprio dalle ossa del bacino. Il donatore non sente alcun dolore perché viene sottoposto ad anestesia totale o epidurale. L’intervento ha una durata di circa tre quarti d’ora.

Concluso il prelievo, il donatore viene tenuto sotto controllo per 24/48 ore prima di essere dimesso. Si consiglia un periodo di riposo precauzionale di 4 o 5 giorni. Il midollo prelevato si ricostituisce spontaneamente in poco più di una settimana. Il donatore generalmente avverte solo un lieve dolore nella zona del bacino, che scompare in pochi giorni.

La donazione può essere effettuata una sola volta nella vita.

Quali sono i diritti del lavoratore che dona il midollo osseo?

Il lavoratore che diventa donatore di midollo osseo ha diritto a permessi retribuiti per i giorni in cui devono fare il colloquio, gli esami preliminari e la donazione e per i giorni successivi di convalescenza che abbiamo appena citato. In questi giorni, il dipendente dovrà osservare gli orari di reperibilità per l’eventuale visita fiscale, cioè:

  • dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se lavora nel settore privato;
  • dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se appartiene al settore pubblico.

I contributi previdenziali relativi ai giorni di permesso sono accreditati tramite contribuzione figurativa.

Il donatore di midollo osseo ha, inoltre, diritto ad un compenso per le assenze (giornaliere e/o orarie) legate alla donazione. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata tramite conguaglio nella denuncia contributiva, ed equivale alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta se avesse prestato la normale attività.

Nel dettaglio, l’indennità viene erogata:

  • per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari, anche quando a tali atti non segue la donazione;
  • per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato;
  • per le giornate di convalescenza necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore, secondo quanto certificato dai medici che hanno effettuato il prelievo.
 
Pubblicato : 2 Luglio 2023 13:30