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Filmato prova: ultime sentenze

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Sistema di sorveglianza; riconoscimento di imputato ripreso da telecamere presenti sul luogo di consumazione del reato; codice in materia di protezione dei dati personali.

Relazioni investigative, foto e filmati

Lo svolgimento di attività lavorativa presso altro datore di lavoro, ancorché a titolo gratuito, durante il periodo di congedo straordinario concesso – ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lg. n. 151 del 2001 – per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità, concretando un utilizzo del congedo per fini diversi da quelli per cui è concesso, costituisce condotta disciplinarmente rilevante, la cui valenza di abuso del diritto è da valutare con prudente apprezzamento complessivo degli elementi di prova acquisiti al processo (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento fondato sulla contestazione di quella condotta, respingendo il rilievo secondo cui il giudice del merito avrebbe recepito senza il necessario apprezzamento critico le relazioni investigative, le foto e i filmati alle stesse allegati, nonché le dichiarazioni rese dagli investigatori escussi come testimoni).

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2022, n.21773

Prove nel processo civile: registrazioni audio e video

La registrazione audio/video può costituire fonte di prova a norma dell’art. 2712 c.c., sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite, essendo, difatti, necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa e sempre se colui, contro il quale la registrazione è prodotta, non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro.

Tribunale Termini Imerese, 02/02/2022, n.66

Richiesta di revisione

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili.

(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, escludendo che il riversamento in HD ad alta definizione del contenuto di un CD contenente un filmato dei fatti potesse integrare “prova nuova”, in quanto tale tecnologia ad alta definizione era già operativa ai tempi del processo definitosi con la sentenza oggetto dell’istanza).

Cassazione penale sez. IV, 14/07/2021, n.28724

Assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi: si applica ai documenti fotografici e ai filmati?

L’assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall’art. 240 c.p.p., si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione per quelli fotografici e per i filmati.

Cassazione penale sez. V, 07/04/2021, n.19911

Assenza ingiustificata sul luogo di lavoro: prova

Il datore di lavoro, onerato di fornire la prova che la condotta del dipendente ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, grava invece sul lavoratore l’onere di provare elementi che possano giustificarlo.

Nella specie, è stato affermato, con accertamento di fatto genericamente contestato, che le risultanze probatorie acquisite dalla Commissione di disciplina erano basate su analitiche indagini svolte dai Carabinieri anche con l’ausilio di registrazioni video e fotografiche rispetto alle quali il lavoratore aveva mosso solo debole contestazione.

Il lavoratore non aveva assolto l’onere di allegare e di provare elementi, relativi alla sussistenza di cause di giustificazione o di dipendenza da causa a lui non imputabile delle assenze o false attestazioni, in grado di indurre il giudice di appello a ritenere insussistenti le condotte addebitategli causa del recesso. Tale statuizione non è oggetto di circostanziata censura.

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2021, n.5478

Discovery e omesso deposito di un video pedopornografico

In tema di assunzione in incidente probatorio della testimonianza di una persona minorenne o degli altri soggetti di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., la violazione dell’obbligo di integrale discovery, sancito dall’art. 393, comma 2-bis, c.p.p., determina, ex art. 178, lett. c), c.p.p., quando gli atti di indagine non depositati abbiano un’obiettiva rilevanza rispetto all’oggetto della prova, la nullità della stessa; qualora, invece l’omissione riguardi atti assolutamente irrilevanti, essa si traduce in una mera irregolarità eventualmente rilevante ai soli fini di cui all’art. 124 c.p.p., giacché, in tale ipotesi, non è in alcun modo limitato il diritto al contraddittorio in condizioni di parità delle armi rispetto al pubblico ministero. (Fattispecie relativa all’omesso deposito di un video pedopornografico, costituente corpo del reato, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p.).

Cassazione penale sez. III, 24/02/2021, n.16673

Elementi di prova della responsabilità del reato di furto: riprese della videosorveglianza

Il ritrovamento di capi di vestiario significativamente identici a quelli indossati dalla persona che ha commesso il furto (come risultante dalle riprese della videosorveglianza), nonché il collegamento con i mezzi utilizzati per commettere il reato, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti della penale responsabilità dell’imputato.

Tribunale Udine, 28/07/2020, n.904

Riprese audio-video autorizzate dal giudice

Le riprese audio-video, disposte previa autorizzazione del giudice, delle effusioni e dei rapporti sessuali tra l’indagato e la minore vittima di violenza sessuale, intrattenuti all’interno di un domicilio privato, sono utilizzabili in quanto configurano intercettazioni di comportamenti comunicativi, ancorché di tipo non verbale, espressivi di interazione ed idonei a trasmettere contenuti del pensiero o stati d’animo.

Cassazione penale sez. III, 22/07/2020, n.31515

Riconoscimento dell’imputato ripreso dalle telecamere

Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.(Fattispecie relativa al riconoscimento dell’imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all’altezza).

Cassazione penale sez. II, 27/06/2019, n.42041

Tentativo di violenza sessuale

In tema di tentativo di violenza sessuale, in assenza del contatto fisico dell’imputato con la persona offesa, la prova della finalità di soddisfacimento dell’impulso sessuale può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che aveva attribuito rilievo al rinvenimento, nel “personal computer” dell’imputato, di alcuni video riproducenti pratiche sessuali compatibili con la scena che lo stesso aveva cominciato a ricreare con le vittime minorenni, prima dell’involontaria interruzione dell'”iter criminis”).

Cassazione penale sez. V, 29/05/2019, n.39044

Telecamere presenti sul luogo di consumazione del reato

Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.(Fattispecie relativa al riconoscimento dell’imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all’altezza).

Cassazione penale sez. II, 27/06/2019, n.42041

Filmato con il cellulare

In tema di valutazione della testimonianza della persona offesa nei reati sessuali la responsabilità dell’imputato può essere fondata anche esclusivamente su tale fonte di prova purché la valutazione sia adeguatamente motivata.

(Nel caso di specie, si trattava della produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzo di una ragazza di minore età che aveva raccontato la vicenda in modo spontaneo genuino ricostruendo con precisione di dettagli i tempi, il luogo le modalità dell’azione fornendo una versione dei fatti logicamente ed intrinsecamente attendibili spiegando che la stessa aveva intrattenuto una relazione con  l’imputato e di non aver mai subito violenze né costrizioni da parte dello stesso precisando che durante l’episodio del rapporto sessuale orale filmato con il suo cellulare lei  aveva agito con la propria volontà ben conscia del fatto che l’uomo la stesse riprendendo).

Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 08/06/2018, n.906

Registrazione di conversazioni e di video tra presenti compiute di propria iniziativa

Le registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.

Cassazione penale sez. III, 12/05/2016, n.5241

Riprese video effettuate da privati: le prove documentali

Non è inutilizzabile la prova costituita da filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate (nella specie all’interno di una chiesa), sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza, e fissato in ventiquattro ore successive alla rilevazione dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 a norma dell’art. 11 d.lg. n. 196 del 2003.

Cassazione penale sez. V, 28/05/2015, n.33560

Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 cod. civ., il “disconoscimento” che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all’originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero).

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2015, n.3122

L’esame delle immagini registrate dalle telecamere

Nell’ambito dell’accertamento del delitto di furto – nella specie consistente nella sottrazione di un oggetto posizionato sulla scrivania di un dipendente di un’impresa – non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato quando, dall’esame delle immagini registrate dalle telecamere interne della ditta, questi è visto aggirarsi nei dintorni della suddetta postazione di lavoro e poi allontanarsi con una mano in tasca, senza che sia possibile distinguere l’atto di sottrazione di alcun oggetto, essendo la telecamera posizionata in alto e distante dal soggetto agente ed avendo perciò prodotto un filmato non idoneo a mettere a fuoco i particolari della presunta azione criminosa e degli oggetti posti sui vari tavoli.

Tribunale Firenze sez. I, 13/02/2015, n.873

Potere di ufficio del giudice

In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., non può essere limitato dal principio della discovery, che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti.

(Nella fattispecie, il tribunale aveva disposto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., quali atti irripetibili, di fotografie formate da un teste di p.g. nell’imminenza dell’udienza in cui doveva essere esaminato, e, quindi non presenti nel fascicolo del pubblico ministero, attraverso la stampa di immagini estrapolate dal filmato che aveva documentato un servizio di osservazione, pedinamento e controllo effettuato durante le indagini).

Cassazione penale sez. II, 18/02/2014, n.13938

Filmato effettuato con un telefonino

È legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino, in quanto l’art. 234 c.p.p. consente l’acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ed, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale.

Cassazione penale sez. V, 28/11/2014, n.2304

Videoriprese: utilizzazione della prova

È utilizzabile il filmato del sistema di sorveglianza conservato per un tempo superiore a quello previsto dall’art. 11 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (In motivazione, la Corte ha rilevato che il termine in questione è previsto a protezione della riservatezza, la cui tutela è, però, sub valente rispetto alle esigenze di accertamento proprie del processo penale).

Cassazione penale sez. II, 08/03/2013, n.22169

Documento e prova documentale: disconoscimento

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova — e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite — pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato del tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta).

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2011, n.2117

Filmato video acquisito mediante copia su cd-rom

È pienamente utilizzabile ai fini decisori un filmato video acquisito mediante copia su cd-rom della memoria labile (in quanto periodicamente cancellata per sovrimpressione) di una telecamera a circuito chiuso, giacché tale operazione di acquisizione (effettuata dalla p.g. ex art. 354 c.p.p.) non può considerarsi né ontologicamente irripetibile, né assoggettata alle forme dell’accertamento tecnico preventivo (ex art. 360 c.p.p.) in quanto consistente soltanto nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, quali semplici rilievi che non implicano il loro studio e la relativa elaborazione critica.

Tribunale Perugia, 09/04/2008

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Pubblicato : 28 Dicembre 2022 05:30