Figlio disoccupato: al genitore va la casa coniugale?
Il diritto di abitazione spetta fin quando il figlio ha diritto all’assegno di mantenimento.
In caso di separazione o divorzio, il genitore con cui vanno a vivere i figli ottiene l’assegnazione della casa familiare, anche se di proprietà dell’ex. Il cosiddetto «diritto di abitazione» non spetta solo in presenza di figli minorenni ma anche di maggiorenni purché non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. Tant’è che non appena il figlio va a vivere da solo, il genitore assegnatario della casa è tenuto a lasciarla al legittimo titolare. Poniamo però il caso di un figlio disoccupato, che abbia già completato il percorso di studi (magari ha ottenuto la laurea). In tal caso è corretto ugualmente ritenere che al genitore con cui questi vive va la casa coniugale? La risposta è stata fornita a più riprese dalla giurisprudenza [1]. Ma per comprenderla dobbiamo partire da alcune premesse.
A chi va la casa familiare?
La casa familiare va al genitore presso cui il giudice colloca la prole (il cosiddetto genitore collocatario): quello cioè con cui i figli vanno abitualmente a vivere.
Il giudice non trasferisce la proprietà dell’immobile, ma solo un diritto di abitazione “a tempo limitato”. Esso infatti permane fin quando i figli hanno diritto al mantenimento ossia finché non diventano autonomi, non sono cioè in grado di badare alle proprie necessità. Il che si verifica quando questi acquisiscono un lavoro che, seppur part-time o a tempo determinato, garantisca loro l’autosufficienza economica.
Possiamo quindi dire che il genitore collocatario conserva il diritto di abitazione nella casa familiare finché il figlio con cui questi vive conserva il diritto al mantenimento. Se viene meno quest’ultimo, viene meno anche il diritto di abitazione.
Quando cessa il diritto di abitazione nella casa familiare
Il diritto di abitazione non si perde dunque con la maggiore età dei figli. Si perde quando:
- il genitore collocatario decide di trasferirsi stabilmente coi figli in un’altra dimora;
- i figli decidono di andare a vivere da soli;
- i figli acquisiscono l’indipendenza economica, seppur ancora conviventi con il genitore collocatario (si pensi al figlio lavoratore che vive ancora con la madre);
- i figli perdono il diritto al mantenimento perché, pur avendo terminato il proprio percorso di studi o non avendolo voluto proseguire, non si sono dati da fare per cercare un lavoro;
- i figli raggiungono i 30 anni: questa è la soglia d’età oltre la quale, secondo la Cassazione, non spetta più il mantenimento.
Figlio disoccupato: il genitore ha il diritto di abitazione?
Poniamo il caso di una coppia che si separi quando il figlio è già grande, ha più di 20 anni, ma è ancora disoccupato nonostante abbia terminato l’università. In tal caso, secondo la giurisprudenza, il giudice non può assegnare la casa alla madre collocataria. E ciò perché anche se il figlio non ha ancora un lavoro e quindi non può ritenersi autonomo dal punto di vista economico, la capacità lavorativa si acquisisce con il completamento del ciclo di studi. E, una volta acquisita la qualifica, il giovane deve cercare un lavoro che gli consente di sostenersi in attesa di trovare la collocazione desiderata.
Il giudice può assegnare l’immobile soltanto se c’è un figlio minore o maggiorenne non indipendente.
Al di là dell’età, infatti, conta il principio dell’autoresponsabilità del figlio nel rapporto fra diritto-dovere all’istruzione e all’educazione e diritto al mantenimento: il secondo sussiste entro i limiti del perseguimento di un progetto formativo. E la funzione educativa circoscrive il mantenimento a carico del genitore in termini di durata e contenuto: l’obbligo sussiste per il tempo necessario al giovane per inserirsi nella società, anche «per evitare forme di controproducente assistenzialismo».
A diciotto anni il figlio deve trovarsi un lavoro, se non ha dato prova di aver un buon profitto scolastico o non ha la volontà per studiare all’università. Così come non basta iscriversi all’università per conservare il diritto al mantenimento e alla casa: secondo la giurisprudenza infatti la frequentazione dell’ateneo deve dare i suoi frutti. Vuol dire: dare gli esami e, se anche non per forza avere voti alti, dimostrare di impegnarsi.
Una volta che il figlio ha terminato gli studi, li ha interrotti o ha deciso a monte di non intraprenderli, non può ancora gravare sul genitore in attesa di un’attività più vantaggiosa, più idonea alle proprie aspirazioni oltre che alla preparazione. Una volta che il giovane ha acquisito la capacità lavorativa, non dipendono dal genitore la qualità, la retribuzione e la stabilità dell’occupazione.
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