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Fidanzamento: che valore ha per la legge?

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(@mariano-acquaviva)
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Quando è possibile chiedere all’ex fidanzato la restituzione dei regali e il risarcimento dei danni?

Solitamente, due persone si definiscono “fidanzate” quando stanno insieme da molto tempo o, meglio ancora, quando sono formalmente “promessi sposi”, cioè quando hanno stabilito la data delle nozze o, comunque, hanno deciso di sposarsi. Questa particolare condizione è rilevante per l’ordinamento giuridico? Che valore ha per legge il fidanzamento?

Come vedremo, essere fidanzati può avere delle importanti implicazioni giuridiche, ma solo al ricorrere di determinate circostanze. Vediamo quali sono.

Fidanzamento: cosa prevede la legge?

La legge non prevede nulla con riferimento al fidanzamento. Ciò significa che non si tratta di una situazione che ha un rilievo giuridico, a meno che non ricorrano alcune specifiche situazioni. Approfondiamo la questione.

Il fidanzamento è vincolante dopo la promessa di matrimonio?

I futuri sposi, prima di convolare a nozze, sono soliti scambiarsi le promesse.

La promessa di matrimonio è la dichiarazione con cui i fidanzati, dinanzi all’ufficiale di stato civile, affermano formalmente di volersi sposare.

A seguito della promessa di matrimonio si procede alle pubblicazioni, con cui la comunità viene messa a conoscenza delle nozze che verranno.

Nonostante tale adempimento formale, la legge precisa che la promessa non obbliga i fidanzati a contrarre matrimonio [1].

In nome della libertà matrimoniale, dunque, i “promessi sposi” possono sempre tornare sui loro passi e decidere di non convolare a nozze. Questa decisione, però, non è completamente priva di conseguenze. Vediamo perché.

I fidanzati che si lasciano devono restituirsi i regali?

Se i fidanzati si lasciano dopo aver fatto la promessa di matrimonio in Comune è possibile chiedere la restituzione dei doni entro il termine di un anno [2].

Si tratta di tutti i regali che i fidanzati si sono fatti in vista del matrimonio, come ad esempio l’anello nuziale, l’arredo per la casa, ecc.

Secondo la giurisprudenza, è possibile chiedere perfino la restituzione di beni immobili o di somme di denaro donate per acquistare beni in funzione delle nozze [3].

In ipotesi del genere, la rottura del fidanzamento è giuridicamente rilevante in quanto fa venir meno la causa stessa delle donazioni, rappresentata dal (fallito) matrimonio.

Rottura del fidanzamento: si possono chiedere i danni?

Se due fidanzati si lasciano, non è possibile chiedere il risarcimento dei danni.

La legge prevede tuttavia un’eccezione, rappresentata dalla cosiddetta promessa solenne (o “sponsali”).

In buona sostanza, se i promessi sposi si sono impegnati formalmente a contrarre matrimonio, non scambiandosi il consenso in Comune bensì mediante atto pubblico, scrittura privata o dichiarazione risultante dalle pubblicazioni, chi dei due viene immotivatamente meno all’impegno deve risarcire il danno provocato all’altro per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa [4].

In ogni caso, il risarcimento deve essere chiesto entro un anno e il danno è risarcito nei limiti delle spese e delle obbligazioni effettivamente contratte, nonché della capacità economica delle parti.

Carlo, dopo aver promesso formalmente a Matilde di sposarla, la lascia per scappare con un’altra donna. Matilde potrà chiedergli il risarcimento pari all’importo speso per prenotare il locale ove si sarebbe fatto il ricevimento, per acquistare le bomboniere e l’abito da sposa.

La legge specifica altresì che il risarcimento può essere chiesto anche da chi ha infranto la promessa, se tale decisione è stata però dettata dal comportamento scorretto dell’altro.

Federica lascia Giovanni dopo aver scoperto che la tradiva con un’altra donna. Federica può comunque chiedere il risarcimento, visto che la promessa di matrimoniale non è stata mantenuta per colpa di Giovanni.

Fidanzamento: è valido per la legge?

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo trarre le seguenti conclusioni:

  1. il fidanzamento è un fatto indifferente per la legge, nel senso che una coppia può giurarsi amore eterno e poi lasciarsi senza subire conseguenze giuridiche;
  2. anche se due fidanzati hanno promesso di sposarsi, non potranno mai essere costretti a convolare a nozze. È quindi legale la “fuga dall’altare”;
  3. la promessa di matrimonio, se infranta, costringe solamente alla restituzione dei doni fatti in funzione del matrimonio;
  4. se la promessa è stata fatta per atto pubblico, scrittura privata o con formale dichiarazione inserita nelle pubblicazioni, chi è stato causa del mancato matrimonio può essere chiamato a risarcire i danni, nei limiti delle spese già sostenute e delle obbligazioni già contratte in vista del matrimonio.
 
Pubblicato : 22 Ottobre 2023 07:15