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Fermo amministrativo su auto aziendale: è possibile?

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(@angelo-greco)
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Cartelle non pagate: è possibile mettere il fermo sul veicolo di proprietà dell’amministratore della società?

Come noto, il famoso Decreto del Fare (DL n. 69/2013) ha stabilito il divieto di fermo amministrativo dei veicoli strumentali all’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale, sempre che strumentali all’attività stessa. Essi non devono cioè essere asserviti al mero trasporto del contribuente ma vanno inseriti nel circolo produttivo, quindi registrati nel libro dei cespiti ammortizzabili, in quanto indispensabili per la produzione. Alla luce di ciò ci si è chiesti se è sempre possibile il fermo amministrativo su un’auto aziendale, in uso promiscuo all’amministratore (che la impiega sia per scopi personali che legati al lavoro).

In questo articolo, ci concentreremo sull’esame di un caso pratico, quello di un amministratore di società il cui veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Grazie all’analisi di una sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche, affronteremo queste domande con un approccio pratico e comprensibile.

Cos’è il fermo amministrativo?

Il fermo amministrativo è una misura cautelare che può colpire la generalità dei beni mobili registrati come appunto le automobili o i motocicli. Questo strumento legale è utilizzato per garantire il pagamento di un debito pendente. 

Il fermo impedisce al mezzo di essere usato o rottamato (a meno che non si dimostra la sua completa inutilizzabili). Può tuttavia essere venduto ma il fermo segue il mezzo e pertanto passa all’acquirente.

Chi viene scoperto a circolare con l’auto sottoposto a fermo rischia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 770 a 3.086,00 euro; è disposta, inoltre, la confisca del veicolo.

È bene ricordare che il fermo amministrativo è una misura strumentale all’eventuale pignoramento, anche se non lo presuppone automaticamente. Sicché da un lato il titolare del veicolo sottoposto a fermo ne diventa custode e quindi ne deve curare la gestione con massima diligenza affinché non si danneggi e non si deprezzi.

Dall’altro lato nulla esclude che, a seguito del fermo, non venga mai avviato il pignoramento. Anzi, è molto improbabile che succeda visto che il fermo si rivela, già di per sé, una misura sufficientemente convincente per le auto che hanno ancora valore, mentre per quelle ormai “fuori mercato” non c’è alcuna convenienza nel disporne la vendita all’asta.

Come avviene il fermo?

Il fermo viene iscritto in caso di mancato pagamento di cartelle esattoriali. Senza quindi la previa notifica della cartella non vi può essere alcun fermo. Inoltre, il fermo deve essere anticipato da un preavviso di 30 giorni. Tale comunicazione deve contenere l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione.

Dunque, una volta inviato il preavviso, non ci saranno altri avvisi né il contribuente verrà informato dell’iscrizione del fermo.

Esenzioni dal fermo amministrativo

Il fermo amministrativo non può essere disposto sulle auto adibite al trasporto per disabili titolari della legge 104 o munite del pass disabili rilasciato dal Comune. 

Inoltre, la legge vieta il fermo se il debitore dimostra che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o della professione. Si tratta dell’auto indispensabile al fine di poter svolgere la propria attività d’impresa o per poter esercitare la propria professione.

Tale circostanza, tuttavia, dovrà essere dimostrata al concessionario della riscossione procedente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del preavviso, esibendo – in seno ad una specifica istanza – la documentazione contabile idonea a comprovare tutto ciò (ossia il registro dei beni ammortizzabili). Tuttavia, secondo la giurisprudenza il termine di 30 giorni per dimostrare la strumentalità del mezzo e l’iscrizione nei registri dei beni ammortizzabili non è perentorio.

Come si dimostra la strumentalità di un bene?

Il carattere strumentale di un bene deve essere dimostrato dal contribuente. Ma cosa significa esattamente “strumentale”? Per essere definito tale, il bene deve essere essenziale allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale. Se la sua assenza impedirebbe l’esercizio dell’attività, allora il bene è strumentale. Non è strumentale il mezzo che viene usato solo per il trasporto, ad esempio per recarsi da casa al lavoro e viceversa. Per questa ragione non è esente dal fermo il veicolo che serve al lavoratore dipendente. 

Cosa accade nel caso di un’auto ad uso misto?

Nel caso di autovetture ad uso promiscuo, ovvero utilizzate sia per scopi professionali che personali, il requisito dell’indispensabilità è più difficile da dimostrare. L’uso personale del veicolo potrebbe infatti compromettere la sua natura di bene strumentale. In questo caso, il veicolo può essere soggetto a fermo amministrativo.

Quali sono le prove richieste al contribuente?

Il contribuente deve fornire una prova ulteriore rispetto alla presunzione derivante dall’iscrizione del bene mobile nel registro dei cespiti ammortizzabili. In altre parole, deve dimostrare l’effettiva inerenza del veicolo all’esercizio dell’impresa o della professione.

Esiste una soluzione per evitare il fermo amministrativo?

Il requisito dell’indispensabilità del bene deve essere valutato caso per caso. L’analisi dovrebbe concentrarsi sull’appartenenza del bene all’organizzazione del lavoro e sul suo effettivo coinvolgimento nell’attività d’impresa o professionale. Questo approccio può aiutare a evitare il fermo amministrativo.

Cosa dice la sentenza della Commissione di Giustizia delle Marche?

La sentenza n. 163/3/2023 delle Marche ha escluso la sussistenza del requisito di indispensabilità dell’auto per un’impresa che si occupava di gestione immobiliare. Pertanto, non è stata fornita la prova dell’indispensabilità del bene rispetto alla produzione di ricavi.

Nel caso di autovetture ad uso promiscuo, il requisito dell’indispensabilità è di difficile individuazione, posto che il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali del contribuente. Da ciò consegue che l’utilizzo per altri fini esclude la natura di bene strumentale in senso stretto e, quindi, il veicolo può essere assoggettato a fermo amministrativo. Il contribuente si trova così a fornire una prova ulteriore rispetto alla presunzione che sorge dall’iscrizione del bene mobile nel registro dei cespiti ammortizzabili, in quanto deve essere provata l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa o della professione.

In conclusione, navigare attraverso le sfide legali legate al fermo amministrativo può essere complicato. Tuttavia, con un’adeguata comprensione delle normative in gioco e un’attenta analisi della situazione, è possibile trovare una via d’uscita. Ricorda, ogni caso è unico e richiede un esame dettagliato e personalizzato. Consulta sempre un professionista legale per un consiglio adeguato alla tua situazione.

 
Pubblicato : 6 Giugno 2023 16:00