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Ferie e permessi non goduti in caso di licenziamento

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(@paolo-remer)
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Il diritto all’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto non è soggetto a limitazioni: va riconosciuto anche se il dipendente non ha lavorato.

Che fine fanno le ferie non fruite ed i permessi non goduti in caso di licenziamento? Si perdono o vanno riconosciuti e dunque monetizzati in qualche maniera? Puoi ottenere la loro conversione in un’indennità, e se sì cosa devi fare per averla?

Immagina di essere stato licenziato in un momento in cui avevi maturato un consistente numero di giorni di ferie e di permessi di cui non avevi ancora usufruito. Hai impugnato il provvedimento e confidi che il giudice ordinerà la reintegra nel posto di lavoro, per ristabilire i tuoi diritti. Ma anche se così non fosse, non perderesti irrimediabilmente quei giorni che ti sarebbero spettati, perché c’è il modo di recuperare almeno il loro equivalente economico.

Le ferie ed i permessi non goduti in caso di licenziamento sono sottoposti ad un regime particolare: è intervenuta la Corte di Giustizia europea per affermare – in maniera chiara definitiva – il diritto del lavoratore a percepirli anche nei casi in cui non ha potuto rendere la sua prestazione lavorativa, dato che il rapporto si è interrotto a causa del recesso del datore di lavoro.

Ferie e permessi non goduti: si perdono?

Il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione [1], che lo definisce irrinunciabile, ed è ribadito da diverse leggi [2]. La funzione delle ferie è quella di garantire al lavoratore un congruo periodo di riposo per recuperare le proprie energie fisiche e mentali e beneficiare delle interruzioni lavorative in modo da svolgere i propri rapporti familiari e sociali o comunque godere di svago e relax.

Per questi motivi, le ferie non sono monetizzabili, cioè non si possono convertire in denaro, tranne che nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, come nei casi di dimissioni volontarie, pensionamento o licenziamento: in quel momento, esse vengono riconosciute sotto forma di indennità sostitutiva per ferie maturate ma non godute [3]. Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie [4]. Per approfondire questi aspetti leggi anche “Ferie non godute: quando vanno pagate?”.

Un analogo regime vale per i permessi non goduti, con l’importante differenza che essi, se si tratta di permessi retribuiti, sono monetizzabili al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui erano maturati, se non sono stati ancora fruiti. Quindi, a differenza delle ferie, che sono irrinunciabili, i permessi hanno un preciso periodo di utilizzo, e una scadenza se non vengono fruiti entro il termine previsto.

In particolare, i cosiddetti permessi Rol (riduzione orario di lavoro) sono assenze retribuite, che possono variare in base al Ccnl di riferimento (di solito sono compresi tra 40 e 108 ore, quindi tra 5 e 14 giorni all’anno), ma scadono a fine anno, quindi se non sono utilizzati entro il 31 dicembre non possono più essere fruiti (salve le eventuali deroghe di decadenza prevista dal Ccnl) e devono essere liquidati in base alla retribuzione oraria del dipendente. La busta paga del mese successivo alla scadenza riporterà la voce «pagamento Rol non goduti» o una dicitura simile. Leggi “Come vengono pagati i permessi non goduti”.

Ferie e permessi in caso di licenziamento: come ottenerli

Abbiamo visto che le ferie ed i permessi non goduti vanno comunque pagati in caso di licenziamento: il lavoratore ha diritto alla loro monetizzazione. In concreto, se avviene il licenziamento ma il datore non adempie spontaneamente a corrispondere il dovuto, il lavoratore, dopo aver fatto i necessari conteggi degli importi, può azionare il proprio diritto al pagamento delle somme relative a ferie e permessi non goduti chiedendo al giudice di emettere un decreto ingiuntivo che equivale a un ordine di versare le somme e può essere provvisoriamente esecutivo. Si tratta infatti di un credito retributivo certo e determinato nell’ammontare, e prontamente liquidabile.

Il datore di lavoro però potrebbe opporsi al decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti ed instaurare così una causa civile di cognizione ordinaria, nella quale dovrà essere accertato l’effettivo diritto del lavoratore a percepire tali somme, ad esempio contestando i periodi di spettanza o i criteri di calcolo. In tutti questi casi il lavoratore che vuole ottenere le somme deve farsi assistere da un avvocato.

Indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti

In un caso recente, deciso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione [5] (puoi leggere la sentenza integrale nel box al termine di questo articolo), il datore di lavoro si era opposto al riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti spettanti ad una lavoratrice licenziata e poi reintegrata, sostenendo che esse erano maturate nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra e, dunque, in un arco di tempo nel quale la dipendente non aveva prestato alcuna attività lavorativa: non sarebbe perciò sorto alcun diritto al riposo e a percepire la somma equipollente.

La Suprema Corte, per decidere la vicenda, si è rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sollevando una questione pregiudiziale su questo delicato punto. I giudici di Lussemburgo sono intervenuti affermando che il diritto alle ferie ed ai permessi annuali retribuiti è parte integrante dei principi dell’Unione Europea e non può essere interpretato in maniera restrittiva.

Perciò, alla lavoratrice è stato riconosciuto il pieno diritto a ricevere le somme maturate a titolo di ferie e permessi non goduti anche durante il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la successiva reintegra. Infatti, il diritto di un lavoratore illegittimamente licenziato e poi reintegrato per ordine del giudice non può essere compresso per il fatto che egli in quell’arco temporale non aveva effettivamente reso alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.

Le uniche condizioni legittimanti per riconoscere il diritto all’indennità sostitutiva sono, dunque, l’avvenuta cessazione del rapporto lavorativo e la maturazione, in quel momento, delle ferie e dei permessi che non erano ancora stati fruiti dal lavoratore; ed allora spetta, senza ulteriori limiti e restrizioni, l’indennità sostitutiva equivalente.

Leggi anche  gli articoli “Cosa rischia il datore di lavoro che non riconosce le ferie” e “Ferie maturate e non godute: quando devono essere pagate”.

 
Pubblicato : 20 Giugno 2023 13:02