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Fattura elettronica per forfettari: le regole da seguire

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(@paolo-remer)
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Cosa devono fare i contribuenti in regime forfettario per emettere validamente il documento fiscale e per conservarlo in modalità digitale.

Dal 1° luglio 2022 è scattato anche per i contribuenti in regime forfettario l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Così ora anche le partite Iva di dimensioni più piccole devono confrontarsi con questo importante adempimento, che finora riguardava solo i contribuenti di dimensioni maggiori ed era facoltativo per tutti gli altri. Qualcuno aveva preferito anticipare i tempi, ma molti erano rimasti al tradizionale regime cartaceo, considerato più comodo, specialmente da coloro che emettono pochi documenti fiscali all’anno. Vediamo, quindi, quali sono le regole da seguire per la fattura elettronica dei forfettari.

Obbligo di fattura elettronica per i forfettari: chi riguarda

Dal 1° luglio 2022 sono obbligati ad emettere la fattura elettronica tutti i contribuenti in regime forfettario che nell’anno di imposta precedente hanno percepito ricavi e compensi superiori a 25mila euro. Quindi per l’anno 2022 si prendono a base i dati dell’annualità 2021. Se il contribuente ha esercitato più attività, si tiene conto della somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le annualità esercitate.

I forfettari che non hanno raggiunto questa soglia di 25mila euro annui di ricavi o compensi potranno continuare ad emettere la fattura cartacea, almeno fino al 1° gennaio 2024: da quella data (salvo future modifiche legislative) l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà anche per loro [1].

Fattura elettronica per forfettari: le regole da seguire

Ecco le principali regole da seguire per compilare correttamente una fattura in formato elettronico ed acquisirla al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate in modo da garantirne la valida conservazione.

Numerazione progressiva delle fatture elettroniche

Innanzitutto, c’è da considerare la numerazione progressiva: chi passa alla fattura elettronica non deve compiere variazioni nella numerazione e perciò – per chi compie il passaggio in corso d’anno, come nel 2022 in cui da luglio è stato introdotto l’obbligo – non è necessario ripartire dalla numero 1. Quindi il numero attribuito ad ogni fattura si incrementa e prosegue ininterrottamente dall’inizio alla fine dell’anno, senza distinzione tra fatture elettroniche e cartacee.

L’importante è che ciascun documento venga numerato, e quindi identificato, in modo univoco, senza duplicazioni. Così non occorre nemmeno tenere registri sezionali separati per le fatture cartacee emesse fino al 30 giugno 2022 e per quelle elettroniche formate a partire dal 1° luglio 2022. Facciamo un esempio.

Un contribuente in regime forfettario ha emesso l’ultima fattura cartacea, il 28 giugno 2022, ed essa è contraddistinta dal numero 14. La successiva fattura, emessa il 7 luglio 2022, deve essere in formato elettronico, ma la numerazione attribuita prosegue senza interruzioni a partire dalla precedente: così questa prima fattura elettronica sarà la quindicesima dell’anno e dovrà riportare il numero 15.

Conservazione delle fatture elettroniche

Tutte le fatture elettroniche devono essere conservate per legge [2] in modalità digitale, per impedire alterazioni successive alla loro formazione e per consentire di leggere in qualsiasi momento successivo, i dati contenuti nel documento fiscale che è già stato creato in formato elettronico.

Quindi non basta semplicemente memorizzare sul pc o su un altro dispositivo informatico privato il file della fattura, ma bisogna seguire il processo regolamentato dal Codice dell’amministrazione digitale, dotandosi di un apposito software di gestione oppure utilizzando il servizio di conservazione gratuita reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul portale «Fatture e Corrispettivi». Per conoscere gli strumenti leggi l’articolo “La fatturazione elettronica in Italia”.

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Se l’importo riportato nella fattura elettronica è superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo, come avveniva già per le fatture cartacee. La differenza sta nel fatto che per assolvere il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche bisogna effettuare il versamento in modalità telematica, attraverso la funzionalità del portale «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate. Il termine per il versamento scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di ogni trimestre (quindi 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio).

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Pubblicato : 19 Novembre 2022 10:00