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Fallimento società: come recuperare stipendio e TFR?

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(@consulenze)
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Sono stato dipendente di una s.r.l. dichiarata fallita.  L’azienda non mi ha mai fornito la busta paga, ma solo la certificazione unica con l’importo lordo del mio compenso. Posso recuperare stipendio e TFR comprensivi degli interessi e rivalutazione monetaria o solo degli interessi maturati? In caso affermativo, da che data a che data posso effettuare il calcolo?

Il credito vantato dal lavoratore nei confronti della società fallita è senza dubbio credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., c. 1, n. 1) “retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro”. Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, occorre la prova documentale del credito e, dunque, oltre alla certificazione unica (in assenza di cedolino/busta paga), occorre certamente allegare: a) il contratto di lavoro e la lettera di assunzione dai quali si evincano la mansione svolta e l’importo della retribuzione mensile; b) la lettera di dimissioni a riprova del periodo di effettiva prestazione alle dipendenze del datore di lavoro.

Tanto la retribuzione quanto il TFR sono ammessi al passivo fallimentare al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Ciò in quanto le ritenute fiscali saranno versate dal Curatore, quale sostituto di imposta, al momento del pagamento, mentre le ritenute previdenziali saranno richieste (per quota a carico del lavoratore) dall’Inps o altro ente previdenziale competente.

Con riferimento alla rivalutazione monetaria, essa si applica ai crediti retributivi anche in sede fallimentare, ma con il seguente limite (come chiarito dalla Corte Costituzionale): la rivalutazione con riguardo al tempo successivo alla data della dichiarazione di fallimento deve essere disposta “con riguardo al tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo”.

In altri termini, tanto la retribuzione quanto il TFR eventualmente maturato devono essere rivalutati fino alla data di esecutività dello stato passivo. L’esecutvità è dichiarata dal giudice con l’approvazione dello stato passivo, il quale diviene definitivo in assenza di contestazioni.

Il credito, inoltre, matura interessi legali da ammettere in via privilegiata. Ai sensi dell’art. 54 l. fall. “per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente“. Ne consegue che gli interessi maturano fino al deposito del progetto di riparto.

Alla luce di quanto precede, la domanda di ammissione al passivo dovrà quantificare il credito secondo il contratto di lavoro e la certificazione unica, calcolando rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione del credito (data in cui avrebbe dovuto ricevere il pagamento dal datore di lavoro) fino alla data di presentazione della domanda di ammissione al passivo, specificando “oltre interessi e rivalutazione monetaria alla data dell’effettivo soddisfo”.

Spetterà in prima battuta al curatore e poi al giudice verificare la correttezza degli importi e, se del caso, decurtare quelli erroneamente richiesti, ferma restando l’ammissione al passivo del credito adeguatamente provato.

Articolo tratto da una consulenza dell’Avv. Maria Monteleone

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Pubblicato : 26 Novembre 2022 06:00