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Ex marito non paga mantenimento: come agire legalmente?

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(@adele-margherita-falcetta)
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Cosa può fare il partner beneficiario dell’assegno di separazione o divorzile per sé o per i figli in caso di omesso versamento: azioni in sede civile e penale.

Un lettore ci chiede delucidazioni sui possibili rimedi da attuare nei confronti del marito divorziato della sua compagna, che non versa l’assegno stabilito dal giudice in favore dei figli. Se l’ex marito non paga il mantenimento, come agire legalmente? La legge prevede diversi rimedi, alcuni in sede civile per ottenere più rapidamente possibile il pagamento del debito, altri in sede penale per punire l’ex partner per il suo comportamento in violazione della legge. Vediamo tutte le opzioni disponibili.

Assegno di mantenimento: come ottenerlo con il versamento diretto da parte di un terzo?

Il sistema giuridico italiano, consapevole dell’importanza di affrontare queste problematiche in modo efficace, ha introdotto una serie di strumenti per proteggere il coniuge creditore. Tra questi  vi è la possibilità, prevista dall’art. 473 bis 37 c.p.c., di richiedere il versamento diretto da parte di terzi, consentendo al coniuge creditore di ottenere il pagamento direttamente da debitori del coniuge obbligato nel caso in cui quest’ultimo non adempia volontariamente.

Quest’ultima soluzione, pur essendo ancora poco conosciuta nella pratica, offre un’alternativa rapida ed efficace per garantire il pagamento dell’assegno di mantenimento. Essa evita il ricorso a lunghe e costose azioni esecutive, che spesso si rendono necessarie a fronte del mancato pagamento mensile del credito.

Assegno di mantenimento: come chiedere il versamento diretto?

Per poter ottenere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte di terzi debitori del coniuge, è necessario che siano soddisfatti due presupposti distinti:

  • in primo luogo, deve esistere un provvedimento relativo al mantenimento dei figli o del coniuge (o dell’ex coniuge nel caso di assegno divorzile), adottato nel corso di una separazione, di un divorzio, o di una regolamentazione consensuale delle condizioni di affidamento. Tale provvedimento può essere emesso anche nel contesto di un procedimento giudiziale volto a dichiarare la separazione personale o lo scioglimento del matrimonio, e può riguardare sia provvedimenti definitivi che provvedimenti temporanei adottati dal giudice all’esito della prima udienza di comparizione delle parti;
  • in secondo luogo, deve esserci stato l’inadempimento dell’ex partner obbligato, il quale può manifestarsi come inadempimento totale, quando il coniuge obbligato omette completamente il pagamento di quanto dovuto, o come inadempimento parziale, quando il coniuge obbligato ritarda sistematicamente il pagamento, non rispettando così le esigenze dell’obbligo di mantenimento.

I destinatari di tale richiesta sono coloro che devono pagare somme periodiche al coniuge obbligato, inclusi i datori di lavoro per stipendi e retribuzioni, gli enti pensionistici per i trattamenti pensionistici, e i locatari per i canoni di locazione.

La procedura prevede diversi passaggi:

  • innanzitutto, il coniuge debitore deve essere costituito in mora mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, in cui si richiede la regolarizzazione della posizione con il pagamento dell’assegno di mantenimento dovuto;
  • successivamente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni, il coniuge creditore può inviare al terzo obbligato un invito al pagamento diretto, allegando una copia del provvedimento che stabilisce il mantenimento e la lettera di messa in mora. Questa comunicazione deve essere notificata anche al coniuge obbligato;
  • il terzo dovrà poi effettuare il pagamento diretto a partire dal mese successivo alla notifica, detraendo dalla somma dovuta al coniuge obbligato l’importo a titolo di mantenimento.

Se il terzo obbligato non adempie al pagamento, è possibile avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti. Questa può prevedere il pignoramento di beni mobili, beni immobili o crediti vantati dal terzo obbligato verso altri soggetti, in particolare istituti bancari.

Ex marito non paga il mantenimento: come pignorare i suoi beni?

Se non vi sono gli estremi per ricorrere al pagamento diretto, è possibile procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Il primo passo  in questi casi consiste nell’invio di una lettera di diffida tramite raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Nella lettera, viene fissato un termine preciso – di solito di 15 giorni – entro il quale il destinatario deve provvedere al pagamento degli arretrati dovuti. Viene inoltre specificato che, in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito, si procederà per vie legali.

Se, entro il periodo indicato, l’ex partner non effettua il pagamento richiesto, l’avvocato che rappresenta il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento può notificare a quest’ultimo un atto di precetto (art. 480 c.p.c.). Questo atto costituisce un’ulteriore sollecitazione formale al pagamento e prelude all’avvio dell’esecuzione forzata.

Una volta notificato l’atto di precetto, l’ex partner dispone di un ulteriore termine di 10 giorni per effettuare il pagamento dell’importo dovuto. Se anche questo ulteriore termine viene ignorato e il pagamento non viene effettuato, il coniuge creditore ha la possibilità di procedere con il pignoramento dei beni del debitore entro un massimo di 90 giorni dalla scadenza del precetto.

Il pignoramento può essere attuato in diverse forme. Tra queste, il pignoramento presso terzi è una delle opzioni più comuni e può riguardare, ad esempio, i crediti dell’ex partner verso terzi e il denaro depositato in banca.

Altre forme di pignoramento hanno ad oggetto i beni mobili, i veicoli  i  beni immobili (come una casa o un appartamento).

Quali garanzie prevede la legge per assicurarsi il pagamento del mantenimento?

La legge prevede due particolari forme di tutela per cautelarsi nei confronti dell’ex coniuge, debitore dell’assegno di mantenimento:

  • il sequestro dei beni del coniuge obbligato, previsto dall’art. 156 cod. civ., è uno strumento legale che può essere disposto dal giudice su richiesta del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento. Questo provvedimento viene adottato quando il giudice, a sua discrezione, ritiene che esistano motivi validi e giustificati per presumere che il coniuge obbligato possa non adempiere ai propri obblighi di pagamento;
  • un provvedimento del giudice che ordina il pagamento di somme o l’adempimento di obbligazioni costituisce titolo per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore (art. 2808 cod. civ.). Questo significa che il coniuge beneficiario può iscrivere un’ipoteca sui beni del coniuge obbligato. Così, nel caso di vendita volontaria o forzata dell’immobile, il coniuge beneficiario potrà rivalersi sul ricavato della vendita, con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori che ne sono sforniti.

L’ex marito che non paga il mantenimento commette un reato?

L’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento può esporre l’ex partner anche a una denuncia penale. L’art. 570 bis cod. pen, intitolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, contenuto nel Titolo dedicato ai “Delitti contro la famiglia”, prevede la reclusione fino a un anno o una multa da 103 a 1.032 euro per il coniuge che non adempie all’obbligo di versare qualsiasi tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, o che viola gli obblighi economici stabiliti in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli.

In questo contesto, la configurazione del reato – che è procedibile d’ufficio – è legata al semplice e ripetuto inadempimento del coniuge obbligato. Non è necessario dimostrare la presenza di atti fraudolenti mirati a eludere l’ordine del giudice.

 
Pubblicato : 6 Luglio 2024 08:15