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Evasione contributiva: ultime sentenze

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Sanzioni amministrative; omessa o infedele denuncia mensile all’Inps e prova della mancanza dell’intento fraudolento.

L’omessa o l’infedele denuncia mensile all’Inps è un’ipotesi di evasione contributiva? L’evasione fiscale e contributiva può essere motivo di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno? L’accertamento dell’esistenza di un contratto di lavoro subordinato e lavoro a progetto integra l’evasione contributiva? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Omessa o infedele denuncia mensile all’Inps

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'”evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento.

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2022, n.20446

Stato di incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo

In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all’interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell’ambito delle specifiche disposizioni di cui all’art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l’avvenuto pagamento della contribuzione non versata.

(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato l’irrilevanza della buona fede dell’avvocato che, negando l’obbligo contributivo, non aveva versato la contribuzione pretesa, dichiarando comunque non dovute le sanzioni, alla luce della pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d’affari, di cui all’art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2022, n.17970

Il dolo specifico

Ai fini della configurabilità del reato di omessa presentazione delle denunce obbligatorie di cui all’articolo 37 della legge 24 novembre 1989 n. 689 è necessario che la condotta sia posta in essere con il dolo specifico di non versare in tutto o in parte i contributi previdenziali o assistenziali, non essendo sufficienti né il dolo generico, né il dolo eventuale (la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato il dolo specifico desumendolo solo dalla totale omissione delle denunce per un breve arco temporale, senza però dare atto e considerare, a supporto della finalità specifica di evasione contributiva, circostanze fattuali emergenti in atti e contrastanti con tale finalità, costituite dalla concomitante sottoposizione della società a una procedura di concordato preventivo, con conseguente immediata rilevabilità delle violazioni degli obblighi di versamento, nonché dalla brevità della protrazione dell’inadempimento, pari a tre mesi, e dall’immediata prossimità di tale fatto alla dichiarazione di fallimento).

Cassazione penale sez. III, 18/01/2021, n.7145

Prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali

Ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva.

Tribunale Catania sez. lav., 05/06/2020, n.1696

Gestioni previdenziali ed assistenziali: le obbligazioni contributive

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (o autonomo), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l’ipotesi di evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.

Corte appello Roma sez. lav., 09/03/2020, n.789

Termine quinquennale di prescrizione

L’art. 3 della l. n. 335 del 1995, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell’evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a quelle che, pur non richiedendo l’instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretino comunque in una serie di atti inequivocabilmente finalizzati al conseguimento della pretesa creditoria, tra le quali non può ricomprendersi una generica richiesta di informazioni, rivolta dall’organismo previdenziale all’amministrazione finanziaria, e riferita alla generalità degli iscritti.

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, n.31281

Previdenza ed assistenza sociale obbligatorie

In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, (nè) l’ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative, (nè) il verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, nè configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi; il secondo, costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l’Ispettorato del lavoro, diverso dall’Ente impositore.

Tribunale Udine sez. lav., 13/03/2019, n.273

Evasione fiscale e contributiva

Ai fini del rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il reddito prodotto di cui l’Amministrazione può tener conto è quello dichiarato nei documenti fiscali, senza che possa riaprirsi dinanzi alla Questura un procedimento di determinazione del reddito stesso, valutato scomputando dal reddito fiscalmente risultante poste passive a carico dell’istante medesimo individuate dalla Questura.

Infatti, elevare a cause ostative del rilascio del permesso di soggiorno la presenza di debiti fiscali o previdenziali a carico dello straniero è operazione che, in termini strettamente giuridici, è preclusa dal principio di legalità (cui è sottoposta la p.a. dall’art. 97 Cost.) e dalle riserve di legge in materia di diritti di libertà (artt. 14 ss della Cost.), che precludono all’Amministrazione di individuare in sede applicativa cause preclusive al rilascio di un titolo pubblico diverse da quella previste dalla legge. Né risponde al vero che in tal modo si legittima l’evasione fiscale e contributiva e si determina una disparità di trattamento in favore degli stranieri; l’evasione fiscale e contributiva è e resta fenomeno illegittimo e da reprimere, con i mezzi previsti dalla legge e a carico di tutti coloro che la pongono in essere, cittadini o stranieri; il che vuol dire attivazione delle azioni di recupero dei debiti esistenti e attivazione delle procedure sanzionatorie (in sede amministrativa o penale) per le condotte illecite poste in essere.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 04/02/2019, n.172

Omessa o infedele denuncia mensile all’Inps: ipotesi di evasione contributiva

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.

Corte appello Torino sez. lav., 22/01/2019, n.655

Omessa o infedele denuncia mensile all’Inps: prova contraria a carico del datore di lavoro

L’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps, attraverso i Mod. DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’evasione contributiva di cui all’ art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000 , e non la meno grave fattispecie dell’omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede; tale onere non può ritenersi assolto con la mera allegazione di un preteso fatto doloso del terzo (nella specie, indebita appropriazione, da parte del consulente, delle somme da versare all’Inps), in assenza di una tempestiva denuncia dello stesso all’autorità giudiziaria penale, atteso che la condotta silente del datore di lavoro è idonea a corroborare l’elemento intenzionale.

Cassazione civile sez. lav., 02/05/2018, n.10427

Le risultanze ispettive e le ammissioni di mancato versamento delle contribuzioni

Complessivamente deve ritenersi che l’Inps non abbia affatto preso in considerazione non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giudiziale, le difese della parte istante, non provvedendo a contestare in alcun modo i fatti risultanti dal verbale di conciliazione. Certamente sul piano astratto si può ipotizzare la pretestuosità del verbale di conciliazione e della ricostruzione ivi contenuta delle modalità del rapporto di lavoro del dipendente, anche perché il verbale di conciliazione è stato sottoscritto nel corso degli accertamenti ispettivi. In tale situazione processuale, a fondamento della decisione ben può essere posto l’art. 115 c.p.c e comunque il principio di non contestazione vigente anche prima della riforma.

La cartella esattoriale va, dunque, annullata non per la ragione indicata dal Tribunale di Salerno, ma perché nel corso del giudizio, l’Inps non ha in alcun modo dimostrato l’effettiva evasione contributiva posta a base della cartella esattoriale, non contestando i fatti dedotti dalla società né deducendo la pretestuosità della parziale ammissione dell’omessa contribuzione desumibile dal verbale di conciliazione esibito già nel corso degli accertamenti ispettivi.

Corte appello Napoli sez. lav., 29/01/2018, n.603

Mancata presentazione del modello DM10

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, nel vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la mera mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell’art. 116, comma 8, della medesima legge, qualora il credito dell’istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (ad esempio libri contabili e denunce riepilogative annuali), dovendo in tal caso escludersi l’occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate.

Tribunale Isernia sez. lav., 13/02/2018, n.54

Evasione contributiva e omissione contributiva: differenze

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’accertamento dell’esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l’ipotesi di evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.

Corte appello Brescia sez. lav., 27/02/2018, n.73

Contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro

I contributi dovuti prima del 1.1.1996, nonché quelli maturati successivamente per i quali vi sia stata denuncia del lavoratore o dei suoi eredi, si prescrivono in 10 anni. In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della l. 17 agosto 1995 la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva; c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell’interruzione o alla data di inizio della procedura.

Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui alla l. n. 638 del 1983, art. 2, comma 19, risulta soppressa dalla l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 con effetto dall’entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell’art. 3, comma 10.

La normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un’espressa deroga all’art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale (cfr. Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisce un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non residui un termine minore.

A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l’entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1° gennaio del 1996; detto termine non può, quindi essere superiore ai cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.

L’eccezione di prescrizione deve essere fatta valere da parte del debitore entro il termine decadenziale cristallizzato nell’art. 24 del d.lg. n. 46 del 1999, mentre, una volta consolidatosi, per decorso dei quaranta giorni, il ruolo, il contribuente che introduca avverso il titolo esecutivo (la cartella esattoriale non impugnata) un’opposizione a precetto non potrà far valere quelle medesime eccezioni non proposte tempestivamente con l’opposizione avverso l’iscrizione a ruolo.

Nulla impedisce, tuttavia, al debitore di far valere motivi successivi al consolidarsi del titolo, si pensi ad un sopravvenuto pagamento delle somme ingiuntive ovvero ad una compensazione delle medesime con analoghe partite creditorie o, come nella specie, alla prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, rimanendo, invece, preclusa la possibilità di avvalersi di un’eccezione di prescrizione relativa ad un arco temporale asseritamente già perfezionatosi all’atto della presentazione del ricorso ex art. 24 d.lg. n. 46 del 1999.

Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica delle cartelle esattoriali di cui è causa – la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all’uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento – dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con esse richiesti.

Tribunale Torre Annunziata sez. lav., 18/05/2018, n.1055

Omesso versamento di ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro

Il reato di cui all’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, è reato punito a titolo di dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà dell’omissione o della tardività del versamento delle ritenute, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evasione contributiva: sicché non rileva, sotto il profilo soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini le risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

Del resto, le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono in alcun modo riconducibili al concetto di forza maggiore che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo a un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente.

Cassazione penale sez. III, 18/07/2017, n.39072

Anticipazione di somme al dipendente in malattia e reato di evasione contributiva

Nel caso di anticipazione delle relative somme al dipendente in malattia non sussisterebbe il reato di evasione contributiva di cui all’art. 37 della l. n. 689/1981, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fattispecie che si configura quando l’imputato, in qualità di datore di lavoro, al fine di non versare in tutto o in parte contributi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, esegua denunce obbligatorie in parte non conformi al vero.

Tribunale Bari sez. I, 10/07/2017, n.2067

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Pubblicato : 15 Novembre 2022 05:00