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Esistono limiti al diritto di proprietà?

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(@angelo-forte)
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Limitazioni nell’interesse privato e pubblico ai diritti dei proprietari

Tra tutti i diritti quello di proprietà è sicuramente il più noto. Ciascuno è proprietario almeno dei vestiti che indossa. Sorge pertanto spontanea la domanda: esistono limiti al diritto di proprietà? Se possiedi una casa o un terreno puoi farne davvero quello che vuoi? Il proprietario non deve veramente rendere conto a nessuno di come gestisce i beni di cui è titolare? Facciamo l’esempio di un proprietario di svariati immobili. Può farne ciò che vuole? Può tenerli a disposizione (cioè senza affittarli) mentre c’è chi vive per strada e desidererebbe un tetto per ripararsi? Nell’articolo che segue analizzeremo quindi il diritto di proprietà e verificheremo se esistono limiti alla sua estensione. Una prima risposta ce la consegna la definizione generale di proprietà. Il diritto di proprietà infatti viene definito come il diritto di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo nel il rispetto dei limiti fissati dall’ordinamento giuridico [1]. Ed è proprio alla ricerca di questi limiti che andremo nel prosieguo del presente articolo distinguendo fra limiti posti nell’interesse pubblico e limiti posti nell’interesse privato.

Quali i limiti alla proprietà nell’interesse pubblico?

Nell’interesse generale, cioè di tutti quanti i cittadini, la proprietà privata è sottoposta a limiti ben specificati.

Innanzitutto la Costituzione [2] stabilisce che:

  • la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi d’acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi stabiliti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

Per la nostra Costituzione la proprietà privata è quindi sottoposta a dei limiti che hanno lo scopo di:

  • assicurarne la funzione sociale (di modo che tutti i beni, anche quelli appartenenti ai privati, partecipino ad incrementare il benessere collettivo)
  • e di renderla accessibile a tutti (in maniera tale che a ciascun cittadino sia riconosciuta la possibilità di poter godere della proprietà dei beni essenziali per potersi considerare davvero libero ed autonomo).

Inoltre, proprio per assicurare la funzione sociale della proprietà privata e la sua massima accessibilità, essa può essere espropriata riconoscendo un indennizzo al proprietario.

Se occorre costruire una strada necessaria nell’interesse dello sviluppo di un territorio, si può procedere ad espropriare i terreni privati su cui la strada dovrà essere realizzata, riconoscendo ai proprietari un indennizzo

In aggiunta, sempre la Costituzione [3] stabilisce che determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e che abbiano un preminente interesse generale possono, per finalità di utilità generale, essere:

  • riservate originariamente o trasferite, con espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti.

E’ possibile espropriare, indennizzandone il proprietario, l’impresa privata che produce energia elettrica o che gestisce le linee ferroviarie trasferendone la proprietà allo Stato oppure ad enti di proprietà pubblica oppure a comunità di lavoratori o di utenti e questo per scopi di utilità generale come potrebbe essere calmierare i prezzi dei relativi beni o servizi

In aggiunta, ulteriori limiti alla proprietà privata nell’interesse pubblico sono:

  • la possibilità di espropriare un bene privato per motivi di pubblica utilità [4];
  • l’imposizione sui beni privati di vincoli per necessità pubbliche (ad esempio un limite alla possibilità edificatoria) [5];
  • tutte le norme che pongono limiti e vincoli ai beni privati ai fini della tutela ambientale, paesaggistica o per la natura storica, culturale del bene.

La proprietà privata può essere espropriata per scopi di utilità generale

Quali i limiti alla proprietà nell’interesse privato?

Il diritto di proprietà è limitato anche nell’interesse privato.

Esistono cioè ulteriori limiti alla proprietà che la legge impone a tutela non di interessi collettivi, ma di altri interessi privati.

Tra i più rilevanti, oltre che più applicati, limiti alla proprietà posti a tutela di altri interessi privati ricordiamo:

  • il divieto degli atti emulativi, cioè il divieto per il proprietario di compiere atti che non gli diano alcun vantaggio e che allo stesso tempo abbiano il solo scopo di nuocere o infastidire altre persone [4];
  • il divieto di immissioni, cioè il divieto per il proprietario di un fondo di infastidire il confinante con fumo, odori, rumori che superino il livello di tollerabilità [5];
  • il rispetto delle distanze minime tra costruzioni (tre metri in assenza di diverse norme nei regolamenti comunali) [6].

E’ un atto emulativo, quindi vietato, quello di un proprietario che alza un muro di enorme altezza con il solo scopo di toglier luce ed aria al confinante

Il proprietario non può molestare il vicino

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Pubblicato : 16 Ottobre 2022 08:07