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Esiste l’usucapione per le auto?

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(@angelo-greco)
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Come funziona l’usucapione di una macchina: tempi, modalità e condizioni.

L’usucapione viene solitamente associato agli immobili come case e terreni. Non è così. Si può acquisire la proprietà altrui tramite il possesso ininterrotto del bene, anche se si tratta di beni mobili (registrati e non) o universalità di mobili (come ad esempio un’azienda). Pertanto, esiste l’usucapione per le auto e qui di seguito vedremo come funziona e quanto tempo è necessario per poter rivendicare il passaggio di proprietà. Una persona può perdere la proprietà di una macchina, se la presta? No, non è così semplice. E qui di seguito vedremo perché.

È possibile usucapire un’auto?

Come anticipato, l’usucapione è possibile anche per i beni mobili registrati (in questo caso al PRA) come le automobili, i motocicli e i ciclomotori.

I presupposti per usucapire un’auto sono quelli generali: non è sufficiente il semplice fatto di usare il bene altrui ma bisogna anche dimostrare di essersi atteggiati a titolari esclusivi del veicolo, compiendo su di esso delle attività che, per legge, spettano esclusivamente al proprietario. Se nel caso degli immobili tale attività potrebbe consistere in una ristrutturazione, per quanto riguarda le macchine potrebbe comprendere la modifica del colore, la sostituzione di parti meccaniche o elettriche, e così via: il tutto, ovviamente, senza aver prima ricevuto il consenso dell’effettivo intestatario del veicolo.

Per l’usucapione di un’auto non basta quindi il semplice utilizzo protratto nel tempo, il pagamento della benzina e neanche quello del bollo.

Non è tutto. Il mezzo altrui deve essere stato acquisito senza violenza, né clandestinità. Sicché, un ladro non potrebbe mai usucapire la macchina del soggetto derubato. Potrebbe invece avvantaggiarsi di tale istituto il nipote che usa il veicolo della nonna la quale, da molti anni, non può più guidare. Oppure il coerede che fa sua l’auto dell’eredità giacente senza che nessun parente del defunto ne rivendichi il pari uso.

È appena il caso di ricordare che la legge prevede la possibilità di dare in prestito l’auto propria ad altri con un normale contratto di comodato, che potrebbe essere anche verbale (non è necessario l’atto scritto). Tuttavia, laddove il comodatario sia persona non convivente con il proprietario e l’uso si protragga per oltre 30 giorni, è necessario recarsi alla Motorizzazione per far trascrivere il nome dell’effettivo conducente sul libretto di circolazione, a pena di salate sanzioni amministrative. In particolare per i trasgressori, la sanzione va da 705 a 3.526 euro, sia a carico del proprietario sia del conducente non occasionale, oltre al ritiro della carta di circolazione.

Quanto tempo è necessario per l’usucapione dell’auto?

Per poter usucapire l’auto altrui è necessario che il possesso si sia protratto per un certo periodo di tempo, in modo ininterrotto. In particolare:

  • per 20 anni, se l’utilizzatore è in malafede: se cioè è consapevole del fatto che l’auto appartiene a un’altra persona e che non potrebbe usarla (come ad esempio il contadino che usa il trattore del terreno del vicino il quale è da molti anni assente);
  • per 10 anni, se l’utilizzatore è in buona fede: è il caso di chi crede di acquistare l’auto da un soggetto che, in realtà, non ne è proprietario, e gli paghi il relativo prezzo (ad esempio una persona che acquista l’auto da un uomo quando il mezzo invece è intestato alla sua ex moglie);
  • per 3 anni, se l’atto di acquisto è stato anche trascritto al PRA: si pensi a chi compra l’auto da una persona che l’abbia ricevuta in eredità, senza che questi abbia ottenuto il consenso di tutti gli altri coeredi (anch’essi comproprietari del veicolo) e il passaggio di proprietà venga registrato al PRA.

È necessario il giudice per l’usucapione di un’auto?

L’ultimo passaggio per rivendicare l’usucapione sull’auto altrui è l’accertamento di tutti i presupposti dell’usucapione stessa da parte di un giudice. Bisognerà quindi intentare una causa all’effettivo proprietario, citandolo in un giudizio civile.

Prima però della causa, andrà effettuato il tentativo di mediazione presso un organismo privato. L’eventuale verbale che attesta l’avvenuto accordo può essere trascritto nei pubblici registri, previa autentica delle firme da parte del notaio.

 
Pubblicato : 16 Luglio 2024 08:15