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Esiste la servitù di panorama?

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(@angelo-forte)
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Il mio confinante, in un giudizio in corso, pretende di avere un diritto di panorama sul mio fondo. Esiste un diritto di panorama? Una scala o un parapetto possono essere luoghi idonei da cui si può esercitare il diritto di panorama per acquistarlo per usucapione? 

Occorre innanzitutto dire che il diritto (o servitù di panorama) non è previsto espressamente dalla legge (che invece tutela il diverso diritto di veduta con la norma di cui all’articolo 907 del Codice civile).

E’ stata invece la giurisprudenza a riconoscere il diritto di panorama attraverso sentenze della Corte di Cassazione (la n. 10.250 del 1997 e le successiva n. 2.973 del 2012 ed anche n. 17.922 del 2023).

Queste sentenze hanno riconosciuto l’esistenza del diritto (o servitù) di panorama il cui contenuto consiste nel potere del proprietario del fondo dominante di vietare al confinante proprietario del fondo servente di costruire o far crescere piante che impediscano la visuale appunto panoramica.

Questo diritto al panorama può essere acquistato (sempre secondo l’insegnamento delle due citate sentenze) per contratto o sulla base di una disposizione testamentaria o per destinazione del padre di famiglia oppure infine, ed è il caso che a riguarda, per usucapione.

Per poter affermare (come vorrebbe il suo avversario processuale) che il diritto di panorama è stato acquistato per usucapione occorre dimostrare, nel corso del processo:

  • di aver posseduto in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, per la durata di almeno venti anni, una situazione nella quale è stata esercitata la visuale panoramica, senza incontrare ostacoli, attraverso il fondo confinante;
  • che l’esercizio di tale visuale panoramica (ed è questo l’insegnamento della Corte di Cassazione peculiare per quanto concerne il diritto di panorama) sia avvenuto grazie ad opere visibili e permanenti che siano ulteriori rispetto a quelle attraverso cui può essere esercitata la semplice veduta.

La Corte di Cassazione non ha fornito un elenco di quelle che potrebbero essere le opere ulteriori grazie alle quali si possa pretendere di aver esercitato la visuale panoramica utile ad acquistare per usucapione il diritto di panorama.

Non esistono, ad oggi, precedenti giurisprudenziali che ci consentano di orientarci in merito.

Tuttavia la dottrina ritiene che, ad esempio, possa essere considerata un’opera ulteriore idonea per l’acquisto per usucapione di una servitù di panorama un osservatorio o una terrazza panoramica.

Un semplice balcone o finestra o, come nel suo caso, una scala non possiedono i requisiti per poter essere considerati opere ulteriori rispetto a quelle attraverso cui si esercita il diritto di veduta.

Una scala, per di più, non ha sicuramente lo scopo primario di consentire nemmeno la veduta o l’affaccio, bensì di consentire la salita e la discesa (ordinari o d’emergenza) tra i diversi piani di un edificio.

Pertanto, si deve tendere ad escludere che la scala possa costituire quell’opera visibile, permanente ed ulteriore idonea a consentire l’acquisto per usucapione di una servitù di panorama.

Per quanto riguarda poi l’idoneità di un parapetto di meno di un metro di altezza a consentire l’esercizio di una servitù di panorama, si deve evidenziare che poiché la Corte di Cassazione (sentenza n. 18.910 del 2012) ha escluso che un parapetto di 90 cm. di altezza fosse idoneo per esercitare il diritto di veduta (per il quale occorre che la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitati in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza) possiamo fondatamente derivarne che un parapetto di meno di un metro di altezza sia anche non idoneo per l’esercizio di una servitù di panorama.

In ogni caso, anche se il parapetto fosse stato più alto e fosse stato idoneo per l’esercizio di una veduta non avrebbe comunque rappresentato quell’opera visibile, permanente ed ulteriore (rispetto a quelle attraverso cui può essere esercitata la semplice veduta) necessaria per l’esercizio di una servitù di panorama.

E, pertanto, possiamo concludere affermando, sulla base degli insegnamenti della Suprema Corte, che né una scala, né un parapetto come quelli da lei descritti possono essere considerati opere grazie alle quali può essere esercitato il diritto di panorama.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 9 Dicembre 2023 13:45