Esercizio abusivo professione medica: ultime sentenze
Scopri le ultime sentenze su: svolgimento di un’attività professionale per la quale è richiesta un’abilitazione speciale; reato di abusivo esercizio della professione; condotta del fisioterapista; assenza di prescrizione medica.
Esercizio abusivo della professione di odontoiatra
In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che abbia esercitato l’attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla l. n. 409 del 1985, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all’art. 14, comma 1, della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell’art. 14, comma 1, della l. n. 537 del 1993, percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui si applica, ai fini della determinazione della base imponibile, la presunzione di cui all’art. 32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività di impresa.
Cassazione civile sez. trib., 12/07/2022, n.21960
Esercizio abusivo della professione di odontoiatra: produce reddito d’impresa?
L’esercizio abusivo della professione di odontoiatra, per sua natura, produce reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. Pertanto, non è applicabile la regola dell’irrilevanza dei prelevamenti bancari ai fini dell’accertamento. La vicenda prendeva le mosse da un accertamento fondato su indagini finanziarie eseguito a carico di un contribuente che svolgeva l’attività di odontoiatra, in assenza di titoli abilitanti.
La difesa del contribuente eccepiva l’annullamento dei recuperi derivanti da prelevamenti bancari non giustificati, alla luce della sentenza n. 228/2014 della Consulta, che ne ha dichiarato l’illegittimità nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo. La Cassazione ha tuttavia rigettato la richiesta del contribuente, partendo dalla circostanza che si era in presenza di un’attività svolta illecitamente, in relazione alla quale trova operatività l’art. 14 della l. n. 357/1993: i redditi derivanti da attività illecita sono assoggettati a imposizione secondo le corrispondenti categorie reddituali di cui all’art. 6 Tuir. Consegue che l’esercizio abusivo della professione di odontoiatra produce reddito d’impresa e soggiace alla presunzione collegata non solo ai versamenti non contabilizzati, ma anche ai prelievi non giustificati.
Cassazione civile sez. trib., 12/07/2022, n.21960
Reato di esercizio abusivo della professione medica: quando non si configura?
Non è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medica nella condotta di un infermiere professionale che, nel corso di un intervento, a richiesta del medico e sotto il suo personale ed esclusivo controllo, ponga in essere un’attività di supporto tecnico per sbloccare un dispositivo elettromedicale malfunzionante, senza agire, se non indirettamente, sulla sfera corporea del paziente, trattandosi di attività meramente ausiliaria che, pur se oggettivamente funzionale alla prestazione medica, non è “tipica” di essa.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la responsabilità, a titolo di concorso nel reato, del cardiologo che si era avvalso dell’aiuto del tecnico, avente la qualifica di infermiere, della società fornitrice dell’apparecchio elettromedicale inceppato).
Cassazione penale sez. VI, 28/04/2022, n.24032
Abusivo esercizio della professione odontoiatrica
La sentenza in esame riguarda un procedimento che vedeva imputato per il reato di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 c.p. un medico-chirurgo svolgente l’attività di odontoiatra senza l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri, ma iscritto all’Albo dei medici-chirurghi.
In particolare l’imputato è un medico chirurgo con specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria conseguita nel 1985, iscritto all’Albo dei medici chirurghi dal 1973 ma non all’Albo degli odontoiatri sebbene da allora svolga l’attività di medico dentista gestendo un suo centro medico.
Lo stesso medico era già stato sottoposto a due procedimenti penali per la medesima imputazione per le stesse condotte, il primo conclusosi con un decreto di archiviazione, il secondo con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Secondo la ricostruzione accusatoria la condotta posta in essere dall’imputato integrerebbe il reato di esercizio abusivo della professione. Infatti, sostiene l’accusa, a seguito della creazione nel nostro ordinamento della figura professionale dell’odontoiatra distinta ed autonoma rispetto a quella del medico-chirurgo, con un suo apposito albo, l’iscrizione allo stesso sarebbe una scelta obbligata per l’esercizio della professione trattandosi di una professione protetta a cui sarebbero state riservate la cura della bocca, dei denti e delle mascelle. Il sistema delle leggi ordinistiche pretenderebbe l’iscrizione all’albo come condizione per l’esercizio legittimo e lecito della professione.
L’iscrizione all’albo non rappresenterebbe, quindi, un requisito meramente formale ma avrebbe una funzione sostanziale di verifica da parte dell’ordine, organo pubblicistico, della qualificazione non solo tecnica, ma anche morale del soggetto cha ambisce ad esercitare la professione nonché delle condizioni che ne legittimano l’iscrizione. L’esercizio di una professione protetta in assenza di iscrizione integrerebbe pertanto il reato di cui all’art. 348 c.p.
Secondo l’accusa, inoltre, la precedente sentenza assolutoria non avrebbe consentito all’imputato di appellarsi alla buona fede, trattandosi di una singola decisione.
Nel corso del dibattimento venivano sentiti come testimoni il presidente dell’ordine dei medici chirurghi – costituitosi anche parte civile – e il presidente dell’albo degli odontoiatri nonché lo stesso imputato.
Il giudice all’esito dell’istruttoria pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Tribunale Torino sez. VI, 27/12/2021, n.4166
Esercizio abusivo della professione: igienista dentale e odontoiatra
Il delitto di esercizio abusivo della professione è integrato ogni qualvolta l’agente sia sfornito del titolo, ovvero non abbia adempiuto alle finalità prescritta, la cui sussistenza deve essere accertata in concreto in relazione alla legittimazione del soggetto. È responsabile del predetto delitto il soggetto che, titolare della qualifica di igienista dentale, abbia posto concretamente in essere, in autonomia, prestazioni odontoiatriche proprie del professionista odontoiatra, pur nel caso in cui si sia avvalso della collaborazione di soggetti dotati del titolo.
Tribunale Taranto sez. II, 15/07/2021, n.749
Soggetto privo di titolo di dermatologo rimuove un tatuaggio
Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica la condotta di chi, allo scopo di eliminare inestetismi, esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed apporti rimedi ricorrendo a tecniche chirurgiche o a procedure non consentite, se non ai medici, in ragione della loro invasività o rischiosità. (Fattispecie relativa ad un intervento di rimozione di un tatuaggio effettuata mediante l’utilizzo della c.d. luce pulsata da un soggetto privo del titolo di dermatologo).
Cassazione penale sez. IV, 23/06/2021, n.28174
Posto che la condotta costitutiva dell’abusivo esercizio deve consistere nel compimento di uno o più atti riservati alla attività medica, e che tale professione si può estrinsecare oltre che nella capacità di individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi, anche nell’utilizzo di tecniche e macchinari particolarmente invasivi finalizzati all’eliminazione di inestetismi, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica anche colui che esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed appresti rimedi volti ad eliminare inestetismi, ogni qualvolta a tal fine sia necessario procedere mediante tecniche chirurgiche o con procedure altrimenti non consentite se non al medico in ragione della loro invasività o rischiosità (nella specie, relativa alla rimozione di un tatuaggio mediante luce pulsata, la Corte ha ritenuto integrato il reato perchè, indipendentemente dal metodo utilizzato, l’imputato aveva abusivamente assunto in qualità di dermatologo l’incarico di rimuovere un tatuaggio, compiendo un’attività tipicamente riservata ad esercenti la professione medica).
Cassazione penale sez. IV, 23/06/2021, n.28174
Odontotecnico che svolge attività di visita e diretto intervento su paziente
Commette reato di abusivo esercizio della professione di dentista l’odontotecnico che svolga attività, riservata al medico, di visita e diretto intervento sul paziente. Infatti, ai sensi dell’articolo 11 del Rd 1334/1928, è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, essendo quest’ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. In ogni caso è vietato agli odontotecnici esercitare, anche alla presenza e in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra nella bocca del paziente.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna ex articolo 348 del codice penale per un odontotecnico che all’interno del suo studio per ben 17 anni ha esercitato abusivamente la professione di medico odontoiatra.
Corte appello Ancona, 06/05/2021, n.866
Esercizio abusivo della professione medica: concorso
In tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il professionista abilitato non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso dal soggetto non abilitato, sicché la responsabilità a titolo di concorso si fonda sulla consapevolezza dell’assenza del titolo ed il connesso assenso, anche tacito, all’esecuzione di atti professionali).
Cassazione penale sez. VI, 08/07/2020, n.21989
Trattamenti sanitari del fisioterapista senza prescrizione medica
Integra “il fumus comissi delicti”, relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica.
Cassazione penale sez. VI, 08/03/2018, n.29667
Scambio epistolare di opinioni fra medici sulle cure da adottare per i pazienti
Uno scambio epistolare tra professionisti medici con il quale vengono espressi pareri ed opinioni sulle cure ed adozioni da intraprendere per i vari pazienti non costituisce abuso dell’esercizio della professione medica, e cioè la prescrizione di diagnosi e cure riguardanti, nella fattispecie, la genetica medica.
Tribunale Matera, 19/12/2017
Esercizio abusivo di professione medica
Non può evocare l’esimente dell’avere agito in stato di necessità, ex art. 56 c.p., e risponde di concorso in esercizio abusivo della professione medica, ai sensi dell’art. 348 c.p., il direttore sanitario di un ambulatorio odontoiatrico che abbia consentito ad un soggetto non abilitato di eseguire un intervento su di un paziente in assenza di riscontri circa l’estrema urgenza e indifferibilità dell’intervento medesimo, essendosi, di contro, accertato che, nell’assenza del titolare, oltre al paziente in discussione, altri pazienti si trovano simultaneamente in attesa nello studio dentistico, uno dei quali era lì giunto per via di un appuntamento concordato direttamente con l’imputato.
Cassazione penale sez. VI, 07/10/2016, n.48948
Somministrazione di un antidolorifico ad un animale senza abilitazione professionale
Bene è ritenuta la configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione) nella condotta costituita dalla somministrazione ad un cavallo, senza prescrizione del medico veterinario, da parte di soggetto privo di abilitazione professionale, di un farmaco antidolorifico, nulla rilevando in contrario che trattisi di farmaco c.d. “da banco”, acquistabile in farmacia senza necessità di ricetta medica.
Cassazione penale sez. III, 24/05/2016, n.5235
Esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale
Il rapporto di connessione anche meramente investigativa tra esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica, rileva anzitutto anche sul piano della procedibilità d’ufficio di tutti i reati così connessi; inoltre la commissione di condotte sessuali nell’ambito di un rapporto di totale affidamento tra operatore/specialista medico e paziente, indipendentemente dalla metodologia seguita dal curante ed, a maggior ragione, se il curante è andato anche oltre le competenze della propria professione, proprio in virtù del rapporto di totale fiducia ingenerato nelle vittime, esclude ogni tipo di consenso idoneo a legittimare l’invasione della sfera sessuale della vittima e configura di per sé una violenza sessuale compiuta mediante induzione e abuso delle condizioni di inferiorità psichica.
Cassazione penale sez. III, 18/05/2016, n.37166
Attività di massaggiatore a scopo curativo
Risponde del reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 c.p., colui che, senza aver conseguito la laurea in medicina e la relativa abilitazione professionale, eserciti l’attività di massaggiatore a scopo curativo, posto che la professione sanitaria di massaggiatore abilita solo a compiere trattamenti finalizzati a migliorare il benessere personale su un soggetto sano e integro e non il compimento di attività che presuppongono competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche.
Cassazione penale sez. VI, 15/03/2016, n.13213
Esercizio abusivo della professione medica: la natura dell’attività svolta
Ciò che rileva ai fini dell’accertamento del reato di esercizio abusivo della professione medica non è il metodo scientifico adoperato, ma la natura dell’attività svolta. Posto, pertanto, che deve riconoscersi la possibilità del libero svolgimento di attività rientranti nel novero della medicina alternativa, risponde del reato de quo il naturopata che svolga gli atti tipici riservati alla professione medica, quali la diagnosi, la profilassi e la cura di malattie (nello specifico la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, laddove siano svolte tali attività, sono irrilevanti sia la circostanza che il soggetto agente non si presenti come medico, ma come esercente un’attività alternativa a quella della medicina tradizionale, sia lo svolgimento di tali attività con tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati).
Cassazione penale sez. VI, 26/01/2016, n.8885
Interventi di mastoplastica additiva
In tema di esercizio abusivo della professione medica, non integra il reato di cui all’art.348 cod.pen. la condotta del medico che esegua interventi di mastoplastica additiva pur non avendo conseguito la specializzazione in chirurgia plastica o generale, in quanto l’iscrizione all’albo dei medici abilita di per sé allo svolgimento dell’attività chirurgica, non essendo richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione nei diversi settori della chirurgia, requisito necessario per il solo svolgimento dell’attività chirurgica nell’ambito del servizio sanitario nazionale.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione contenuta all’art.2 del D.M. 3 settembre 1993, in base alla quale l’utilizzo di protesi al silicone era consentita esclusivamente agli specialisti in chirurgia plastica, aveva la funzione di limitare l’utilizzo di tali protesi e non di circoscrivere l’ambito di esercizio della professione medica).
Cassazione penale sez. VI, 12/11/2015, n.50012
Paziente affetto da vescica al piede
Integra i reati di esercizio abusivo della professione medica e lesioni dolose di cui agli art. 348 e 582 c.p. la condotta del soggetto privo di abilitazione professionale che abbia visitato e medicato un paziente affetto da vescica al piede, omettendo di prescrivergli la necessaria terapia antibiotica e i dovuti accertamenti diagnostici, cagionando un processo canceroso che esitava nell’amputazione della gamba, a nulla rilevando il consenso informato del paziente circa l’assenza del titolo abilitativo.
(In particolare, la Suprema Corte ha ravvisato il dolo eventuale presupposto all’integrazione delle fattispecie nell’accettazione della possibilità di uno sviluppo infettivo quale quello effettivamente verificatosi che avrebbe richiesto interventi che l’imputato sapeva essere al di sopra delle proprie possibilità, a prescindere dal successo di interventi realizzati in precedenza nei confronti di altri pazienti).
Cassazione penale sez. V, 10/02/2015, n.19554
Quando è esclusa la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica?
Deve escludersi la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all’art. 348 c.p. con riferimento alla condotta di tecnici radiologi che abbiano eseguito esami di radiologia di base senza mezzi di contrasto e utilizzando il sistema di telerefertazione a distanza (cd. RIS PACS) su pazienti muniti di prescrizione del medico curante, previo accertamento che gli stessi non fossero in stato di gravidanza e senza sottoscrivere alcuna documentazione inerente gli esami.
Tribunale Lucca, 04/09/2014, n.1282
Concorso nel reato di esercizio abusivo di una professione: chi può risponderne?
Può rispondere del reato di esercizio abusivo di una professione, a titolo di concorso, chiunque agevoli o favorisca lo svolgimento da parte di una persona non autorizzata di un’attività professionale per la quale sia richiesta una abilitazione speciale. Peraltro, perché vi sia concorso non basta una condotta di mera connivenza o tolleranza, ma è comunque necessario che sia dimostrato il contributo personale del concorrente alla realizzazione del reato: ne deriva che, quando si tratti di esercizio abusivo della professione medica, per poter ipotizzare il concorso del titolare dello studio è necessario dimostrare che questi conoscesse che nello studio venivano eseguiti interventi per cui necessitava una speciale abilitazione e che consentisse tali interventi.
Cassazione penale sez. VI, 27/03/2012, n.19544
Esercizio abusivo della professione medica: quando si configura?
In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque, anche compiendo soltanto un atto tipico della professione, esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato.
Cassazione penale sez. II, 15/11/2011, n.43328
Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento dell’attività di psicoterapeuta in assenza dei necessari titoli, essendo lo stesso subordinato ad una specifica formazione professionale e all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici.
Cassazione penale sez. II, 15/11/2011, n.43328
L’attività di fisioterapista
Sussiste il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria quando, in un centro fisioterapico dove si sarebbe esercitata l’attività di fisioterapista da parte di soggetti privi della laurea triennale richiesta ed in assenza di medici fisiatri. Tale centro pertanto è stato legittimamente posto sotto sequestro preventivo in quanto la libera disponibilità della struttura sanitaria comporterebbe il rischio di reiterazione della condotta delittuosa, cioè consentirebbe la continuazione di un’attività paramedica o medica abusiva, con conseguenze negative non solo per le categorie professionali interessate ma anche per la salute dei clienti del centro.
Cassazione penale sez. VI, 27/09/2011, n.39292
Falsità ideologica e delitto di abusivo esercizio della professione medica
Integra i reati di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di abusivo esercizio della professione medica la condotta consistente nell’operazione di integrale riempimento, da parte del titolare di una farmacia, dei dati relativi a ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e da quest’ultimo già sottoscritti e timbrati in ogni foglio lasciato in bianco.
(Fattispecie in cui i farmacisti, sostituendosi sistematicamente al medico di base, da cui avevano ricevuto in consegna dei moduli regionali già firmati, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia farmacologica).
Cassazione penale sez. VI, 08/02/2011, n.13315
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