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Escort: la polizia può fermare i clienti?

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(@mariano-acquaviva)
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Ipotizzando che una persona fosse andata in un centro massaggi cinese e avesse ricevuto un trattamento assimilabile a una prestazione sessuale, pur non commettendo reati, correrebbe il rischio in futuro di essere chiamato a testimoniare nel caso in cui ci fossero indagini su tale attività?

In teoria c’è la possibilità di poter essere sentiti dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine che può riguardare la commissione di determinati reati, come ad esempio quello di sfruttamento della prostituzione.

In questo caso, però, il cliente verrebbe sentito solamente come persona informata sui fatti, cioè come soggetto che può riferire circostanze utili ai fini delle investigazioni in corso e non per una propria responsabilità professionale.

Chi beneficia di una prestazione sessuale a pagamento (inclusi i cosiddetti “massaggi happy ending”), infatti, non commette alcun reato, a meno che non ci sia stata costrizione oppure non siano coinvolti minorenni.

In buona sostanza, la polizia può fermare chi va da una escort solamente se ritiene di poter ottenere informazioni utili per le indagini che sono in corso.

Come detto, la prostituzione non è reato ma può diventarlo al ricorrere di determinate circostanze, come ad esempio la minore età della prostituta oppure lo sfruttamento del meretricio da parte di altri soggetti (ad esempio, del titolare del centro massaggi).

Se, pertanto, le forze dell’ordine dovessero ritenere che uno di questi crimini sia stato commesso, potrebbero intervenire con i mezzi che ritengono più opportuni, eventualmente anche con ispezioni e perquisizioni, nonché raccogliendo informazioni da chi può riferire circostanze utili.

In teoria, quindi, il cliente di una escort può essere fermato dalla polizia, ma solo se c’è motivo di credere che un reato sia stato commesso o uno ne sia in corso.

Insomma: chi frequenta una prostituta non può escludere del tutto che, un giorno, possa essere chiamato prima dalla polizia per rendere sommarie informazioni e, successivamente, dal pubblico ministero per essere sentito direttamente in udienza.

Come detto, però, la citazione non presuppone alcuna responsabilità penale in capo al cliente, il quale verrà sentito solamente se è in grado di riferire informazioni utili sui reati per cui l’autorità sta procedendo (sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, ecc.).

Per quanto riguarda il caso di specie, l’individuazione della persona informata sui fatti potrebbe avvenire in un secondo momento, ad esempio dopo aver controllato i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza. Si tratta di un’ipotesi remota ma non totalmente da escludere.

A sommesso parere di chi scrive, nella fattispecie concreta la possibilità di essere chiamato come persona informata sui fatti/testimone è davvero minima; il consiglio pertanto è di “archiviare” questo avvenimento e di proseguire tranquillamente la propria vita.

Per ulteriori approfondimenti, si leggano i seguenti articoli:

 
Pubblicato : 16 Dicembre 2023 07:45