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È valido un contratto con la banca con la firma solo del cliente?

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(@paolo-florio)
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Guida completa alla validità dei contratti bancari firmati solo dal cliente, secondo la normativa e la giurisprudenza. Ecco in che forma devono essere i contratti bancari.

In campo bancario e finanziario, spesso ci si imbatte in contratti firmati esclusivamente dal cliente, una pratica che solleva dubbi sulla loro validità legale. Potrebbe ad esempio la banca esigere il pagamento degli interessi moratori per un mutuo, un’apertura di credito o un finanziamento se sul contratto non c’è la firma del direttore della filiale o del relativo funzionario? In altri termini è valido un contratto con la banca con la firma solo del cliente? La questione è stata già analizzata dalla giurisprudenza. Da ultimo, il Tribunale di Napoli con la sentenza 22 settembre 2023 n. 8653, si è richiamato al consolidato orientamento della Cassazione, già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza 16 gennaio 2018, n. 898.

Questo articolo si propone di chiarire i principi normativi e giurisprudenziali che regolano tali contratti, con un focus particolare sul contratto di concessione di credito (anche chiamato «fido», «affidamento» o «apertura di credito»). Ma procediamo con ordine.

In che forma devono essere i contratti bancari?

La legge (in particolare l’articolo 117 del Testo Unico Bancario) impone la forma scritta per tutti i contratti con la banca, a pena di nullità. Ciò vale sia per i finanziamenti che per gli investimenti (per questi ultimi la forma scritta è richiesta solo per il contratto quadro mentre le singole operazioni di compravendita dei titoli possono essere autorizzate anche verbalmente, ad esempio per telefono).

La nullità di un contratto bancario stipulato non per iscritto può però essere fatta valere solo dal cliente e non dall’istituto di credito: la forma documentale è infatti richiesta per tutelare il primo e non il secondo (tecnicamente si parla di «nullità di protezione»).

Cosa succede se un contratto bancario è firmato solo dal cliente?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la mancanza della firma della banca su un contratto non ne pregiudica la validità. Secondo l’art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), ciò che conta è che il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente, con la sua firma. Il consenso della banca può essere dedotto da “comportamenti concludenti“, come stabilito dalla sentenza n. 8653 del 22 settembre 2023 del Tribunale di Napoli.

In che modo i comportamenti della banca validano il contratto?

La banca dimostra il suo consenso non con la firma, ma attraverso azioni concrete, come l’erogazione di un mutuo o l’apertura di un credito. Questi comportamenti indicano l’accettazione delle condizioni contrattuali da parte della banca.

Quali sono i riferimenti normativi e giurisprudenziali principali?

La normativa di riferimento è l’art. 117 del T.U.B., integrato dalla L. n. 154/1992, art. 3. Le sentenze rilevanti includono quella della Corte di Cassazione (n. 26996 del 21 settembre 2023) e dell’Appello di Palermo (n. 1487 del 31 agosto 2023), oltre alla decisione delle Sezioni Unite (n. 898 del 16 gennaio 2018), che hanno chiarito l’interpretazione di questi contratti.

Che cos’è un contratto “monofirma”?

I contratti “monofirma” sono quei contratti nei quali appare solo la firma del cliente. Sono comuni nel settore bancario e degli investimenti finanziari. Come detto la loro validità è stata confermata in più occasioni dalla giurisprudenza, a condizione che siano presenti gli elementi essenziali e i comportamenti concludenti della banca.

Come si dimostra l’esistenza di un affidamento senza un contratto scritto?

In assenza di un contratto scritto, il cliente può comunque dimostrare l’esistenza di un accordo attraverso prove presuntive. A titolo esemplificativo:

la stabilità e non occasionalità dell’esposizione a debito (pluriennale) correlata;

  • la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
  • l’entità del saldo debitore; la previsione di una commissione di massimo scoperto;
  • l’indicazione della Banca nella C.R. della soglia di affidamento;
  • la mancata segnalazione negli anni in C.R. per sconfino o sofferenza; la previsione e l’applicazione di distinti tassi debitori.

È dunque valido il contratto di apertura di credito concluso per comportamenti concludenti solo se la relativa disciplina economica sia compiutamente contenuta, a titolo di esempio, nelle condizioni quadro presenti nel contratto di conto corrente, non essendo sufficiente la mera regolamentazione della parte normativa senza la previsione di regole relative alla parte economica (Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2019, n. 16504).

 
Pubblicato : 20 Novembre 2023 11:30