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È valido l’accordo sull’assegno divorzile in sede di separazione?

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(@angelo-greco)
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Gli accordi in sede di separazione per il mantenimento successivo al divorzio possono avere valore? È possibile cambiare idea?

Definire tutti i rapporti subito e per sempre: è questa l’ambizione di molte coppie che si separano e che vorrebbero chiudere per sempre con il passato. E così, un accordo di separazione e di divorzio, che metta una pietra sopra ogni eventuale futura rivendicazione è per molti la scelta migliore. Ma non sempre ciò si può fare. Difatti, in materia di questioni economiche collegate alla famiglia, il sopraggiungere di eventi imprevedibili tali da rimettere in gioco l’equilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi consente di chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento.

In questa sede proveremo a rispondere a una domanda frequente: è valido l’accordo sull’assegno divorzile in sede di separazione? Detto in altre parole: può una coppia, al momento della separazione consensuale, mettere già un punto fermo sulle richieste che verranno fatte all’atto del successivo divorzio?

Poniamo il caso di un uomo che, al momento della separazione, riconosca all’ex moglie un assegno una tantum di diverse decine di migliaia di euro a fronte della rinuncia, da parte di quest’ultima, a ogni ulteriore pretesa anche dopo il divorzio. Ebbene, potrebbe la donna fare marcia indietro e chiedere ulteriori somme in un momento successivo?

In questo articolo, approfondiremo il tema basandoci sulla sentenza 2224/17 della Cassazione, illustrando le ragioni di tale invalidità e come si applica il concetto di assegno divorzile.

Cos’è l’assegno una tantum?

Poiché nell’esempio di poc’anzi abbiamo parlato di “assegno una tantum” sarà bene approfondire il discorso e spiegare di cosa si tratta.

Il mantenimento all’ex coniuge può essere riconosciuto in due forme:

  • con cadenza mensile;
  • oppure in un’unica soluzione, con un solo accredito che tenga conto di tutte le future esigenze.

In questo secondo caso si parla di assegno una tantum. Esso chiude definitivamente ogni pretesa economica di mantenimento con l’assegnazione di un importo prestabilito in anticipo che, di solito, viene pagato in un’unica soluzione.

L’assegno una tantum viene riconosciuto solo se c’è il consenso di entrambe le parti. Diversamente il giudice deve protendere per l’assegno mensile.

Come funzionano l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile?

Come noto, la separazione è un gradino necessario prima del divorzio.

Con la sentenza di separazione il giudice riconosce al coniuge che non è in grado di mantenersi da solo un assegno di mantenimento.

Al momento del divorzio invece (che deve rispettare un termine minimo di 6 mesi in caso di separazione consensuale e di 1 anno in caso di separazione giudiziale), il giudice sostituisce l’assegno di mantenimento con l’assegno di divorzio.

Che differenza c’è tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio?

L’assegno di mantenimento mira viene riconosciuto al coniuge con il reddito inferiore e quindi presuppone una disparità economica tra i due ex coniugi.

In secondo luogo, l’assegno di mantenimento mira a garantire, al coniuge economicamente più debole, lo stesso tenore di vita che aveva quando ancora era sposato. Il che significa che tanto più è elevato il reddito del coniuge più benestante, tanto maggiore sarà l’importo dell’assegno stesso.

L’assegno di divorzio invece viene riconosciuto solo se il coniuge con il reddito più basso non è in grado di provvedere da solo alle proprie esigenze. Non basta quindi più la semplice disparità economica. Ad esempio, una donna con uno stipendio di insegnante che abbia sposato un ricco manager non avrà diritto al mantenimento.

Quanto all’importo, l’assegno divorzile non mira più a garantire lo “stesso tenore di vita” del matrimonio ma solo l’autosufficienza economica, che è un importo di norma inferiore, quel che basta a garantire uno stile di vita decorso in relazione alle condizioni di luogo e all’età del soggetto richiedente.

Si tenga poi conto che l’assegno divorzile non è dovuto se il coniuge richiedente ha una potenzialità reddituale ossia è in grado ancora di lavorare per età, condizioni di salute, formazione. Inoltre la sua misura è influenzata dalla durata del matrimonio (tanto minore è stata l’unione, tanto più basso è l’assegno).

L’accordo sull’assegno divorzile in sede di separazione è valido?

Secondo la sentenza della Cassazione, un accordo stabilito in sede di separazione riguardante l’assegno divorzile è nullo. Questo perché i diritti matrimoniali, secondo l’articolo 160 del Codice Civile, sono considerati indisponibili: non possono cioè essere oggetto di una preventiva rinuncia.

Ne deriva quindi che tutti gli accordi presi in sede di separazione, volti a regolare anche i rapporti successivi al divorzio, non hanno valore.

Tornando all’esempio di poc’anzi, il coniuge che in sede di separazione aveva rinunciato all’assegno divorzile in cambio di un assegno una tantum può, al momento del divorzio, fare marcia indietro e chiedere un ulteriore contributo economico.

Sempre per rimanere nel campo degli esempi, anche l’eventuale trasferimento della proprietà di una casa, oggetto di trattativa con la separazione come contropartita alla rinuncia all’assegno divorzile, non ha rilievo. Quindi chi intesta la casa all’ex coniuge con la separazione potrebbe essere costretto – nonostante il patto scritto, siglato davanti al giudice – a pagare l’assegno divorzile.

Quando può essere deciso l’importo dell’assegno divorzile?

La determinazione dell’importo dell’assegno divorzile può dunque avvenire solo con il giudizio di divorzio e mai all’atto della separazione, a pena di nullità dell’accordo. E ciò vale sia nel caso in cui la separazione sia avvenuta in Comune che in tribunale.

L’assegno di divorzio potrà quindi essere determinato all’atto del divorzio stesso sia congiuntamente dalle parti (con il divorzio consensuale) che, in mancanza di intese, dal giudice (con il divorzio giudiziale).

Che succede se un accordo sull’assegno divorzile viene stipulato in sede di separazione?

Qualsiasi accordo sull’assegno divorzile stabilito in sede di separazione è nullo per illiceità della causa. Infatti, una pattuizione preventiva potrebbe essere condizionata alla non opposizione al divorzio e quindi influenzare il consenso alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili.

 
Pubblicato : 19 Giugno 2023 16:30