È reato condividere video di risse, violenze o bullismo?
Cosa rischia chi fa un video o lo condivide con altre persone di una persona che picchia un’altra o di pestaggi? Cosa prevede il codice della privacy?
In un’era digitale dove la condivisione di contenuti online è all’ordine del giorno, sorge un interrogativo legale importante, specie nelle scuole: è reato condividere video che ritraggono atti di violenza, come risse o bullismo? In questo articolo, esamineremo le implicazioni legali legate alla condivisione di tali filmati ed immagini, focalizzandoci sulle normative del Codice della privacy e del Codice penale.
Cosa si rischia condividendo video di violenze o rissa?
La realizzazione e la successiva condivisione di video che mostrano atti di violenza, bullismo o pestaggi ai danni di una persona costituisce reato. Ciò vale sia per chi realizza il video e poi lo diffonde, sia per chi invece lo riceve sul proprio smartphone e si limita a condividerlo con terze persone.
È bene sapere, a riguardo, che la rissa, così come le violenze individuali, sono reati. A riguardo, il nostro Codice della Privacy prevede che pubblicare il video di un reato è reato anch’esso. Ma ciò solo a patto che le persone ritratte nella fotocamera siano facilmente riconoscibili. Di tanto ci occuperemo meglio a breve.
In questa sede è però importante sottolineare che la responsabilità penale si estende a tutti i soggetti con almeno 14 anni. Chi infatti ha compiuto tale età è “penalmente imputabile”: significa che risponde dei reati commessi e quindi, oltre ad essere processato, potrà essere anche condannato. L’obbligo però di risarcire la vittima ricade invece sui suoi genitori: saranno questi ultimi a pagare i danni.
Chi invece commette il reato ma ha non più di 13 anni non risponde penalmente della sua condotta, né la sua responsabilità si trasferisce sui genitori (i quali tuttavia restano tenuti solo al risarcimento dei danni); sicché in tali casi il reato resta impunito.
Cosa rischia chi fa il video ma non lo condivide?
Come vedremo a breve, il Codice della Privacy punisce solo la condivisione del filmato ma non anche la sua realizzazione. Chi infatti fa il video ma si limita a custodirlo nel proprio smartphone, senza inoltrarlo a terzi e senza pubblicarlo sulla rete, non commette alcun reato.
È bene tuttavia evidenziare che la polizia, qualora dovesse ravvisare l’esistenza di un reato (ad esempio quello di rissa o di bullismo ai danni di un ragazzo) potrebbe chiedere la visione dei filmati e arrivare a sequestrare i dispositivi.
La pubblicazione di un video di un reato è essa stessa un reato?
Sì, pubblicare e condividere video di un reato può costituire un reato a sé. Ma ciò, come detto, solo quando almeno una delle persone coinvolte (non importa se l’aggressore o la vittima) siano riconoscibili. Se invece i volti vengono sgranati con tecniche di post produzione non c’è reato.
Ma perché pubblicare o inoltrare il video di un reato è reato? La norma da prendere a riferimento è l’articolo 167 del Codice della Privacy che prevede il reato di trattamento illecito di dati. La pena è costituita dalla reclusione da sei mesi a un anno e mezzo.
Ma cosa si intende con “trattamento illecito di dati”? Il trattamento illecito di dati, secondo l’articolo 167 del Codice della privacy (D. Lgs. 196/2003), riguarda la pubblicazione non autorizzata di immagini o notizie sul web. Questa definizione include qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificabile.
In quali casi la diffusione di video online è reato?
La diffusione di video online diventa reato quando:
- i soggetti coinvolti sono riconoscibili;
- il video viene diffuso;
- da ciò deriva un danno, anche solo potenziale, ad almeno uno dei soggetti ripresi (ad esempio un danno all’immagine).
Di conseguenza non c’è reato se una persona si limita a riprendere a condividere la scena in sé, senza soffermarsi sui volti tanto da renderli riconoscibili. Né c’è reato se, pur essendo identificabili i protagonisti, il video viene conservato sul dispositivo senza essere diffuso.
Quale è l’elemento soggettivo nel condividere questi video?
L’elemento soggettivo, o dolo, è pacificamente integrato quando chi condivide il video mira a ottenere un vantaggio personale, come l’aumento di visualizzazioni o seguaci, o intende nuocere direttamente alle persone riprese nel video.
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