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È obbligatorio assicurare l’auto anche se sta in garage o nel box?

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(@angelo-greco)
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Scopri la verità sull’obbligatorietà dell’assicurazione RC Auto per i veicoli parcheggiati in aree private.

Dal 23 dicembre 2023 è diventato obbligatorio assicurare le auto non solo quando sono in movimento ma anche se ferme e parcheggiate in aree private con accesso interdetto al pubblico. La notizia, per come riportata da numerosi siti internet, ha generato dubbi e confusione. Si è infatti sostenuto che la nuova normativa renderebbe obbligatorio assicurare l’auto anche se sta in garage o nel box auto. Ma questa interpretazione è frutto di un grosso equivoco e deve pertanto ritenersi sbagliata, anche alla luce della ratio della legge e della storia che c’è dietro di essa.

In questa breve guida vi forniremo alcuni importanti chiarimenti per comprendere quando l’auto deve essere assicurata e in quali situazioni. Ma procediamo con ordine.

Cosa diceva prima la legge sull’assicurazione obbligatoria?

Prima della riforma, l’assicurazione era obbligatoria laddove l’auto circolasse su strade ed aree pubbliche o ad esse equiparate. Con quest’ultimo termine si faceva riferimento ai parcheggi privati aperti al pubblico indiscriminato, ossia ove chiunque poteva entrare. L’esempio tipico era quello del parcheggio del centro commerciale, del supermercato ed anche l’area della pompa di benzina. Vi rientravano anche quegli spazi, che normalmente si aprono ai margini della strada, riservati al parcheggio dei condomini e formalmente di proprietà del condominio ma ove spesso sostavano anche gli estranei.

L’assicurazione non copriva invece gli incidenti che avvenivano in aree private delimitate e quindi escluse al pubblico. L’esempio era quello di un cortile condominiale delimitato da una sbarra elettrica o da un cancello.

Cosa dice oggi la legge sull’assicurazione obbligatoria?

Il decreto legge n. 184/2023, in vigore dal 23 dicembre 2023 recepisce una Direttiva Europea, la n. 2021/2118 del 24/11/21. A sua volta questa scaturisce da una serie di sentenze della Corte di Giustizia UE a cui si era conformata anche la Cassazione a Sezioni Unite. Scopo della nuova interpretazione è fornire tutela anche a chi, spesso, viene investito nei cortili condominiali e che, fino a ieri, non poteva accedere al risarcimento assicurativo. Sono stati numerosi i casi di bambini investiti da auto in retromarcia condotte da persone distratte o anziane.

Ebbene, la nuova normativa – che è sicuramente l’infelice trasposizione in italiano della direttiva europea – dice solo che l’assicurazione obbligatoria «si applica a

prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento».

«L’obbligo (…) riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni».

Proprio il concetto di “terreno” e di “restrizioni” ci portano ad escludere l’obbligo dell’assicurazione all’interno del box auto (il garage privato) e, probabilmente, anche nel giardinetto privato della villa monofamiliare. Vediamo perché.

Si deve assicurare l’auto chiusa nel box?

Il box auto non è un terreno ma un fabbricato. Così è infatti censito al catasto. Dunque la legge prevede l’obbligo assicurativo solo sui terreni, anche se “soggetti a restrizioni”.

Il senso della riforma è di estendere la rc-auto anche ai cortili condominiali delimitati da sbarre e cancelli, ove cioè non vi può accedere chiunque in modo indiscriminato. Del resto se è vero che lo scopo della direttiva e quindi della norma italiana è tutelare i terzi (ad esempio i bambini che giocano a pallone), è anche vero che laddove non vi sia alcun terzo non vi è neanche ragione di realizzare la copertura assicurativa.

A nostro avviso l’esonero dell’assicurazione vale anche nei giardini privati delle ville monofamiliari: innanzitutto perché non si parla di “terreno” ma di “pertinenza”; in secondo luogo perché in esse non c’è il rischio della presenza di terzi. Non così potrebbe dirsi con riguardo al cortile di un condominio minimo, costituito cioè da due unità abitative, ove l’area sia in comune.

A militare a favore dell’esenzione dall’obbligo assicurativo nei box auto e nei giardinetti privati vi è un’altra osservazione: la nuova legge consente di sospendere l’assicurazione per più volte nel corso dell’anno (purché non superino 10 mesi o, per le auto storiche, 11 mesi). A questo punto verrebbe da chiedersi: se è vero che l’auto, ovunque si trovi, deve sempre essere assicurata, dove andrebbe parcheggiato il veicolo con l’assicurazione sospesa? La deroga non avrebbe altrimenti ragione d’essere.

Riteniamo infine che se la legge avesse voluto estendere l’assicurazione obbligatoria in qualsiasi luogo o circostanza, compresi i garage privati, avrebbe semplicemente detto che tutte le auto immatricolate devono essere assicurate, senza troppe complicazioni con l’indicazione delle aree “soggette a restrizioni”. È evidente che lì il legislatore ha voluto riferirsi proprio ai condomini chiusi e non anche ai garage privati.

 
Pubblicato : 30 Dicembre 2023 10:09