forum

È legale camminare ...
 
Notifiche
Cancella tutti

È legale camminare con il volto coperto?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
47 Visualizzazioni
(@tiziana-costarella)
Post: 28
Trusted Member Registered
Topic starter
 

Normativa vigente in Italia sulla libertà religiosa: quali sono i limiti all’esercizio del proprio culto? Vi sono delle prescrizioni da rispettare?

La questione della libertà religiosa nel nostro Paese ha assunto contorni preoccupanti dopo la triste vicenda dell’attacco alle Torri Gemelle americane. Il problema che è sorto riguarda soprattutto il rapporto tra fede islamica e terrorismo internazionale: per alcuni, i due termini vanno a braccetto e non è possibile distinguere un aspetto dall’altro. In realtà, le cose non stanno così: ogni religione ha una sua dignità e merita rispetto; in alcune circostanze, vi sono delle distorsioni che vanno adeguatamente represse e punite. La questione più dibattuta ruota intorno a un interrogativo: è legale camminare con il volto coperto?

Peraltro, l’argomento può interessare la collettività anche sotto diversi punti di vista di natura non prettamente religiosa: pensa, ad esempio, ai motociclisti che vanno in giro con il casco integrale; in molti casi, tale copertura ha permesso ad alcune persone di realizzare furti, rapine e omicidi senza essere scoperte.

La questione della schermatura del volto deve essere affrontata prendendo come punto di riferimento il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza [1] e le successive leggi adottate in materia. Il complesso di norme applicabili all’argomento introducono due divieti di particolare importanza:

  • è vietato comparire in luogo pubblico completamente mascherati;
  • è vietato l’uso di caschi protettivi o di altri mezzi che impediscono il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La violazione di tali disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria e dell’arresto in flagranza: quest’ultimo provvedimento non è però obbligatorio, ma è nella facoltà dell’agente di polizia di decidere se applicarlo o meno al singolo caso concreto.

Da tali prescrizioni puoi facilmente comprendere come, di norma, è vietato andare in giro con il volto completamente coperto. Queste limitazioni, in particolare, riguardano due contesti specifici, ossia:

  • i luoghi pubblici: lo spazio in cui chiunque si può recare liberamente;
  • i luoghi aperti al pubblico: lo spazio privato in cui è consentito l’accesso al pubblico in presenza di determinati requisiti (pensa, ad esempio, a un circolo in cui si fanno le serate caraibiche).

È, dunque, preservata la liberà personale in ambito privato: all’interno del proprio domicilio o in contesti riservati è possibile fare ciò che si reputa più opportuno a condizione che non si violi la legge.

Quali sono le tipologie di copertura del volto?

Le tipologie di copertura del volto femminile sono diverse e sono legate alle differenti zone in cui ha origine la tradizione religiosa.

Tra l’opinione pubblica, alcune protezioni sono più conosciute di altre perché sono state oggetto di maggiore discussione. In linea di massima, è però possibile distinguere tra:

  • burqa: è il velo islamico integrale, che veste la donna totalmente (dalla testa ai piedi); gli occhi sono schermati da un’apposita retina che consente soltanto la vista;
  • niqab: è un velo che avvolge testa e volto e lascia libera soltanto la striscia degli occhi;
  • chador: è un mantello nero che fascia testa e corpo della donna, ma tiene libero il volto;
  • hijab: è una sorta di sciarpa colorata che copre soltanto il collo e la testa e lascia il viso scoperto.

Nel nostro sistema giuridico non si pongono questioni sulla legittimità di chador e hijab: essi non creano problemi di sicurezza e ordine pubblico perché consentono il riconoscimento della persona che li indossa. La situazione, invece, si complica per il burqa e il niqab. Queste ultime due tipologie di velo, molto presenti in alcuni paesi islamici, sono utilizzate anche in Italia seppure con minore frequenza rispetto ad altre Nazioni.

Rapporto tra diritto alla pubblica sicurezza e libertà religiosa

Le limitazioni contenute nelle leggi di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale non hanno carattere assoluto: sono previste, infatti, delle eccezioni.

In altri termini, è possibile derogare al divieto di andare in giro con il volto coperto se si ha un giustificato motivo per farlo. Tale affermazione si applica a tutte le circostanze, a prescindere dal fenomeno esclusivamente religioso (ripensiamo alla circostanza del motociclista che quando non guida il proprio veicolo va in giro con il volto coperto dal casco integrale).

Sul punto, molti studiosi hanno sollevato la necessità di rapportare tale disposizione con la libertà religiosa riconosciuta dalla nostra Costituzione [2]. Secondo i padri costituenti, infatti, tutti (e, quindi, sia i cittadini sia gli stranieri) hanno il diritto di professare la propria fede in qualsiasi forma, individuale o associata, nel rispetto delle norme dettate in materia di buon costume.

Ne deriva che, per costante interpretazione della magistratura, il diritto di manifestare il proprio orientamento religioso costituisce un’ipotesi di giustificato motivo alla copertura del volto. Quindi, è legale oscurare la propria identità soltanto se vi sono documentate ragioni di fede.

Le iniziative locali in materia

La questione del volto coperto è molto discussa in sede politica: alcune forze di estrema destra, infatti, hanno adottato a livello locale o regionale delle ordinanze di divieto del burqa e di ogni altro mezzo idoneo a mascherare l’identità della persona, a prescindere dalle ragioni religiose. Emblematico è il regolamento della Regione Lombardia sul divieto di accedere alle prestazioni sanitarie in presenza di un velo integrale.

In materia, sono intervenuti diversi soggetti istituzionali:

  • prefetture;
  • ministero dell’interno;
  • magistratura: in particolare, il Consiglio di Stato.

Ognuno di questi soggetti, in rapporto alle sue competenze, ha ripudiato tali interventi considerandoli illegittimi e lesivi delle libertà costituzionali. Resta, però, fermo l‘obbligo applicabile a tutti i contesti della vita, di palesare la propria identità quando viene richiesto dagli agenti di pubblica sicurezza o quando il riconoscimento è indispensabile per espletare alcuni adempimenti (pensa, ad esempio, ai funzionari del Comune che devono consegnare dei documenti riservati).

 
Pubblicato : 29 Marzo 2023 18:13