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È lecito difendersi con un calcio? Le regole della legittima difesa

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(@angelo-greco)
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Un ragazzo, dopo essere stato aggredito fuori da un locale e bloccato da altri ragazzi, sferra un forte calcio sul volto di un giovane.

Nel dibattito giuridico, la distinzione tra aggressione e legittima difesa è spesso sottile e complessa, specialmente quando si tratta di reagire, in via preventiva, a un tentativo di violenza. Un recente caso, discusso fino in Cassazione, ha riguardato una lite tra ragazzi avvenuta, fuori da una discoteca, per ragioni sentimentali. L’imputato era stato bloccato da due persone mentre una terza stava per picchiarlo. Per tutta risposta gli ha sferrato un forte calcio al volto determinando una doppia frattura alla mandibola. Di qui la questione: è lecito difendersi con un calcio? Quali sono le regole della legittima difesa? Ecco cosa tenere a mente in situazioni del genere.

Quando c’è legittima difesa?

Affinché si possa invocare la legittima difesa bisogna trovarsi in una situazione di pericolo imminente per la propria o l’altrui incolumità.

Il soggetto che agisce non deve avere altre vie d’uscita: l’uso della violenza è infatti legittimo solo se è l’ultima spiaggia. Non c’è quindi legittima difesa se si può scappare o chiedere aiuto.

Inoltre non può invocare la legittima difesa chi volontariamente si è messo nella condizione di pericolo, ad esempio provocando il proprio aggressore.

Infine vi deve essere proporzione tra i beni in pericolo: l’uso cioè della forza deve essere proporzionato alla minaccia. Se, al contrario, la reazione è eccessiva rispetto alla situazione di pericolo si può rispondere di “eccesso colposo di legittima difesa”.

Reagire con un calcio è legittima difesa?

Quando una persona reagisce con un forte calcio nei confronti di un’altra che sta per aggredirlo, specie se è circondata da altri rivali e questi tentano di bloccarlo, allora è possibile invocare la legittima difesa. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto giustificabile la condotta del ragazzo che, per evitare di essere malmenato, aveva reagito spaccando il volto al rivale che stava per colpirlo. La difesa di quest’ultimo, che mirava a ottenere la condanna dell’avversario per il delitto di lesioni, non poteva essere accolta avendo egli provocato volontariamente la situazione di pericolo.

Determinanti, in casi del genere, sono le testimonianze e la situazione di inferiorità numerica che può portare il soggetto aggredito a rispondere in modo violento al tentativo di bloccarlo.

Nonostante la gravità delle lesioni inflitte, i giudici hanno rilevato che l’uomo si trovava in una posizione di debolezza e vulnerabilità, essendo stato bloccato e incalzato dalla persona offesa.

I giudici hanno considerato l’aggressione in atto e la mancanza di vie di fuga praticabili per l’uomo sotto accusa, giustificando così la sua reazione violenta.

Come si capisce se c’è legittima difesa

Questo caso mette in evidenza come, ai fini della legittima difesa, non si richiede una perfetta parità tra i danni procurati all’aggressore e quelli alla vittima. Il primo infatti potrebbe reagire in modo particolarmente aggressivo – e ciò nonostante essere giustificato dalla legge – se la situazione contingente era tale da fargli temere il peggio.

Insomma, la legittimità della difesa va valutata ex ante e non ex post, ossia sulla base di quanto una persona media avrebbe potuto immaginarsi di subire nel caso concreto. Quindi non conta se, all’esito dell’aggressione, chi invoca la legittima difesa ha riportato lesioni più lievi rispetto all’altro contendente se è stato quest’ultimo il primo a iniziare la lite e a provocare l’altro.

 
Pubblicato : 4 Gennaio 2024 07:45