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È accettazione tacita dell’eredità la nomina di un curatore?

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(@angelo-greco)
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Quando in attesa di accettazione, l’eredità non è nella disponibilità del chiamato o dei chiamati, è possibile ricorrere all’istituto dell’eredità giacente, che prevede la nomina di un apposito curatore.

Un nostro lettore, indeciso se accettare o meno l’eredità, ha intenzione di rivolgersi al tribunale affinché, nel frattempo, nomini un curatore che amministri i beni del defunto. Teme però che tale atto possa avere conseguenze patrimoniali nei propri confronti. In particolare, il quesito che ci viene posto è il seguente: la richiesta di nomina di un curatore si considera “accettazione tacita” dell’eredità?

La questione si può risolvere tramite un’attenta lettura dell’articolo 528 del codice civile. Questa norma regola appunto la nomina del curatore dell’eredità giacente e individua i soggetti legittimati a presentare l’istanza al tribunale. Ma procediamo con ordine.

A che serve il curatore?

Quando in attesa di accettazione, nessuno degli eredi o dei potenziali eredi è nel possesso dei beni del patrimonio del defunto, questi possono chiedere al giudice di nominare un curatore dell’eredità giacente.

Presupposti della nomina sono quindi (art. 528 cod. civ.):

  • la mancata accettazione di tutti i chiamati all’eredità. In caso di più chiamati all’eredità di cui solo alcuni abbiano già accettato, non è configurabile l’eredità giacente pro quota, atteso che la funzione dell’istituto è la conservazione e la amministrazione del patrimonio nel suo complesso;
  • il mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato o dei chiamati. Questo significa che se un erede era convivente con il defunto, non è possibile la nomina del curatore.

Chi nomina il curatore?

La nomina del curatore spetta al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Il tribunale vi provvede su istanza presentata dalle persone interessate (ad esempio legatari, chiamati in ordine successivo o sotto condizione, ecc.) oppure d’ufficio.

La nomina viene fatta su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio. Le persone interessate sono principalmente i “potenziali eredi”, coloro cioè che non hanno ancora deciso se accettare o meno l’eredità. Sono tecnicamente detti “chiamati all’eredità”.

La richiesta di nomina del curatore potrebbe però essere presentata anche da chiunque abbia un valido interesse: si pensi ai creditori del defunto (che temono che il suo patrimonio possa perire o deprezzarsi) o al condominio per quanto attiene la casa caduta in successione.

Dunque, come detto nel paragrafo precedente, per poter chiedere la nomina di un curatore è necessario:

  • non aver ancora accettato l’eredità e che nessun altro degli eredi lo abbia già fatto;
  • non avere la disponibilità materiale dei beni del defunto.

Chi chiede la nomina del curatore accetta tacitamente l’eredità?

In un precedente articolo avevamo elencato una serie di atti che comportano l’accettazione tacita dell’eredità: si tratta di comportamenti che denotano, in modo implicito, la volontà di divenire eredi o di disporre del patrimonio caduto in successione. Tra questi non vi è la presentazione, in tribunale, dell’istanza di nomina di un curatore dell’eredità giacente. E difatti, come detto, il ricorso può essere presentato solo da chi non ha ancora accettato l’eredità allo scopo di tutelare l’eredità stessa.

Dunque, poiché la nomina del curatore risponde semplicemente a funzioni di amministrazione del patrimonio, non comportando alcuna disposizione dello stesso, essa non implica un’accettazione tacita. Chi presenta ricorso in tribunale per la nomina del curatore non accetta l’eredità e non risponde dei debiti del defunto.

 
Pubblicato : 23 Ottobre 2023 11:15