Drogare una persona è reato?
Somministrare sostanze stupefacenti a una persona che ne è inconsapevole costituisce un crimine? Cosa rischia lo spacciatore se l’assuntore muore?
Drogarsi non è reato: la legge punisce infatti lo spaccio di stupefacenti ma non l’uso personale, cioè l’assunzione spontanea di tali sostanze. Cosa succederebbe, però, se qualcuno drogasse un’altra persona contro il volere di quest’ultima? Mettiamo il caso che, in una discoteca, qualcuno versi delle sostanze stupefacenti (ad esempio, sotto forma di pillole che si sciolgono) nei cocktail che vengono serviti. Cosa succederebbe in un’ipotesi simile? Drogare una persona è reato?
Come vedremo, la legge sanziona chi rende incapace di intendere e di volere qualcuno, a prescindere dalla commissione di un diverso tipo di crimine. Ad esempio, far ubriacare una persona fino a stordirla del tutto è una condotta che può essere sanzionata dalla legge, anche se non ne segue alcun furto o violenza. Vediamo cosa dice la legge.
Drogarsi è reato?
Come anticipato in apertura, drogarsi non è reato. Si tratta comunque di una condotta illecita punita in via amministrativa: si tratta del cosiddetto articolo 75, che prevede sanzioni tipo la sospensione della patente di guida, del passaporto oppure della licenza del porto d’armi.
Cedere gratuitamente droga è reato?
Contrariamente a quanto si pensa, anche la cessione gratuita di sostanze stupefacenti costituisce reato. La legge, infatti, non fa distinzione tra spaccio “gratuito” e spaccio “oneroso”. Ciò significa che anche il ragazzo che divide un po’ di marijuana con i suoi amici può essere arrestato e condannato per spaccio di droga.
Non c’è condotta penalmente rilevante, invece, se un gruppo di amici decide di consumare tutti insieme lo stupefacente che hanno deciso concordemente di comprare, anche se l’acquisto è stato materialmente concluso da uno di essi: in un’ipotesi del genere, infatti, sussiste il consumo di gruppo che la giurisprudenza equipara all’uso personale.
È reato drogare una persona contro la sua volontà?
Somministrare droga a una persona contro la sua volontà costituisce reato. Per la precisione, si tratta del delitto denominato “stato di incapacità procurato mediante violenza”, che punisce con la reclusione fino a un anno chi, mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, rende una persona incapace d’intendere o di volere contro la sua volontà [1].
Secondo la Corte di Cassazione [2], la somministrazione di droga ad una persona non consenziente o addirittura inconsapevole non può essere punita a titolo di spaccio (per il quale sono previste pene ben più severe) bensì secondo il reato appena citato, e cioè quello di procurato stato d’incapacità.
Il caso riguardava un uomo che aveva aggiunto del metadone nel caffè, causando così una grave reazione all’ignaro assuntore.
Ebbene, secondo i Supremi giudici la condotta non può essere equiparata a quella di chi cede, offre o distribuisce droga, in quanto il reato di spaccio punisce il traffico di sostanze stupefacenti; cosa ben diversa dall’azione, ugualmente illegale, di chi fa assumere droghe all’insaputa delle vittime.
Drogare una persona: quando si rischia l’ergastolo?
Drogare una persona a sua insaputa può costituire un reato gravissimo se da tale condotta derivano conseguenze per la salute della vittima.
Innanzitutto, se l’assunzione inconsapevole di sostanze stupefacenti causa una malattia all’ignaro assuntore, allora si può rispondere del delitto di lesioni personali gravi o gravissime, punite con la reclusione fino a dodici anni [3].
Se, invece, la persona drogata contro la sua volontà muore, allora può scattare perfino l’accusa di omicidio aggravato dall’uso di sostanze venefiche, punito con l’ergastolo [4].
Se la morte della persona drogata senza il suo consenso è invece una conseguenza non voluta dell’azione (in altre parole, se non si voleva che la vittima morisse), allora può scattare l’omicidio colposo [5].
Lo spacciatore può essere accusato di omicidio?
Infine, si immagini l’ipotesi in cui una persona, a seguito di assunzione spontanea di sostanze stupefacenti, muoia. In un caso del genere, lo spacciatore risponderebbe della morte del consumatore?
Secondo la Corte di Cassazione [6], la morte dell’assuntore è imputabile (a titolo di colpa) allo spacciatore solo se era prevedibile che il soggetto, una volta consumata la droga, avrebbe avuto gravi ripercussioni sulla sua salute.
Si pensi allo spacciatore che cede droga a una persona evidentemente malata, oppure a un soggetto che conosce e che sa versare in una precaria condizione di salute: in un’ipotesi del genere, al pusher sarebbe rimproverabile non solo lo spaccio ma anche la morte dell’assuntore.
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