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Dove mettere la residenza se non si ha una casa?

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(@sabrina-mirabelli)
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Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora: chi può richiederla, qual è la procedura da seguire e gli effetti che ne conseguono.

La tua vita è proprio particolare. Di professione fai il giostraio e giri continuamente per l’Italia, fermandoti solo per brevi periodi nei posti dove si installa il luna park nel quale lavori. In sostanza, sei una persona senza fissa dimora non vivendo stabilmente in alcun luogo. In ipotesi simili, dove mettere la residenza se non si ha una casa? La risposta a questa domanda è di particolare importanza.

Secondo il diritto italiano, la residenza è il luogo in cui una persona ha la sua dimora abituale, dove vive e abita prevalentemente. La residenza può essere riferita a un solo Comune e rappresenta un requisito fondamentale in relazione a diversi ambiti: ad esempio, per l’iscrizione alle liste elettorali, ai fini del rilascio della carta di identità e della tessera sanitaria/codice fiscale, per poter usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dall’azienda sanitaria locale, per l’assegnazione del medico di base.

La persona che non ha una casa, quindi, può chiedere l’iscrizione all’anagrafe di un Comune a sua scelta, nella quale viene registrato come residente anche se non ha alcun recapito nel territorio comunale.

Chi è una persona senza fissa dimora?

Persona senza fissa dimora è chi per lungo tempo non ha un luogo fisso di residenza (dimora abituale). Nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti che, trovandosi in estreme difficoltà economiche, sono privi di un posto dove stare e perciò vivono in uno spazio pubblico, in un dormitorio notturno, in un ostello o in una sistemazione alloggiativa temporanea. In alcuni casi, ci sono persone che non hanno una fissa dimora per necessità lavorative – vedi i commercianti e gli artigiani ambulanti o gli artisti di strada e gli organizzatori di spettacoli viaggianti – oppure per scelta avendo deciso di vivere ad esempio in una roulotte e di spostarsi continuamente. Si può essere poi senza fissa dimora anche per una ragione specifica, ad esempio per rendersi irreperibili al Fisco.

In generale, l’Istat (Istituto nazionale di statistica) definisce, ai fini anagrafici, la persona senza fissa dimora come chi non ha in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza, ovvero colui che non dimora abitualmente in nessun Comune, oltre a non avere una normale abitazione.

Dove mettere la residenza se non si ha una casa?

La legge prevede che l’iscrizione all’anagrafe comunale è un diritto soggettivo riconosciuto dal nostro ordinamento a tutti i cittadini che ne hanno facoltà. Fanno eccezione gli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio [1].

Per la persona senza fissa dimora si utilizza il criterio del domicilio al posto di quello di residenza, intendendo per domicilio il luogo in cui la stessa ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi [2]. Detto altrimenti, mancando l’elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si fa riferimento al luogo ove l’interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, eccezionalmente, il domicilio alla dimora abituale.

Se manca il domicilio, la persona si considera residente nel Comune di nascita [3]. Se è nata all’estero, si considera residente nel Comune di nascita del padre o della madre. Deve essere comunque dimostrata la presenza non occasionale di tale soggetto sul territorio nazionale.

Il principio per cui chi dimora in maniera non occasionale sul territorio nazionale deve essere iscritto all’anagrafe comunale risponde a una duplice esigenza:

  • garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini;
  • assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale.

Persona senza fissa dimora: come si iscrive all’anagrafe comunale?

La persona senza fissa dimora può chiedere di essere iscritta nel registro dell’anagrafe della popolazione residente in un determinato Comune, presentando un’apposita istanza nella quale dichiara la residenza. All’uopo deve fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio. Ai fini dell’accertamento vanno valutate, caso per caso, le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali.

Sul punto, il ministero dell’Interno [4] ha chiarito che il domicilio per essere considerato tale, deve trovarsi ubicato in un preciso immobile o luogo fisico. L’ufficiale d’anagrafe può comunque acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte, idonee a dimostrare l’esistenza del domicilio medesimo.

Dal punto di vista pratico, ogni Comune può istituire una via fittizia, territorialmente non esistente che, però, ha una rilevanza giuridica, e denominarla con un nome convenzionale (ad esempio, via della Casa comunale). Nella predetta via può essere iscritta la persona senza dimora domiciliata nel territorio comunale che non ha un vero e proprio recapito nel Comune stesso.

Una volta avvenuta l’iscrizione il Comune evidenzia la posizione anagrafica della persona senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina). Tale informazione viene conservata nel Registro delle persone senza dimora [5] di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il ministero dell’Interno.

Se si tratta di una persona assistita da enti assistenziali pubblici o privati, gli elementi per accertare il domicilio sono facilmente individuabili; salvo casi eccezionali, il domicilio di questa persona coincide con la sede della struttura assistenziale di riferimento.

Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio, o quest’ultimo risultasse inesistente, la richiesta viene rigettata.

Quali sono i tempi per eseguire le variazioni richieste?

Dopo la presentazione della domanda di iscrizione all’anagrafe comunale da parte di una persona senza fissa dimora, l’addetto all’ufficio deve provvedere alle variazioni richieste nei due giorni lavorativi successivi.

Gli effetti giuridici dell’iscrizione anagrafica decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione: pertanto, da quel momento in poi, possono essere rilasciati i certificati di residenza o gli altri documenti per i quali la residenza è condizione necessaria.

Nel caso di trasferimento di residenza, il Comune di provenienza deve effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.

Quali controlli deve effettuare l’anagrafe comunale?

Il Comune di iscrizione deve controllare la dichiarazione resa dalla persona senza fissa dimora, entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione stessa nonché deve verificare se il domicilio del richiedente si trova nel luogo da questi indicato.

Il Comune deve comunicare all’interessato l’esito dei controlli effettuati e tale soggetto ha dieci giorni per rispondere.

L’amministrazione comunale, una volta ricevute le comunicazioni e/o integrazioni dell’interessato, ha ulteriori quarantacinque giorni per la decisione finale.

Se l’amministrazione comunale non invia la predetta comunicazione nei tempi prescritti (quarantacinque giorni dall’istanza), quanto dichiarato dall’interessato non può essere più contestato sulla base del principio del silenzio-assenso.

Se la procedura ha esito negativo l’anagrafe comunale a cui è stata iscritta la persona senza fissa dimora, deve provvedere a cancellare detta iscrizione e il Comune di provenienza deve ripristinare l’iscrizione nella propria anagrafe.

Cosa succede in caso di dichiarazioni mendaci?

L’istanza per l’iscrizione all’anagrafe comunale presentata da una persona senza fissa dimora deve contenere informazioni veritiere, quindi, né false né mendaci. In caso contrario, la domanda viene segnalata agli organi di polizia e il richiedente può essere sanzionato sia in sede penale sia in sede amministrativa con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

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Pubblicato : 16 Ottobre 2022 20:07