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Dopo quanto tempo arriva il pignoramento di Agenzia Entrate Riscossione?

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(@angelo-greco)
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Debiti fiscali: quanto tempo passa dalla richiesta di pagamento per il pignoramento dei beni?

La procedura di pignoramento eseguita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di chi non paga i debiti fiscali, è cadenzata da specifiche tempistiche previste dalla legge. Ed anche se non è automatico che, una volta contestato l’inadempimento, si proceda all’azione esecutiva (a volte possono trascorrere anni durante i quali il contribuente riceve semplici solleciti), laddove questa dovesse avere luogo non potrebbe mai avvenire prima di un certo lasso di tempo. Scopo di questo articolo è proprio individuare dopo quanto tempo arriva il pignoramento di Agenzia Entrate Riscossione, al netto della più recente riforma fiscale.

Esistono due tipi di procedura: ad una si ricorre tutte le volte in cui viene notificata la cartella esattoriale, all’altra invece in presenza di un avviso di accertamento esecutivo notificato dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, che un tempo era l’eccezione, è oggi diventata l’ipotesi più frequente, anche in presenza di tributi minori, quando il debito è nei confronti dell’Erario.

Ma procediamo con ordine e vediamo quanto tempo deve aspettare il contribuente prima di subire il pignoramento dei beni.

Cosa succede se c’è un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate

Tutti gli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni inviati dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi. Così scompaiono di fatto le cartelle di pagamento, che restano principalmente per le liquidazioni e i controlli formali delle dichiarazioni.

Dunque, quando l’Agenzia delle Entrate invia un accertamento esecutivo, il contribuente ha 60 giorni per:

  • fare ricorso
  • oppure per pagare.

Decorso inutilmente tale termine, l’accertamento diventa esecutivo e non può più essere contestato. Ciò significa che il contribuente non potrà più opporsi alla pretesa del fisco neanche in sede di pignoramento.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza dei 60 giorni predetti, l’Agenzia delle Entrate affida la riscossione di tali quote ad Agenzia Entrate Riscossione. Quest’ultima non notifica più la cartella esattoriale com’era un tempo.

Da tale momento decorrono altri 180 giorni (circa sei mesi). Questa sospensione però non opera quando l’obbligo del pagamento discende da una sentenza del giudice tributario divenuta definitiva o quando il contribuente è decaduto da una rateazione di pagamento.

Al termine dei 180 giorni, l’Agenzia Entrate Riscossione invia al contribuente un “avviso di presa in carico” con raccomandata semplice o PEC. Con tale comunicazione lo informa del fatto di essere stato incaricato dall’Agenzia delle Entrate di procedere nei suoi confronti.

Dopodiché l’Esattore accederà a un registro – l’Anagrafe Tributaria – per individuare i beni di cui il contribuente è proprietario al fine di pignorarglieli.

Tuttavia, questa attività può intervenire dopo diverso tempo. A volte non opera affatto quando il debitore è nullatenente o ha beni difficilmente vendibili all’asta (si pensi a un’auto vecchia).

Questo fa sì che ci voglia non meno di un anno, da quando si è ricevuto l’avviso di accertamento, per poter subire un pignoramento. A volte molto di più.

Cosa succede se c’è la cartella esattoriale?

In tutti gli altri casi, dopo aver ricevuto l’incarico della riscossione, l’Esattore notifica al contribuente la cartella esattoriale.

Da tale momento decorrono non meno di 60 giorni per dare al contribuente la possibilità di pagare o di chiedere una dilazione del pagamento (la cosiddetta rateazione).

Dopodiché, anche in questo caso si procede al pignoramento, senza però osservare il periodo di sospensione dei 180 giorni visto sopra.

Fermi e ipoteche

Prima di iscrivere un fermo o un’ipoteca, l’Agente per la Riscossione Esattoriale deve inviare un preavviso di 30 giorni al contribuente. Durante tale periodo il debitore può chiedere una dilazione per evitare l’applicazione della misura cautelare.

Quando il debito fiscale cade in prescrizione?

Abbiamo appena visto che la legge fissa un termine minimo per il pignoramento, prima del quale lo stesso non può iniziare. Ma esiste anche un termine massimo che è costituito dalla prescrizione. Il debito cioè si estingue definitivamente se, dall’ultimo sollecito di pagamento, decorrono i seguenti termini:

  • imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap): 10 anni;
  • Iva: 10 anni;
  • altre imposte erariali (imposta di registro, imposta sulle donazioni o successioni, ecc.): 10 anni;
  • contributi previdenziali e assistenziali: 5 anni;
  • imposte locali (Imu, Tari, Tosap, ecc.): 50 anni;
  • sanzioni amministrative, penali o tributarie: 5 anni;
  • bollo auto: 3 anni.
 
Pubblicato : 25 Marzo 2024 17:15