forum

Donazioni: in che m...
 
Notifiche
Cancella tutti

Donazioni: in che modo incidono sull’eredità?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
71 Visualizzazioni
(@salvatore-cirilla)
Post: 79
Estimable Member Registered
Topic starter
 

I miei genitori hanno dato a mia sorella maggiori opportunità di studio. Nel mentre io ho ricevuto un immobile in donazione. Posso pretendere la stessa cifra sostenuta dai miei genitori per l’istruzione di mia sorella, senza avere ripercussioni sull’eredità, a causa della donazione ricevuta?

Il diritto di istruzione è garantito dalla nostra carta costituzionale.

L’articolo 30 della Costituzione stabilisce infatti che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Pertanto, dovremmo partire da un presupposto: tutti i figli devono avere pari opportunità di crescita e di istruzione da parte dei figli.

Tuttavia, questa responsabilità – secondo un’interpretazione maggioritaria – riguarderebbe la cosiddetta scuola dell’obbligo e non il post.

Potrebbe ben accadere che il primogenito abbia la possibilità di fare degli studi particolari, come anche un master, e il successivo – per impossibilità economiche – debba rinunciare a ciò.

In quel caso, non è possibile recriminare alcunché.

Potrebbe essere diverso il caso in cui i genitori, seppur con capienza patrimoniale, dovessero decidere di destinare i propri risparmi solo all’istruzione post universitaria di uno dei due figli.
In quel caso, seppur non perseguibile la strada della contestazione in vita, potrebbe ben pensarsi di rilevare tale differenza di trattamento al momento dell’eredità, così come accade per i beni immobili donati in vita.

E difatti, arrivando alle Sue successive domande, c’è da dire che tutto ciò che viene donato in vita, con ciò intendendosi anche le spese sostenute a livello di istruzione, devono essere considerate all’atto della morte del genitore, tramite l’istituto della riunione fittizia dei beni ereditari.

In sostanza, si dovrà riunire nell’asse ereditario non solo ciò che era di proprietà del de cuius all’atto della morte, ma anche ciò che il genitore ha donato in vita.

Facciamo un esempio.

Se il genitore deceduto aveva 100mila euro di eredità alla morte e, in vita, aveva donato 300mila euro, nell’asse ereditario dovranno considerarsi 400mila euro, e non 100mila euro.

Questo cambia tutta la visione per gli eredi legittimi.

Infatti chi avrà ricevuto 300mila euro in vita, non solo non potrà ricevere i 100mila euro all’atto della morte, ma – in caso di contestazione dell’altro erede – dovrà restituire la corrispondente quota di legittima lesa.

Gli estratti conto e gli altri documenti bancari possono essere visionati solo con un’autorizzazione del Giudice, o tramite consenso del soggetto interessato.

In caso di morte, invece, il diritto a conoscere degli estratti conto sorge con il semplice fatto che a chiederlo è l’erede legittimo; in tal caso, si potranno avere gli ultimi dieci anni di estratti conservati.

Con riguardo, infine, all’atto notarile, come già anticipato, la donazione andrà a finire nel calderone dell’asse ereditario e dovrà essere considerata ai fini della ripartizione di quote tra gli eredi legittimi.

Pertanto, il mio consiglio è valutare attentamente qualsiasi questione poiché, nel Suo caso, potrebbe accadere che quanto da Lei ottenuto, in questo momento storico, sia superiore a quanto goduto dall’altro erede.

Se così non fosse, a prescindere, Le direi di non fare nulla, al fine di evitare inutili contenziosi e, comunque, considerare l’opportunità di procedere solo alla morte del genitore, e nel caso in cui, a seguito di una prima valutazione, si possa valutare una effettiva lesione della legittima.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

 
Pubblicato : 10 Febbraio 2024 13:30