Donazione: chi è legittimato a impugnare?
Sono donatario di un immobile da parte di mia mamma donante, pochi mesi prima della sua morte. Lei vedova, ascendenti defunti, ed io figlio unico. Inoltre, il testamento di mia madre mi nominava erede unico ed universale. Mi confermate che nessuno può impugnare la donazione?
Le confermo che, in assenza di altri legittimari, ed essendo l’unico erede, nessun soggetto collegato alla successione potrà impugnare tale donazione.
Tuttavia, anche nel caso di altri eredi legittimi, questi non avrebbero dovuto impugnare l’atto di donazione, bensì il testamento che prevedeva un’estromissione dei loro diritti ereditari.
Infatti, qualsiasi donazione, in caso di successiva morte, viene conteggiata ai fini ereditari e della quota di legittima, tramite l’istituto della riunione fittizia dei beni presenti alla morte e donati in vita; questo perché la legge prevede che le donazioni fatte in vita ad uno degli eredi dovranno essere conteggiate nella quota di ripartizione con gli altri eredi.
Facciamo un esempio.
Se avesse avuto altri due fratelli, e Sua madre avesse avuto tre immobili di pari valore, di cui uno donato in vita a Lei, alla morte di sua madre, gli altri due immobili non si sarebbero suddivisi per tre, in quanto, tramite riunione fittizia, gli immobili sarebbero stati considerati tre, di cui 1 già assegnato a Lei in vita, mentre gli altri due da ripartire per gli altri due fratelli.
Nel Suo caso, quindi, non ci sarebbe stato tale rischio.
Diversamente, il problema potrebbe sussistere con eventuali creditori della madre.
In questo caso, avrebbero cinque anni per impugnare l’atto di donazione, lamentando che lo stesso sia stato effettuato per ledere la loro garanzia patrimoniale.
Si tratta della cosiddetta revocatoria ordinaria.
In questo caso, il creditore dovrebbe provare l’effettiva lesione della garanzia patrimoniale, dimostrando che, con tale donazione, e la successiva morte, non avrebbe altro modo per soddisfarsi del suo credito.
Pertanto, laddove non dovessero esistere creditori di Sua madre, anche tra il fisco, non ci sarebbero problemi di alcun tipo e Lei potrebbe vendere l’immobile a terzi senza la preoccupazione di ricevere un atto giudiziario per tale operazione.
Diversamente, se dovesse risultarLe la presenza di qualche creditore di Sua madre, allora dovrebbe attendere i cinque anni dalla data della donazione per avere la tranquillità di evitare qualsiasi citazione in giudizio finalizzata ad ottenere la revoca della futura compravendita.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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