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Donazione: c’è registrazione?

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(@paolo-remer)
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Quando l’atto di liberalità deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e bisogna pagare l’imposta di registro fissa o sul valore; quali sono le esenzioni e franchigie.

Molte donazioni si fanno per le vie brevi, regalando un oggetto o fornendo il denaro necessario per acquistarlo. Succede spesso quando si tratta di un figlio, un nipote, un altro parente stretto o comunque una persona cara. Di conseguenza per questo tipo di atti non si va neppure dal notaio e non si stipula un atto scritto: ad esempio, quando si fa un bonifico sul conto corrente del beneficiario.

Ma talvolta bisogna fare i conti con il Fisco, e allora è bene chiedersi se per la donazione c’è registrazione. In realtà, le ipotesi in cui è necessario registrare l’atto e pagare la correlativa imposta di registro non sono molto frequenti, perché nella maggior parte dei casi operano le franchigie e le soglie di esenzione, che sono abbastanza larghe da coprire la maggior parte delle donazioni, specialmente quando vengono compiute tra familiari. Ma negli altri casi c’è da preoccuparsi, perché se l’imposta evasa è notevole scattano anche pesanti sanzioni.

Donazione: cos’è e quali forme può avere

La donazione è un contratto a titolo gratuito con cui un soggetto – detto donante – ne arricchisce un’altra – il donatario – «spirito di liberalità», cioè con l’intenzione di generosità, di fare un regalo. I modi in cui ciò avviene possono essere molteplici: si può donare direttamente un bene, mobile o immobile, oppure compiere una donazione indiretta, fornendo la provvista necessaria per acquistarlo o pagando direttamente il venditore.

La differenza sta nel fatto che con la donazione indiretta non si stipula l’atto notarile alla presenza di due testimoni, e tutto avviene con un comportamento materiale che comunque realizza gli effetti tipici della donazione compiuta. Per conoscere i più frequenti casi – dal genitore che paga la casa del figlio versando la somma al costruttore al conto corrente cointestato – leggi “Donazioni indirette: quali sono?”.

Donazione: quando non serve l’atto del notaio

L‘intervento del notaio non è necessario quando la donazione non deve rivestire, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico (come nei trasferimenti di proprietà o altri diritti reali su beni immobili, che come si sa non possono essere donati verbalmente e neanche con una semplice scrittura privata) e quando la donazione è di modico valore (art. 783 Cod. civ.): l’entità deve essere rapportata «alle condizioni economiche del donante» (ad esempio, la stessa cifra di 3.000 euro può essere irrisoria per un uomo ricco e considerevole, invece, per chi ha redditi molto bassi e nessun patrimonio).

Ai fini del riconoscimento del modico valore della donazione, non esiste, quindi, una soglia fissa, e la giurisprudenza ha chiarito che la donazione, per essere considerata tale, non deve avere ad oggetto un bene di rilevante valore e non deve incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante [1]. Anche un versamento in accredito disposto mediante bonifico bancario sul conto corrente del beneficiario si considera donazione se la causale non indica motivi diversi (prestito, pagamento di un debito, ecc.). Per maggiori dettagli leggi: “Donazione senza notaio: quando?“.

Quando gli atti di donazione vanno registrati

Quando la donazione viene effettuata con atto pubblico, il notaio lo registra all’Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula e provvede al versamento dell’imposta di donazione, se dovuta, e in caso affermativo anche dell’imposta di registro in misura fissa, attualmente pari a 200 euro.

Il Testo Unico dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni [2] prevede, infatti, che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le regole previste per l’imposta di registro. La norma specifica che sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni – dirette o indirette – formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia (salve le detrazioni sulle imposte già pagate all’estero e le convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti con lo Stato straniero).

Quando la donazione è esentasse

Se la donazione non supera le soglie di esenzione e le relative franchigie previste, l’atto può essere registrato a titolo gratuito, senza pagamento d’imposta in misura fissa. In particolare, le donazioni fra ascendenti e discendenti diretti (genitori e figli, nonni e nipoti) sono esenti fino al valore di 1 milione di euro, e oltre tale soglia l’imposta sulle donazioni si applica con l’aliquota del 4% limitatamente alla parte eccedente; per le donazioni tra fratelli e sorelle la franchigia scende a 100mila euro e l’aliquota sale al 6%; la stessa aliquota è prevista (senza franchigia) per le donazioni tra parenti entro il quarto grado ed affini, diretti o collaterali, entro il terzo. Oltre questa fascia di parentela, l’aliquota diventa dell’8% sul valore del bene donato. Le donazioni effettuate in favore di persone gravemente disabili beneficiano di una franchigia di 1,5 milioni di euro.

Inoltre sono esenti particolari categorie di atti di donazione, come le cessioni di azienda o di partecipazioni sociali in favore del coniuge e dei discendenti [3], a condizione che l’attività d’impresa venga proseguita (o la partecipazione sociale venga detenuta) per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, altrimenti l’imposta dovuta viene recuperata a tassazione dall’Agenzia delle Entrate e sono irrogate sanzioni pecuniarie.

Tassazione delle donazioni indirette e di titoli di Stato

Le esenzioni da tassazione previste per l’imposta di successione operano quasi sempre anche per l’imposta sulle donazioni, tranne una significativa eccezione: i titoli di Stato [4], che sono esenti dalla prima ma sono soggetti alla seconda nel caso in cui vengano donati. Anche in tal caso, però, valgono le esenzioni e franchigie che abbiamo descritto, quindi la tassazione scatta solo se esse mancano o in caso di superamento.

Infine, le «liberalità indirette» [5] – ossia tutte le donazioni compiute senza le forme previste (come quelle effettuate senza l’atto pubblico notarile nei casi in cui sarebbe stato necessario), ma che producono comunque l’effetto di arricchire il patrimonio di chi le riceve – sono soggette ad imposizione:

  • quando scaturiscono da atti soggetti a registrazione, a meno che non abbiano già scontato l’imposta di registro proporzionale o l’Iva (come avviene nel caso delle compravendite immobiliari, che pagano ordinariamente l’imposta di registro al 9% – o del 2% con le agevolazioni prima casa, o, in alternativa, l’Iva se si acquista dall’impresa costruttrice) [6];
  • quando derivano da atti non soggetti a registrazione obbligatoria, ma registrati volontariamente o accertati dall’Agenzia delle Entrate, come avviene nel caso in cui il contribuente sottoposto ad accertamento sintetico-induttivo confessa, per giustificare i maggiori redditi non dichiarati, la loro provenienza da una donazione [7].

Approfondimenti

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Pubblicato : 6 Novembre 2022 17:50