Domanda riconvenzionale: ci vuole la mediazione obbligatoria?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità per la domanda riconvenzionale.
Con la sentenza n. 3452/2024, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito un importante principio: la mediazione obbligatoria non è un requisito necessario per decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. L’obbligo della mediazione si applica infatti solo all’atto che dà il via al processo.
Tuttavia, il mediatore è tenuto a considerare tutti gli interessi in gioco delle parti coinvolte, ivi comprese le contestazioni che potrebbero essere sollevate nel corso del successivo giudizio con eccezioni o, appunto, con autonome domande da parte del convenuto.
Ma procediamo con ordine e vediamo, più nel dettaglio, se per la domanda riconvenzionale ci vuole la mediazione obbligatoria.
La mediazione si applica solo alla domanda principale
Nei casi in cui è richiesta la mediazione obbligatoria, come nelle controversie relative a contratti di locazione o questioni condominiali, l’esigenza di tentare una soluzione al di fuori del tribunale tramite la mediazione si applica solo all’atto introduttivo del giudizio e non si estende anche alle richieste avanzate in risposta dall’altra parte ossia alla riconvenzionale del convenuto.
La mediazione, con l’auspicata conciliazione delle controversie, È tesa ad evitare che le parti abbiano soddisfazione solo con una causa, con costi e tempi elevati che non convengono a nessuno e che possono essere evitati con la via stragiudiziale.
Ed è questa considerazione che induce i giudici a ritenere che la domanda riconvenzionale, cosiddetta non “eccentrica” e dunque legata all’oggetto del giudizio, non sia da sottoporre alla mediazione obbligatoria, se già tentata , senza successo per l’attore. In tal caso, infatti, la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite, ormai pendente davanti al giudice, non potrebbe essere evitata, neppure nel caso di un successo della mediazione riferito alla convenzionale.
«Una volta che la causa sia insorta – si legge nella sentenza – la funzione dell’istituto viene meno, non avendo avuto l’effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo».
Il mediatore incaricato della mediazione è obbligato a prendere in considerazione tutte le richieste e gli interessi di ciascuna parte coinvolta. Parallelamente, il giudice deve cercare di raggiungere un accordo conciliativo fra le parti per tutta la durata del processo, laddove ciò sia fattibile.
L’obiettivo principale della mediazione obbligatoria è accelerare la risoluzione dei conflitti: non può quindi risolversi in un corto circuito della giustizia, finendo addirittura per impantanare la tutela dei diritti.
È importante prevenire situazioni in cui le soluzioni adottate possano inaspettatamente complicare ulteriormente il processo giudiziario, anziché semplificarlo.
Queste sono le istruzioni formulate dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024. Tale decisione è stata adottata in risposta a una domanda pregiudiziale posta dal Tribunale di Roma.
La vicenda
Nel caso specifico, il proprietario di un immobile chiedeva che venisse ufficialmente dichiarata la risoluzione del contratto di locazione, mentre il locatario, in via riconvenzionale, richiedeva la restituzione del deposito cauzionale lasciato come garanzia alla stipula del contratto.
Poiché la domanda riconvenzionale veniva però formulata dopo che il tentativo di mediazione era stato già effettuato (senza peraltro alcun esito positivo), il giudice si è chiesto se l’introduzione di una nuova domanda nel giudizio obbligasse le parti a doversi presentare di nuovo dinanzi al mediatore.
Le Sezioni Unite della Cassazione sulla mediazione per la riconvenzionale
La Cassazione ha ritenuto che non è necessario un nuovo tentativo di mediazione se il convenuto presenta una domanda riconvenzionale dopo che le parti hanno già tentato (inutilmente) la conciliazione.
Ciò vale anche per le cosiddette “riconvenzionali eccentriche“, ovvero quelle richieste che ampliano l’ambito del processo includendo elementi non direttamente correlati alla causa principale avviata dal richiedente.
Tale interpretazione – afferma la Cassazione – si rende necessario in ossequio ai principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo. Sarebbe irragionevole prolungare il processo aggiungendo ulteriori requisiti quando le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo amichevole.
Lo scopo della mediazione obbligatoria è di ricorrere al sistema giudiziario solo quando strettamente necessario, evitando di abusare del processo di conciliazione in modo che diventi un ostacolo anziché un mezzo per alleviare il carico sui tribunali.
È compito del mediatore incoraggiare le parti a discutere apertamente e fin dall’inizio tutti gli aspetti della disputa, inclusi eventuali ulteriori reclami presentati dal convenuto.
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